D.Pres.R. Friuli Venezia Giulia 11/10/2011, n. 0234/Pres. | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.Pres.R. Friuli Venezia Giulia 11/10/2011, n. 0234/Pres.

Regolamento, recante i criteri e le modalità per l’esercizio dell’attività di agriturismo, in esecuzione dell’articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo).
Con le modifiche introdotte da:
- D. Dir. R. 11/05/2016, n. 1221
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[Premessa]



IL PRESIDENTE


Vista la legge regionale 22 luglio 1996, n. 25(Disciplina dell'agriturismo);

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 avente per oggetto “Disciplina dell'agriturismo” approvato con proprio D.P.Reg. 4 novembre 1996, n. 0397/Pres.;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 25/1996 il quale dispone che “Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'As

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Allegato - Regolamento, recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)
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Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’eser

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) operatore agrituristico: l’imprenditore agricolo che svolge attività agrituristica;

b) attività agrituristica: l’attività di ricezione e ospitalità o di ristoro esercitata, nei limiti previsti dall’articolo 2135 del codice civile, dall’imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale del registro di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 R (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, se società cooperativa, iscritta altresì nel registro regionale delle cooperative di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo). L’attività agrituristica &egra

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Art. 3 - Conoscibilità esterna dell’esercizio dell’attività agrituristica

1. L’operatore agrituristico che intenda esercitare l’attività agrituristica ne dà conoscibilità esterna esponendo:

a) all’interno dei locali l’autorizzazione comunale di

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Art. 4 - Ricezione ed ospitalità aziendale

1. L’attività di alloggio agrituristico in spazi chiusi è esercitata in locali aziendali appositamente predisposti che possono essere costituiti da stanze singole, monolocali o appartamenti composti di più stanze a prescindere che il servizio sia o meno comprensivo della prima colazione o del trattamento di mezza pensione o di pensione completa.

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Art. 5 - Produzione e somministrazione pasti e bevande

1. Nell’attività agrituristica di somministrazione di pasti e bevande è privilegiata la gastronomia dell’area territoriale cui appartiene l’agriturismo e della regione.

2. Le materie prime utilizzate per la produzione dei pasti e delle bevande somministrate sono di produzione propria o acquistate presso produttori agricoli singoli o associati della regione, ivi compresi i prodotti ittici di mare o d’acqua dolce, i prodotti tipici della regione e i prodotti regionali tradizionali, per un valore annuo pari ad almeno l’ottanta per cento dell’intera materia prima utilizzata.

3. Per la preparazione delle pietanze sono rispettati, in termini di valore annuo, i seguenti parametri di provenienz

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Art. 6 - Ristoro agrituristico, limiti di aperture e posti a sedere

1. È fissato in giorni duecentoquaranta il limite massimo di giorni di apertura dell’attività di ristorazione.

2. Il periodo massimo di apertura di cui al comma 1 può essere frazionato, a discrezione dell’operatore agrituristico, nell’arco dell’anno, del mese o della settimana. L’apertura, anche per una singola ora o frazione di essa nell’arco della giornata è considerata equivalente ad un intero giorno di apertura. La prosecuzione dell’orario di

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Art. 7 - Vendita al pubblico

1. La vendita al pubblico dei prodotti dell’azienda agricola, se svolta nei locali adibiti ad attività agrituristica, avviene in zone ben delimitate all’interno dei locali stessi. La superficie

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Art. 8 - Organizzazione di attività ricreative di tipo sportivo e culturale

1. Le attività ricreative di tipo sportivo e culturale hanno un rapporto di connessione ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile con l’attività aziendale oppure con l’ambiente circostante.

2. Ai fini

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Art. 9 - Autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di agriturismo

1. L’autorizzazione comunale indica i limiti e le modalità di esercizio dell’attività agrituristica.

2. Per limiti di esercizio dell’attività agrituristica si intendono quelli aventi ad oggetto:

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Art. 10 - Personale occupato nell’agriturismo

1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche, oltre all’imprendit

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Art. 11 - Norme edilizie - igienico - sanitarie

1. I locali da adibire ad alloggio agrituristico osservano i parametri minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le case di abitazione ivi compresi quelli relativi alla prevenzione degli infortuni.

2. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche, che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo e utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono considerate ad uso privato fino ad una superficie di 120 metri quadri e profondità media dell’acqua non superiore a 1,40 metri. Sono in ogni caso fatte salve le norme igienico sanitarie in materia di qualità delle acque.

3. I servizi igienici sono completi di lavabo, vasca o doccia, tazza e bidet munito di erogatore d’acqua a getto e sono almeno uno ogni sei posti letto.

4. Ogni camera è fornita di biancheria da camera e da ba

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Art. 12 - Requisiti generali applicabili alle strutture e ai locali destinati agli alimenti ed alle attività ricreative

1. Per le strutture e i locali destinati agli alimenti, loro preparazione, lavorazione o trasformazione, in particolare cucine e laboratori, si applica l’allegato II, capitoli I e II, del regolamento (CE) 852/2004.

