Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Commissario ad-actaR. Calabria 22/07/2016, n. 81
D. Commissario ad-actaR. Calabria 22/07/2016, n. 81
D. Commissario ad-actaR. Calabria 22/07/2016, n. 81
- D. Commissario ad-acta R. 29/11/2023, n. 287
- D. Commissario ad-acta R. 31/03/2023, n. 94
- D. Commissario ad-Acta R. 25/02/2022, n. 14
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Testo del documento
IL COMMISSARIO AD ACTA
(per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015) VISTO l’articolo 120 della Costituzione; VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1° Ottobre 2007, n. 159 , convertito con modificazioni dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222 ; VISTO l’Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Presidente pro tempore della regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010; RICHIAMATA la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Presidente pro tempore della Giunta della Regione Calabria e state nominato Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di detta Regione e sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzare; RILEVATO che il sopra citato articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007 , al fine di assicurare la puntuale attivazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni - la facoltà di nominare, anche dopo l’inizio della gestione commissariale, uno o più sub commissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale; VISTO l’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , il quale dispone che per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alia data di entrata in vigore della predetta legge restano fermi l’assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. VISTI gli esiti delle riunioni di verifica dell’attuazione del Piano di rientro, da ultimo della riunione del 28 ottobre e del 12 novembre 2014 con particolare riferimento all’adozione dei Programmi operativi 2013-2015; VISTO il Patto per la salute 2014-2016 di cui all’Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) ed, in particolare l’articolo 12 di detta Intesa; VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in particolare, l’articolo 1, commi da 569 a 572) che recepisce quanto disposto dal Patto per la salute 2014-2015 di cui alla citata Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) statuendo che la nomina a Commissario ad acta per cui e deliberazione e incompatibile con qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento; VISTA la nota prot. n. 298/UCL397 del 20 marzo 2015 con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso alla Regione Calabria la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12.3.2015 con la quale e stato nominato l’Ing. Massimo Scura quale Commissario ad acta per l’attivazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni; VISTA la medesima Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015 con la quale è stato nominato il Dott. Andrea Urbani sub Commissario unico nell’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della regione Calabria con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale; RILEVATO che con la anzidetta Deliberazione è stato assegnato al Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro l’incarico prioritario di adottare ed attuare i Programmi operativi e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell’ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti azioni ed interventi prioritari: 1) adozione del provvedimento di riassetto della rete ospedaliera, coerentemente con il Regolamento sugli standard ospedalieri di cui all� |
|
Nuovo Regolamento attuativo della L.R. n. 24/2008 per l'Autorizzazione all’Esercizio e l’Accreditamento nel Servizio Sanitario RegionaleArt. 1 - Finalità 1. Il presente Regolamento della Regione Calabria, in attuazione della legge regionale 24/2008 e s.m.i., è emanato al fine di programmare, facilitare e supportare i processi fondamentali del governo del Sistema Sanitario Regionale quali: a. il processo del Miglioramento Continuo della Qualità (MCQ) degli erogatori pubblici e privati, con particolare attenzione a quello dell’Autorizzazione e dell’Accreditamento istituzionale e dell’Accreditamento di eccellenza; b. l’assistenza alle aziende sanitarie ed ospedaliere nell’applicazione delle metodologie per il controllo di gestione; tenuto conto che entrambi i processi sopra richiamati si interfacciano rispettivamente con l’area del Governo Clinico (Clinical Governance) e dell’Organizzazione (Governo Organizzativo), al fine di affrontare la riorganizzazione dei processi clinici e gestionali (Governo del Sistema), che viene sempre più percepita come cruciale per il raggiungimento della qualità generale del sistema di erogazione delle prestazioni e dei servizi. 2. La Regione Calabria, in quest’ottica, opera con sistematicità e nelle forme più opportune per promuovere conoscenza e cultura orientati alla ricerca della qualità del Sistema sanitario nel suo complesso, individuando le modalità e gli strumenti operativi, garantendo, nel contempo, una traccia visibile del proprio lavoro a supporto degli operatori di tutto il Sistema Sanitario Regionale (SSR). 3. Il presente regolamento è comprensivo dei Manuale e delle Check-List per il procedimento dell’Autorizzazione e dei Manuali per l’Accreditamento istituzionale degli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, nonché delle strutture che operano all’interno del SSR secondo un processo finalizzato a perseguire non un mero fine amministrativo, bensì a realizzare le basi per costruire la Qualità di tutto il sistema sanitario regionale. A tal fine, i manuali dell’Accreditamento e dell’Autorizzazione sanitaria all’esercizio saranno sottoposti ad un continuo aggiornamento tenuto conto dell’evolversi delle procedure e del miglioramento della qualità delle prestazioni e potranno essere integrati, anche attraverso l’emanazione di altri Manuali relativi all’Autorizzazione e/o all’Accreditamento di attività, prestazioni, percorsi assistenziali e/o unità operative attualmente non ricompresse nel presente regolamento e nei relativi allegati, ivi incluse eventuali norme per l’Accreditamento di Eccellenza, al Sistema Informativo del processo MCQ ed ai Profili di Cura aziendali, strumenti standard del processo della “Governance clinica”.
