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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Umbria 27/04/2006, n. 674
Delib. G.R. Umbria 27/04/2006, n. 674
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE omissis |
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO: Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. f) della L.R. n. 1/2004 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terrenoPremesso che: - in base a quanto disposto all'art. 13, comma 1, lett. e) della L.R. n. 1/2004, l'attività di movimento di terra comportante sia rinterri che scavi, qualora non riguardino la coltivazione di cave e torbiere, è subordinata a permesso di costruire; - l'articolo 45, comma 1, lettera f) della medesima L.R. n. 1/2004 |
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ALLEGATO A) |
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A. MODIFICAZIONI DEL SUOLO (DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE)1) Le opere di scavo, rinterro e rilevato sono modificazioni del suolo, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai successivi punti A7, A10, A11, B, C e D, che comportano alterazioni morfologiche ed altimetriche incidenti sulle caratteristiche del territorio interessato, subordinati a "permesso di costruire" come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. e) della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1. 2) Nel caso di piani attuativi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione costituisce titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi di modificazione del suolo connesse alle opere di urbanizzazione previste dal piano medesimo, ai sensi dell'art. 26, comma 7, della L.R. n. 11/05. R 3) Per opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate da pubbliche amministrazioni, enti istituzionalmente competenti o da concessionari di pubblici servizi trovano applicazione le disposizioni dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2004 e le altre normative di settore. 4) Non rientrano tra gli interventi suddetti: a) le modifiche connesse con la coltivazione di cave e torbiere, regolate dalla normativa di settore; b) le lavorazioni del terreno e le opere di scavo e rinterro finalizzate alle attività agricole con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori del fondo interessato dagli interventi o dei terreni dell'impresa agricola di cui all'art. 34, comma 9, della L.R. n. 11/2005, da effettuare comunque nel rispetto dell'assetto morfologico e paesaggistico locale. 5) Gli interventi di modificazione del suolo, specialmente se interferenti con insediamenti, edifici ed infrastrutture, devono garantire le condizioni di stabilità e sicurezza, evitando il verificarsi di eventuali fenomeni erosivi e di smottamento, sia in fase di esecuzione che nel tempo; tali interventi devono, inoltre, assicurare un adeguato assetto idrogeologico ed idraulico dell'area interessata e di quelle adiacenti, prevedendo altresì gli effetti nel tempo ed i rischi ad i quali sono esposte dette aree. |
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B. MODIFICAZIONI DEL SUOLO PER INTERVENTI EDILIZI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI)1. Le modificazioni del suolo necessarie ai fini della realizzazione di interventi edilizi, compresa la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete e puntuali ed alle infrastrutture viarie, pubbliche o di rilevante interesse pubblico, nonché le opere di difesa idrogeologica, le opere idrauliche, quelle di arginatura degli invasi di accumulo di acque, sono dimensionate in base alle relative esigenze progettuali, tenendo conto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed idrogeologiche dei luoghi. |
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C. MODIFICAZIONI DEL SUOLO PER BONIFICA AGRARIA (DISPOSIZIONI PARTICOLARI)1. Gli interventi di modificazione del suolo finalizzati alla bonifica agraria sono consentiti solamente su terreni improduttivi che non consentano di effettuare normali pratiche colturali. Alla richiesta di permesso di costruire è allegato il piano aziendale dal quale risultino, sulla base di specifiche indagini, le attuali caratteristiche dei terreni interessati e le modalità con le quali si intende migliorarle, nonché i costi delle operazioni di bonif |
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D. MODIFICAZIONI DEL SUOLO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO (DISPOSIZIONI PARTICOLARI)1. La realizzazione di opere di sostegno e consolidamento è finalizzata al miglioramento delle condizioni di stabilità e sicurezza dei terreni nonché alla tutela ambientale degli stessi. Tali opere dovranno essere realizzate limitando allo stretto indispensabile le alterazioni dell'assetto idrogeologico ed idraulico dei luoghi e garantendo costantemente la stabilità dei suoli sia in fase di esecuzione che nel tempo, evitando l'innesco dei fenomeni erosivi e di smottamento. |
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E. DISPOSIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI RISULTA1. Lo stoccaggio o l'accumulo temporaneo dei materiali di risulta deve avvenire in cumuli di dimensioni tali da assicurarne la stabilità ed in modo da non compromettere gli elementi che caratterizzano il paesaggio e l'ambiente circostante. Il terreno vegetale d |
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