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Sent. C. Giustizia UE 21/12/2016, n. C-654/15

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Rinvio pregiudiziale - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) - Articolo 15, paragrafo 1 - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) - Portata del diritto esclusivo concesso al titolare - Periodo quinquennale successivo alla registrazione.

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, e con l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che, nel corso del periodo di cinque anni che segue la registrazione di un marchio dell’Unione europea, il suo titolare può, in caso di rischio di confusione, vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile al suo marchio per tutti i prodotti e servizi identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, senza dover dimostrare un uso effettivo di detto marchio per tali prodotti o tali servizi.

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