Sent. C. Giustizia UE 06/10/2016, n. C-318/15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 06/10/2016, n. C-318/15

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Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 7, lettera c) – Importi delle soglie degli appalti pubblici – Soglia non raggiunta – Offerte anormalmente basse – Esclusione automatica – Facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice – Obblighi dell’amministrazione aggiudicatrice derivanti dalla libertà di stabilimento, dalla libera prestazione dei servizi e dal principio generale di non discriminazione – Appalti tali da presentare un interesse transfrontaliero certo.

1) L’aggiudicazione degli appalti che, in considerazione del loro valore, non rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici è comunque soggetta alle norme fondamentali e ai principi generali del Trattato FUE, in particolare ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della cittadinanza, nonché all’obbligo di trasparenza che ne deriva, purché tali appalti presentino un interesse transfrontaliero certo.
2) I criteri oggettivi atti a indicare l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo possono sostanziarsi, in particolare, nell’importo di una certa consistenza dell’appalto in questione, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, nelle caratteristiche tecniche dell’appalto e nelle caratteristiche specifiche dei prodotti in causa.
3) L’esistenza di un interesse transfrontaliero certo non può essere ricavata in via ipotetica da taluni elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell’appalto in questione. Più in particolare, il giudice del rinvio non può limitarsi a presentare alla Corte elementi che permettano di non escludere l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, ma, al contrario, deve fornire i dati idonei a dimostrarne l’esistenza.
4) Non sarebbe giustificato ritenere che un appalto di lavori come quello in causa nel procedimento principale, avente un importo che non raggiunge nemmeno il quarto della soglia prevista dalle norme del diritto dell’Unione ed il cui luogo di esecuzione è situato a 200 chilometri dal confine con un altro Stato membro, possa presentare un interesse transfrontaliero certo per il solo motivo che un determinato numero di offerte sono state presentate da imprese aventi sede nello Stato membro considerato ed ubicate a una distanza notevole dal luogo di esecuzione dei lavori di cui trattasi.

La Corte ha giudicato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal T.A.R. Piemonte, presentata nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la regolarità dell'aggiudicazione definitiva di un appalto pubblico di lavori.

Dalla redazione