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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. P.G.R. Veneto 08/11/2011, n. 1
Circ. P.G.R. Veneto 08/11/2011, n. 1
Circ. P.G.R. Veneto 08/11/2011, n. 1
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[Premessa] |
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PremesseIl Consiglio regionale del Veneto con la legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 avente ad oggetto “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16”, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla legge regionale n. 14/2009, meglio conosciuta come “piano casa” e introdotto alcuni articoli nuovi che, pur non inseriti direttamente nella legge regionale n. 14/2009, innovano la disciplina previgente. Trattandosi di un testo complesso, si ritiene opportuno con la presente circolare fornire alcune indicazioni al fine di superare eventuali dubbi interpretativi e rendere uniforme l’applica |
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Parte I - NOTE DI CARATTERE GENERALE |
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Edificio esistenteL’espressione più rilevante è il concetto di edificio, fabbricato o corpo edilizio “esistente”. Gli interventi edilizi consentiti, infatti, si estendono a tutti gli edifici esistenti, indipendentemente dalla loro destinazione e dimensione, o dalla circostanza che si tratti di edifici principali o pertinenziali, purché abbiano le caratteristiche indicate dagli articoli 2, 3 e 4 della vigente legge regionale n. 14/2009. |
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Prima casaIl concetto di “prima casa di abitazione” e di “prima abitazione”, assente nel testo della legge regionale n. 14/2009, è stato elaborato dal legislatore all’articolo 8, della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26. Tale norma, successivamente modificata dall’articolo 7 della legge regionale 8 l |
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Volume e superficie copertaUlteriori fondamentali concetti sono quello di “volume” e di “superficie coperta. Essi devono essere determinati sulla bas |
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Zone agricoleLa legge regionale n. 14/2009, come modificata dalla legge regionale n. 13/2011 non limita l’applicazione della disciplina alle zone agricole, tranne che nelle ipotesi di cambio di destinazione d’us |
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Parte II - LEGGE REGIONALE N. 14/2009 |
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Articolo 1- “Finalità”.1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli inter |
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Articolo 2 - “Interventi edilizi”. |
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commi 1 e 21. Per le finalità di cui all’articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell’ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente. 2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato. L’articolo 2, comma 1, disciplina l’ipotesi di ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% del volume, per gli edifici destinati ad uso residenziale, e del 20% della su |
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comma 33. Nei limiti dell’ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l’eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 maggio 2011 aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, c |
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comma 44. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l’ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l’ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stess |
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commi 5 e 5 bis5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kW, ancorché già installati. |
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Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente. |
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commi 1 e 21. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. 2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione anche parziali che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume demolito per gli edific |
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commi 3 e 43. La percentuale del 40 per cento può essere elevata al 50 per cento nel caso in cui l’intervento di cui al comma 2 comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti |
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Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi.1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 pe |
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comma 1Il comma riguarda le “attrezzature all’aperto”, riferite a precise e determinate strutture descritte all’All. S/4 della L.R. 33/2002: stab |
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comma 2Per quanto riguarda il comma 2, sebbene la norma in questione non ha subito modifiche, occorre tuttav |
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Art. 5 - Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari.1. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge: a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell’energia solare, sempreché correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici; b) le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp. |
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Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento.1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse. 2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 R “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche e integrazioni. 3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione: |
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Art. 7 - Oneri e incentivi.1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo. 1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh , il contributo di c |
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Art. 8 - Elenchi1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l’elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4. 1 bis. L’elenco di cui al comma 1 indica per ciascun tipo di intervento di cui agli articoli |
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Art. 9 - Ambito di applicazione |
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comma 11. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici: a) ricadenti all’interno dei centri storici ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 R “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”, salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione, così come definita dall’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”, come modificato dalla presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall’articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni; b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 lugl |
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commi 2, 2 bis, 2 ter2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2 bis. 2 bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d’uso degli edifici può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disci |
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comma 33. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, |
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comma 44. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguament |
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comma 55. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di |
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comma 66. L’istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all’articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo 2009. Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria m |
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comma 77. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro v |
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comma 8 |
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comma 99. È comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b), l’aumento della superficie utile di pavimento all’interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igien |
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Art. 10 - Ristrutturazione edilizia1. Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale sull’edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del D.P.R. n. 380/2001: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001, anche al fine di consentire l’utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l’integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con volume inferiore e all’interno della sagoma del fabbricato precedente; b) gli interventi di ristrutturazione edi |
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Art. 11 - Interventi a favore dei soggetti disabili.1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-q |
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Art. 12 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”.1. Omissis 2. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 , le parole “120 metri cubi” sono sostituite dalle parole “150 metri cubi”. |
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Parte III - LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2011, N. 13 |
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Art. 8 - “Proroga del termine di cui all’articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni e disposizioni applicative” |
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commi 1, 2 e 31. Il termine di ventiquattro mesi di cui all’articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , per la presentazione delle istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , così come modificati dalla presente legge, è prorogato al 30 novembre 2013. 2. Con l’ent |
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commi 4 e 54. I comuni entro il 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , come modificato dalla presente legge, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , come modificati dalla presente legge, con riferimento a: a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come |
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commi 6 e 76. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , come modificati dalla presente legge, sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al |
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