2. Al fine di uniformare i requisiti sul territorio regionale, le strutture e i locali di cui al comma 1 presentano in particolare i seguenti requisiti:

a) una superficie minima di almeno 12 metri quadri;

b) pareti lavabili e disinfettabili rivestite fino a 2 metri di altezza da piastrelle, oppure trattate con pitture idrofughe oppure rivestite con sostanze o laminati plasticati;

c) parte rimanente delle pareti e soffitto in buone condizioni e che non permettano l’attecchimento di muffe e la caduta di polvere;

d) pavimento in buone condizioni lavabile e disinfettabile;

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Art. 13 - Macellazione di animali allevati in azienda

1. La macellazione di animali è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (Regolamento che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2009, n. 323 (Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all’igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell’art. 38 della legge regionale 13/2009) nonché della deliberazione della Giunta regionale Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale, con disposizioni ai sensi dell’art. 38 della legge regionale 13/2009, relative alle deroghe per gli stabilimenti di macellazione di ridotta capacità produttiva in conformità a quanto prev

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Art. 14 - Compiti dell’operatore del settore alimentare dell’agriturismo

1. L’operatore del settore alimentare (OSA) attua e mantiene le procedure relative all’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) 852/2004 e rispetta i manuali di buona prassi igienica (GHP) di cui agli articoli 7, 8 e 9 e allegato I, parte B del medesimo regolamento. Ai fini del presente regolamento la qualifica di OSA fa sempre capo all’operatore agrituristico.

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Art. 15 - Preparazione e trasformazione di carne in azienda

1. La preparazione e la trasformazione delle carni di provenienza aziendale o extraziendale è conse

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Art. 16 - Congelamento dei prodotti aziendali

1. È consentito unicamente il congelamento dei prodotti di origine animale e vegetale destinati ad essere utilizzati nella preparazione di cibi da somministrare per l’attività di ristoro.

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Art. 17 - Fruibilità dei locali da parte di soggetti diversamente abili

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11 e 12, le strutture agrituristiche

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Art. 18 - Requisiti igienico - sanitari per l’attività agrituristica svolta in malghe

1. Fermo restando il divieto di cui all’articolo 5, comma 9, la somministrazione di alimenti tipicamente prodotti in malga non può avere luogo nella cucina e per la loro preparazione è individuato un idoneo spazio fornito di piano di lavoro lavabile e disinfettabile; i prodotti sono protetti e conservati in modo idoneo e per la preparazione degli stessi può essere utilizzata la stessa cucina utilizzata dai conduttori della malga e dai loro collaborato

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Art. 19 - Titoli di studio

1. Per l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici, trova appl

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Art. 20 - Formazione professionale

1. I corsi di formazione professionale per gli operatori agrituristici, di cui agli articoli 8, comma 1, e 13 della legge regionale 25/1996, la cui durata non può essere inferiore alle novanta ore, si articolano in percorsi formativi che prevedono almeno la trattazione delle seguenti materie:

a) legislazione in materia di agriturismo, ecologia e produzioni aziendali;

b) igiene degli alimenti e tecnologie alimentari;

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Art. 21 - Attività agrituristica svolta nell’ambito delle strade del vino, nell’ambito di fattorie didattiche e di degustazione organizzata di prodotti aziendali

1. Il Comune, previa domanda e qualora ricorrano le condizioni, può rilasciare autorizzazione per le singole attività agrituristiche nell’ambito delle strade del vino, nell’ambito di fattorie didattiche e di degustazione organizzata di prodotti aziendali.

2. Le attività agrituristiche, nell’ambito di fattorie didattiche e di degustazione organizzata di prodotti aziendali si intendono svolte in modo organizzato ovvero su richiesta e prenotazione e non con orario predefinito.

3. L’attività agrituristica di degustazione organizzata nel

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Art. 22 - Modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche

1. La classificazione delle aziende agrituristiche è limitata a quelle che svolgono attività di ricezione e ospitalità.

2. La classificazione delle aziende agrituristiche viene effettuata dall’ ERSA con decreto del Direttore generale dell’ente, a seguito del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cui all’articolo 9.

3. Per la classificazione delle aziende agrituristiche viene adottato un sistema basato sull’esame dei parametri di qualità individuati nelle tabelle I (requisiti strutturali) e II (requisiti caratteristici) contenute nella scheda di classificazione delle aziende agrituristiche di cui all’allegato B al presente regolamento. In particolare, la tabella I è relativa ai requisiti strutturali, e quindi allo stato di organizzazione, alla funzionalità e al confort dei fattori dell’accoglienza e dei servizi ricreativi anche se non riferibili a qualità specifiche dell’ospitalità agrituristica e la tabella II è relativa ai requisiti caratteristici concernenti tutti quei fattori dell’accoglienza più specificamente legati alle attività dell’agriturismo.

4. Per alcuni dei parametri relativi ai requisiti di cui al comma 3 è rip

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Art. 23 - Vigilanza

1. L’Amministrazione regionale con ispezioni e controlli attivati anche su richiesta del Comune, della Provincia o della Comunità Montana competenti, accerta che l’attività agrituristica sia svolta in conformità a quanto prescritto dalla legge regionale 25/1996 e dal presente regolamento, ed in particolare:

a) che l’attività agrituristica sia svolta in rapporto di connessione e complementarietà con l’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame, di acquacoltura e di pesca che devono rimanere principali;

b) che le ore di lavoro impiegate nell’attività agricola, denominate tempo lavoro, siano superiori a quelle impiegate nell’attività agrituristica;

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Art. 24 - Sospensione dell’autorizzazione

1. La sospensione dell’autorizzazione comunale è disposta, ai sensi dell

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Art. 25 - Modifica degli allegati

1. Gli allegati al presente regolamento sono modificati con decreto del Direttore cen

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Art. 26 - Disposizioni transitorie

1. Le aziende agrituristiche classificate anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento in base

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Art. 27 - Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

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Art. 28 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 2

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Art. 29 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pu

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Allegato A - Logo generale per attività di agriturismo

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Allegato B - Scheda di classificazione delle aziende agrituristiche

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Allegato C

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Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

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