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D. Min. Sviluppo Econ. 03/01/2017

Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzia collettiva dei fidi.
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[Premessa]

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la

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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;

b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

c) «Legge di stabilità 2014»: la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;

d) «Gestore del Fondo»: il soggetto cui è affidata la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo;

e) «PMI»: le imprese di piccola e media dimensione, ai sensi di quanto stabilito nell'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibi

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Art. 2. - Modalità di intervento

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 54, della legge di stabilità 2014, con il più generale obiettivo di sostenere l'accesso al credito delle PMI, il Ministero finanzia la costituzione, presso i confidi di cui all'art. 3, di un apposito e distinto fondo rischi, che i medesimi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate.

2. Le garanzie rilasciate dal confidi a valere sul fondo rischi di cui al comma 1 devono:

a) essere concesse, direttamente, ai soggetti beneficiari finali di cui all'art. 4;

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Art. 3. - Soggetti richiedenti

1. La contribuzione da parte del Ministero al fondo rischi può essere richiesta da:

a) confidi iscritti, alla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 7, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB;

b) confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB;

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Art. 4. - Soggetti beneficiari finali

1. Le garanzie rilasciate dai soggetti richiedenti a valere sul fondo rischi di cui all'art. 2 sono concesse in favore di

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Art. 5. - Agevolazione

1. L'agevolazione connessa al rilascio delle garanzie di cui al presente decreto è rappresentata dalla differenza tra:

a) il prezzo teorico di mercato di una garanzia

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Art. 6. - Risorse finanziarie

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è utilizzata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 54, della legge di stabilità, una quota

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Art. 7. - Presentazione delle richieste

1. Per accedere al contributo al fondo rischi di cui all'art. 2, i confidi presentano apposita richiesta, redatta utilizzando il modulo definito con il provvedime

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Art. 8. - Esame delle richieste

1. Le richieste di contribuzione al fondo rischi, di cui all'art. 7, presentate dai confidi sono esaminate dal Ministero secondo l'ordine cronologico di ricezione.

2. Il Ministero valuta la conformità e la completezza della richiesta rispetto al m

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Art. 9. - Determinazione del contributo al fondo rischi

1. L'importo del contributo al fondo rischi concedibile a ciascun soggetto richiedente è pari al minore importo, come rettificato ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3, tra:

a) l'1,5%, ovvero l'1,8% nel caso dei confidi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), dell'ammontare delle garanzie in essere, risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta, concesse dal soggetto richiedente;

b) il 40%, ovvero il 50% nel caso dei confidi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del capitale sociale del soggetto richiedente, come risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta.

2. I parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, utilizzati pe

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Art. 10. - Concessione ed erogazione del contributo

1. Il contributo al fondo rischi è concesso con decreto del Ministero. Nel decreto di concessione sono riportate la misura del contributo al fondo rischi concesso al soggetto richiedente, le finalità e le modalità di suo utilizzo in conformità a quanto previsto all'art. 2 e i conseguenti obblighi a carico d

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Art. 11. - Monitoraggio e controllo

1. I confidi che hanno richiesto e ottenuto il contributo al fondo rischi di cui al presente decreto sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, per il periodo di durata del fondo rischi di cui all'art. 2, comma 6, ovvero fino al completo esaurimento del fondo rischi se precedente al termine del predetto periodo, una dettagliata relazione, prodotta anche in formato elettronico secondo le specifiche tecniche fornite dal Ministero, dalla quale risulti:

a) il nume

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Art. 12. - Operazioni straordinarie

1. Nel caso in cui il confidi presso il quale è istituito il fondo rischi finanziato dal Ministero ai sensi del presente decreto sia oggetto, prima della scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 6, ovvero del completo esaurimento del medesimo fondo rischi, di operazioni di fusione con altro confidi, il predetto fondo rischi è trasferito, in tutte le sue p

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Art. 13. - Revoca del contributo

1. Il contributo al fondo rischi di cui al presente decreto è revocato dal Ministero nei seguenti casi:

a) il confidi abbia reso, in sede di domanda e in qualsiasi altra fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci, ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) il confidi venga posto in liquidazione, ovvero ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attivit&agrav

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Art. 14. - Norme finali

1. L'aiuto ai soggetti beneficiari finali di cui all'art. 4, alla scadenza del periodo di validità del regolamento de minimis, è concesso in conformità alle disposizioni contenute nella nuova normativa comunitaria in materia di aiuti a titolo di de minimis.

2. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, il Ministero può fornire chiarimenti operativi in merito a specifiche dispos

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