1. Alla l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) comma 1 dell’articolo 82 dopo la parola “autotrazione,” sono inserite le seguenti “con i relativi serbatoi”;
b) alla lettera f) comma 1 dell’articolo 82 dopo la parola “assistito” è inserita la seguente “(ghost)” e le parole “ubicato esclusivamente nelle zone svantaggiate e prive di impianti” sono soppresse;
c) alla lettera i) comma 1 dell’articolo 82 dopo le parole “rifacimento dell’impianto” sono inserite le seguenti “così come definito alla lettera c)”;
d) alla lettera j) comma 1 dell’articolo 82 dopo la parola “bevande” sono inserite le seguenti “anche da asporto”;
e) dopo la lettera j) comma 1 dell’articolo 82 sono aggiunte le seguenti:
“j bis) erogatori di elettricità per veicoli: punti destinati alla ricarica di veicoli elettrici;
j ter) collaudo: accertamento inerente la funzionalità, la sicurezza e l’idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la generale conformità dell’impianto al progetto presentato con la domanda di autorizzazione.”;
f) dopo la lettera o) comma 1 dell’articolo 85 è aggiunta la seguente:
“o bis) il rilascio di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico con erogatori di elettricità per veicoli.”;
g) al comma 4 dell’articolo 86 dopo la parola “impianti” sono inserite le seguenti “e di erogatori per la ricarica dei veicoli elettrici”;
h) dopo il comma 4 dell’articolo 86 è inserito il seguente:
“4 bis) I comuni individuano altresì i criteri per l’installazione di erogatori per la ricarica dei veicoli elettrici anche in altre aree, pubbliche o private, nel rispetto delle norme in materia di occupazione del suolo pubblico.”;
i) il comma 4 dell’articolo 87 è sostituito dal seguente:
“4. Qualora il Comune, previa richiesta scritta da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, raccolga nei successivi quarantac