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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 20/04/2016, n. 10
L. R. Calabria 20/04/2016, n. 10
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 R (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonch& |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge, per “studio odontoiatrico”, si intende lo studio ove il professionista, in forma singola o associata, svolge esclusivamente attività odontoiatrica. 2. Per “esercizio in forma associata” dello studio odontoiatrico, s’intende lo svolgimento della professione odontoiatrica nella forma di associazione professionale o nella forma di società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 R (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dal decreto del Ministro della Giustizia e del Ministro dello Sv |
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Art. 3 - (Requisiti minimi)1. I requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi minimi di uno studio odontoiatrico sono definiti con regolamento adottato dalla Giunta regionale, sentiti i rappresentanti degli Ordini professionali degli odontoiatri della Regione Calabria. |
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Art. 4 - (Attività odontoiatrica non soggetta ad autorizzazione o a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)1. Non sono soggetti ad autorizzazione sanitaria all’esercizio, né a segnalazione certificata di inizio attiv |
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Art. 5 - (Attività odontoiatrica soggetta ad autorizzazione sanitaria all’esercizio)1. È soggetta ad autorizzazione sanitaria all’esercizio, con integrale applicazione del procedimento previsto dalla l.r. 24/2008 |
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Art. 6 - (Studi odontoiatrici soggetti a SCIA)1. Salvi i casi di cui agli articoli 4 e 5, il titolare dello studio odontoiatrico, se attrezzato per erogare una o più delle prestazioni a minore invasività elencate nell’Allegato “B” alla presente legge, in conformità a quanto previsto dalla l. 409/1985, prima di avviare la propria attività professionale, è tenuto alla presentazione della SCIA. 2. La SCIA, in particolare, ha ad oggetto: a) l’apertura e/o l’avvio dell’attività sanitaria dello studio odontoiatrico; b) l’ampliamento e/o la modifica dell’attività sanitaria dello studio odontoiatrico, inteso come avviamento di attività sanitarie aggiuntive rispetto a quelle avviate attraverso la presentazione di una precedente SCIA; c) l’ampliamento o la riduzione dei locali, nonché le trasformazioni interne, se ed in quanto incidono sulla conformità della struttura ai requisiti minimi di cui all’articolo 3; d) il trasferimento in altra sede dello studio odontoiatrico. 3. La SCIA deve essere debitamente sottoscritta e corredata della documentazione richiesta dalla vigente normativa. Nel caso di studi odontoiatrici esercitati in forma associata, la SCIA deve essere sottoscritta da tutti i professionisti associati, mentre nel caso di s.t.p. la SCIA pu& |
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Art. 7 - (Disposizioni transitorie e finali)1. Le disposizioni della presente legge trovano immediata applicazione nei casi di apertura di nuovi studi odontoiatrici e di ampliamento o trasformazioni di studi già in esercizio. 2. Gli studi odontoiatrici già in esercizio devono presentare la SCIA di cui all’articolo 6, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ferma restando l’osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 R (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e delle altre leggi o reg |
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Art. 8 - (Norma di rinvio) |
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Art. 9 - (Clausola di neutralità finanziaria)1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. |
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Art. 10 - (Dichiarazione di urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollet |
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Allegato A - Disciplinare tecnico relativo ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio degli studi odontoiatrici e delle strutture sanitarie che erogano prestazioni di odontostomatologiaArt. 1 - (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Il presente disciplinare individua i requisiti di sicurezza richiesti per l’idoneità strutturale, tecnologica e organizzativa degli studi odontoiatrici, nonché aggiorna e integra i medesimi requisiti relativamente all’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle altre strutture sanitarie mono e poli-specialistiche nelle quali siano erogate prestazioni odontostomatologiche. 2. Al fine di garantire la sicurezza del paziente, tutte le strutture deputate all’erogazione di prestazioni odontostomatologiche, indipendentemente dal tipo di organizzazione, devono possedere i requisiti minimi specificati nel presente regolamento. 3. Il presente disciplinare tecnico ha natura regolamentare e trova applicazione sino all’adozione da parte della Giunta regionale del regolamento attuativo della legge regionale di cui questo costituisce allegato. Art. 2 - (Requisiti minimi strutturali) 1. I locali nei quali si esercita l’odontoiatria devono possedere le caratteristiche di idoneità strutturali richieste dalla legge. 2. I locali nei quali si esercita l’odontoiatria, inoltre, devono attenersi ai seguenti standard minimi: a) spazi per attesa, accettazione e attività amministrativa, separati dai “locali operativi”, adeguatamente arredati, con un numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività (non inferiore a due posti per ogni “poltrona riunito”), e con una superficie complessiva non inferiore a metri quadri 12; b) presenza di almeno un servizio igienico, dedicato all'utenza e al personale, con adeguata illuminazione e ventilazione naturale o artificiale conforme alla vigente normativa, senza passaggio attraverso i locali “operativi” e della superficie minima di metri quadri due, incluso l’eventuale antibagno, ove presente; c) almeno un “locale operativo”, riservato all’esecuzione delle prestazioni odontoiatriche, con le seguenti caratteristiche: 1) dimensioni non inferiori a metri quadri nove, con spazio sufficiente che tenga conto della necessità di garantire la sicurezza e la razionalità degli interventi; 2) adozione di idoneo sistema di adeguata illuminazione e aerazione diretta o indiretta (nel caso in cui sono impiegati gas per la sedazione cosciente devono essere garantiti almeno quindici ricambi di aria/ora in maniera forzata o tramite ventilazione naturale); 3) spazio e configurazione idonei a garantire la riservatezza del paziente, la sicurezza e la razionalità degli interventi; 4) superfici dei pavimenti e delle pareti lisce senza che presentino soluzioni di continuo, sporgenze o angoli acuti che ostacolino il lavaggio e la disinfezione accurati; 5) lavello con comandi non manuali, con dispenser per sapone ed asciugamani monouso. d) un “locale/spazio per la decontaminazione, pulizia, disinfezione e la sterilizzazione degli strumenti e delle attrezzature” (quando praticati in loco), fisicamente e integralmente separato dalla “zona operativa”, avente le seguenti caratteristiche: 1) l’ambiente deve essere correttamente dimensionato (minimo 3,5 metri quadri) in base al numero di “zone operative” da servire e alle caratteristiche dei macchinari necessari per la sterilizzazione; 2) il locale/lo spazio deve garantire la presenza almeno di: 2.1 un piano di lavoro lavabile per “lo sporco”; 2.2 una vasca per decontaminazione; 2.3 una vasca per sterilizzazione a freddo; 2.4 un lavello; 2.5 una vasca ad ultrasuoni o lavaferri; |
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Allegato B - Prestazioni odontoiatriche a minore invasività per le quali è consentita la presentazione della SCIA
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