Art. 2 - Modello di riferimento 1. Il modello regionale calabrese prevede un processo graduale, cosiddetto delle “4 A”: a. autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria ai sensi dell’art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. rilasciata da parte del Comune territorialmente competente, previo parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale, ove richiesta dalla legge; b. autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie ai sensi dell’art. 8-ter, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. rilasciata dalla Regione; c. accreditamento istituzionale, relativo alle strutture che presentino adeguati livelli di qualità, rilasciato dalla Regione ai sensi dell’art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. rilasciata e presupposto necessario, ma non sufficiente, per l’erogazione di prestazioni con oneri a carico del servizio sanitario regionale; d. accordi contrattuali, eventualmente stipulati della Aziende Sanitarie Provinciali del servizio sanitario regionale con le strutture sanitarie accreditate che insistono sul proprio territorio, ai sensi dell’art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nei limiti dei tetti di spesa fissati dalla Regione e secondo i rispettivi fabbisogni. 2. A sua volta, l’accreditamento Istituzionale si basa su standard internazionali di qualità e si sviluppa attraverso un programma di MCQ che prevede quali elementi costitutivi: a. la definizione di un metodo e di un processo di miglioramento continuo della qualità da estendere a tutto il SSR; b. la definizione di un processo per il riconoscimento, la misurazione e la valutazione del miglioramento; c. l’adozione di strumenti e metodi di autovalutazione e di reporting; d. l’adozione di conoscenze, metodi e strumenti del tipo Evidence-Based Medicine (EBM); e. l’adozione di procedure e standard volti a ridurre al minimo il rischio clinico (Risk Management). 3. Al momento dell’emanazione del relativo manuale, l’accreditamento Istituzionale potrà essere ulteriormente perfezionato con l’Accreditamento di eccellenza (esclusivamente volontario).
Art. 3 - Specifiche applicative in ordine all’art. 2 della legge regionale n. 24/2008 1. Per quanto attiene all’art. 2 della legge 24/2008 rubricato “Definizioni” si intende: a) Ampliamento: qualsiasi modificazione dell’assetto distributivo funzionale o impiantistico della struttura, conseguente ad un incremento della volumetria preesistente e, limitatamente alle strutture pubbliche, alle Università e agli Enti di ricerca, anche quello in sede diversa dalla sede originaria della struttura; b) Trasformazione: qualsiasi modificazione dell’assetto distributivo-funzionale ovvero, nel caso di variazione delle attività sanitarie o socio-sanitarie, dell’assetto impiantistico della struttura, in assenza di variazione della volumetria preesistente; c) Trasferimento: lo spostamento della struttura in altra sede, senza alcun aumento delle attività sanitarie e socio sanitarie già autorizzate o aggiunta di nuove funzioni sanitarie e socio sanitarie; d) Variazione: la semplice modifica e/o rimodulazione dei locali precedentemente autorizzati, senza modifiche edilizie che richiedono autorizzazioni, e/o spostamenti di apparecchiature che non richiedono nuove e specifiche autorizzazioni;. e) Strutture preesistenti: le strutture che all’entrata in vigore del presente regolamento risultano già autorizzate.
