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Sent. C. Giustizia UE 14/12/2016, n. C-171/15

3481683 3481683
Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 45, paragrafo 2 - Situazione personale del candidato o dell’offerente - Cause di esclusione facoltative - Grave errore nell'esercizio dell’attività professionale - Normativa nazionale che prevede un esame caso per caso, in applicazione del principio di proporzionalità - Decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici - Direttiva 89/665/CEE - Sindacato giurisdizionale.

1) Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non osta a che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, obblighi un’amministrazione aggiudicatrice a valutare, applicando il principio di proporzionalità, se debba essere effettivamente escluso un offerente in una gara d’appalto pubblico che ha commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale.
2) Le disposizioni della direttiva 2004/18, in particolare quelle dell’articolo 2 e dell’allegato VII A, punto 17, della medesima, interpretate alla luce del principio della parità di trattamento, nonché dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretate nel senso che ostano a che un’amministrazione aggiudicatrice decida di attribuire un appalto pubblico ad un offerente che ha commesso un grave errore professionale, per il fatto che l’esclusione di tale offerente dalla procedura di gara sarebbe stata contraria al principio di proporzionalità, mentre, secondo le condizioni della gara d’appalto in questione, un offerente che avesse commesso un grave errore professionale avrebbe dovuto necessariamente essere escluso, senza tener conto del carattere proporzionato o meno di tale sanzione.

Dalla redazione