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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 09/08/2006, n. 27
L.R. Abruzzo 09/08/2006, n. 27
L.R. Abruzzo 09/08/2006, n. 27
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[Premessa] |
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Art. 1 - Modifiche alla L.R. 16 dicembre 2005, n. 41Omissis |
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Art. 2 - Funzionamento e organizzazione ARTA1. Al fine di consentire il proseguimento di un’efficace attività di controllo ambientale, nelle more dell’attuazione delle LL.RR. 41/2005 e 16/2006, L’Agenzia regionale per la tutela ambientale - ARTA - è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro a termine, subordina |
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Art. 3 - Integrazioni e modifiche all’art. 225 della L.R. 26 aprile 2004, n. 151. All’art. 225 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 R recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-200 |
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Art. 4 - Autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, rinnovi e/o adeguamenti impianti esistenti1. La Regione è competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell’autorizzazione di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 R (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), “ai fini della costruzione e dell’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi anche ai sensi della L.R. 20 settembre 1988, n. 83” N2 nel rispetto: a) delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente; |
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Art. 5 - Compensazione ambientale da impianti di produzione di energia1. La Regione è competente a elaborare e definire gli obiettivi, le linee e i criteri generali per l’attuazione a livello territoriale della politica energetica nazionale ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 R (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), nel rispetto delle competenze degli enti locali disposte dalla normativa vigente. 2. La Giunta regionale, d’intesa con la |
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Art. 6 - Autorizzazione integrata ambientale1. La Regione è competente al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), nel rispetto delle competenze degli enti locali disposte dalla normativa vigente. 2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a: a) individuare l’autorità competente che, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali di cui all’art. 3 del |
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Art. 7 - Inserimento dell’art. 7 bis e modifiche agli articoli 27,28, 29, 32, 33, 35, 36 e 37 della L.R. 28.04.2000, n. 831. Dopo l’art. 7 della L.R. 28 aprile 2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti) è inserito il seguente: “Art. 7 bis - Osservatorio regionale rifiuti 1. È istituito l'Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti, denominato Osservatorio regionale rifiuti (di seguito “ORR”). 2. L’ORR opera in collaborazione con gli Enti locali, l’ARTA e gli Osservatori provinciali rifiuti (OPR), per la raccolta, l’elaborazione, l’integrazione e la divulgazione di dati ed informazioni sui rifiuti. 3. La Giunta regionale con atto deliberativo, definisce l’organizzazione dell’ORR ed individua le modalità di raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti, nonché l’integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari Enti e soggetti interessati. 4. L'ORR: a) elabora i dati ricevuti e redige una relazione a consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno, da inviare alla competente Commissione consiliare e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante strumenti informatici; b) fornisce alla Giunta regionale, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, in modo sistematico ed informatizzato, i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a supporto dell'attività di pianificazione”. 2. Il comma 4 dell’art. 27 della L.R. 83/2000 è sostituito dal seguente: “4. L'esercizio degli impianti di cui al comma 2 è condizionato alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dall’art. 20”. 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della L.R. n. 83/2000 sono inseriti i seguenti: “2 bis. Le Province, per accertate necessità, tramite accordi tra i soggetti interessati, possono autorizzare il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti nella Regione, in impianti localizzati in ambiti territoriali diversi e li comunica, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione, alla Regione. 2 ter. La Regione, entro 10 giorni dalla comunicazione, in caso di contrasto con gli obiettivi del piano regionale di gestione dei rifiuti, può disporre l |
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Art. 8 - Sostituzione dell’art. 1 della L.R. 23 marzo 2000, n. 52 recante: “Interventi finanziari urgenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti”Omissis |
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Art. 9 - Modifiche e integrazioni alla L.R. 3 aprile 1995, n. 27 recante: “Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica”Omissis |
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Art. 10 - Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 recante “Disciplina degli interventi in materia ambientale”1. Il comma 3 dell’art. 3 della L.R. 122/99 R è sostituito dal seguente: “3. La Regione persegue i seguenti obiettivi attraverso: a) le Consulte regionali e provinciali per l’educazione ambientale; b) il Comitato regionale per l’educazione ambientale; c) il programma regionale per l’educazione ambientale; d) il sistema regionale per l’educazione ambientale”. 2. Dopo il comma 3 dell’art. 3 della L.R. 122/99 è aggiunto il seguente: “3 bis. Le Province partecipano ai suddetti obiettivi mediante piani provinciali annuali, per la qualificazione del sistema provinciale di educazione ambientale, in armonia con gli indirizzi stabiliti dal Comitato regionale per l’educazione ambientale, sentito il parere della Consulta provinciale per l’educazione ambientale”. 3. La rubrica del Titolo II (Comitato regionale per l’educazione ambientale) della L.R. 122/99 è sostituita dalla seguente: “Gli organismi territoriali per l’educazione ambientale”. 4. Al Titolo II della L.R. 122/99 è inserito il seguente articolo 3 bis: “Art. 3 bis - C |
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Art. 11 - Autorità ambientale regionale1. È istituita l’Autorità ambientale regionale nella persona del Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della Giunta regionale. 2. L’Autorità ambientale svolge le funzioni proprie in tema di valutazione ambientale strategica nell’ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria con i compiti definiti nella delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 83. A tal fine può avvalersi del necessario supporto tecnico ed amministrativo per l’ottimale svolgimento |
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Art. 12 - Integrazione alla L.R. 3 maggio 2006, n. 11Omissis |
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Art. 13 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
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