Art. 4 - Requisiti di autorizzazione 1. Il presente regolamento individua i requisiti generali per l’autorizzazione e per l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie. 2. I requisiti specifici per l’autorizzazione sanitaria all’esercizio, aggiuntivi a quelli generali, individuati per tipologia di struttura sanitaria e/o socio-sanitaria, nonché per gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, sono individuati nei Manuali e nella check-list, numerati da 1 a 9, allegati al presente regolamento, per formarne parte integrante e sostanziale, che contengono i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali per le varie tipologie di prestazioni erogate. 3. In caso di eventuale discordanza tra i requisiti generali stabiliti dal presente regolamento e/o i requisiti presenti nella Check-list rispetto ai requisiti specifici del Manuale per l’autorizzazione all’esercizio di riferimento per la specifica tipologia di struttura sanitaria o di studio, prevalgono requisiti specifici dei Manuali. 4. Nel caso di presenza nella Check-List di indicazioni non contenute nel regolamento generale o nei Manuali specifici, tali indicazioni sono valide e applicabili, e integrano a tutti gli effetti il regolamento e i Manuali. 5. In tutti i casi in cui è prevista la presenza di determinati requisiti impiantistici o tecnologici, il requisito si intende è soddisfatto solo laddove l’impianto o lo strumento è effettivamente funzionante e rispetta la vigente normativa tecnica specifica. 6. Indipendentemente da ogni specifico richiamo presente nei manuali, i requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici e organizzativi, ciascuno per quanto applicabile, devono essere rispondenti alle vigenti normative urbanistiche ed edilizie e alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 5 - Certificazioni di qualità e adeguamento a requisiti sopravvenuti 1. Le strutture che chiedono l’autorizzazione all’esercizio devono munirsi della certificazione da parte degli organismi di certificazione accreditati secondo le vigenti norme nazionali e comunitarie. Per le strutture già certificate, i risultati delle ispezioni annuali dei suddetti organismi di certificazione dovranno pervenire al Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie” della Regione Calabria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. 2. Nell’ottica del miglioramento continuo della qualità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private che si dovessero trovare non più in possesso dei requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento per effetto dell’introduzione di nuovi requisiti a seguito di normative sopravvenute, mantengono l’autorizzazione e l’accreditamento per il tempo necessario all’adeguamento e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’entrata in vigore della normativa sopravvenuta, fatto salvo il maggiore o minore termine previsto per l’adeguamento dalla normativa sopravvenuta stessa che, in tal caso, si considera prevalente. In ogni caso, fino all’effettivo adeguamento, per le strutture pubbliche si fa riferimento alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, art. 65, comma 3 e s.m.i..
Art. 6 - Richiesta di Autorizzazione alla realizzazione e verifiche di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale 1. Per quanto attiene ai soggetti interessati al rilascio dell’Autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., qualora siano presentate diverse richieste per il rilascio dell’Autorizzazione alla realizzazione di strutture che erogano le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale aziendale, il Dipartimento regionale “Tutela della salute e politiche sanitarie” effettua la verifica di compatibilità, procedendo contestualmente alla comparazione dei progetti, sulla base dei seguenti criteri: a) localizzazione della struttura, tenuto conto delle particolari esigenze assistenziali dell’ambito territoriale di riferimento; b) livello di mobilità passiva interaziendale; c) completezza ed ampiezza di assistenza; d) indici di programmazione regionale; e) numerosità dei residenti nei vari comuni; f) liste d’attesa ufficiali; g) in caso di parità rispetto ai criteri sopra descritti, viene data preferenza ai progetti che sono stati presentati con data anteriore. 2. Il Comune decide sulla richiesta di Autorizzazione alla realizzazione, tenuto conto della verifica di compatibilità con la programmazione regionale effettuata dalla Regione. |
|
Allegato 4 - Requisiti specifici delle strutture territoriali extraospedaliere sanitarie e sociosanitarie residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari, riabilitative, per le dipendenze patologiche e della salute mentale |
|
Allegato 13 - Manuale per l’accreditamento istituzionale delle strutture ospedaliereParte di provvedimento in formato grafico |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
- Edilizia privata e titoli abilitativi
Cambio di destinazione d'uso di immobili e unità immobiliari
- Dino de Paolis
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Beni culturali e paesaggio
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Titoli abilitativi
Interventi edilizi e vincolo paesaggistico
- Dino de Paolis
- Studio Groenlandia
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
La sanatoria degli abusi edilizi
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Piano Casa
- Standards
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
- Edilizia privata e titoli abilitativi
Requisiti igienico-sanitari nelle costruzioni
- Studio Groenlandia
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
05/12/2024
- Codice della strada, stangata sulle multe dal 14 dicembre da Italia Oggi
- Superbonus, risarcito chi lo perde a causa dell'impresa inadempiente da Italia Oggi
- Ogni immobile strumentale fa accedere ai benefici Zes da Italia Oggi
- Finanziamenti, dalle banche nuovo credito alle imprese per 4,3 miliardi da Italia Oggi
- Sgravi contributivi, il Durc da solo non basta da Italia Oggi
- Imu e non profit, effetto boomerang per le agevolazioni da Italia Oggi