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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Toscana 10/10/2011, n. 50
L.R. Toscana 10/10/2011, n. 50
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[Premessa] |
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PREAMBOLOIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); Vista la legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”); Considerato quanto segue: 1. La materia interessa vari ambiti di competenza: anzitutto la tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale, ma anche la tutela della salute, di competenza concorrente delle regioni, per l’innegabile ed evidente interconnessione esistente tra salubrità dell’ambiente e salute dell’uomo; 2. Lo stesso d.lgs. 152/2006 riconosce, inoltre, ambiti di competenza diretta delle regioni, attribuendo loro una competenza di natura in |
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Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 20/20061. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente: “c) acque di restituzione: fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis, le acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché le acque derivanti da sondaggi e perforazioni, diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, a condizione che siano restituite allo stesso corpo idrico di provenienza o a quello al quale sarebbero state naturalmente destinate e che siano prelevate a seguito di: 1) concessioni e permessi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), oppure: |
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Art. 3 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 20/20061. Dopo l’articolo 3 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente: “Art. 3 bis - Comitato regionale di coordinamento 1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento fra gli uffici regionali, provinciali, comunali e dell’AATO, o dell’ente che assumerà le |
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Art. 4 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/20061. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente: |
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Art. 5 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/20061. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente: “2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate &egra |
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Art. 6 - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/20061. Al comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 le parole: “per lo scarico di acque refl |
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Art. 7 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 20/20061. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 20/2006 dopo le parole: “al ges |
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Art. 8 - Modifiche all’articolo 10 della l.r. 20/20061. Il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente: “5. Qualora la provincia, ai sensi dell’articol |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 11 della l.r. 20/20061. Il comma 8 dell’articolo 11 è abrogato. |
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Art. 10 - Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 20/20061. Dopo l’articolo 11 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente: “Art. 11 bis - Disposizioni per il rilascio delle acque di ricerca |
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Art. 11 - Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/20061. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2006 è inserita la seguente: “e bis) i programmi d’azione obbligatori di cui all’articolo 92, comma 7, del decreto legislativo;”. 2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2 |
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Art. 12 - Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 20/20061. Dopo l’articolo 13 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente: “Art. 13 bis - Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale 1. Non rientra nel servizio idrico integrato la gestione degli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, anche se di totale o parziale proprietà pubblica. 2. Gli impianti di cui al comma 1, se di proprietà pubblica, possono essere concessi in uso agli attuali gestori degli stessi previa stipula di apposita convenzione con i comuni proprietari; essi poss |
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Art. 13 - Modifiche all’articolo 14 della l.r. 20/20061. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 20/2006 dopo le parole: “Per gli insediamenti&r |
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Art. 14 - Modifiche all’articolo 15 della l.r. 20/20061. Alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 20/2006 le parole: “1A e |
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Art. 15 - Modifiche all’articolo 16 della l.r. 20/20061. Dopo il comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 20/2006 è aggiunto il seguente: |
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Art. 16 - Modifiche all’articolo 17 della l.r. 20/20061. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente: |
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Art. 17 - Modifiche all’articolo 21 della l.r. 20/20061. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 20/2006 è soppressa. 2. La lettera c) del comma 3 dell’articol |
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Art. 18 - Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 20/20061. Dopo l’articolo 21 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente: “Art. 21 bis - Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati 1. Secondo quanto previsto all’articolo 105 del decreto legislativo, gli scarichi da piccoli agglomerati sono sottoposti ad un trattamento appropriato nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 13 e delle prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi. |
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Art. 19 - Inserimento dell’articolo 21 ter nella l.r. 20/20061. Dopo l’articolo 21 bis della l.r. 20/2006 è inserito il seguente: “Art. 21 ter - Disposizioni per le aree sensibili e per la programmazione degli interventi 1. Nell’ambito del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo ed in attuazione di quanto previsto dall’articolo 91 del medesimo decreto, la Regione provvede, ove necessario, all’individuazione delle aree sensibili ed alla delimitazione dei relativi bacini drenanti che contribuiscono all’inquinamento delle stesse. 2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri tecnici per la valutazione della percentuale di abbattimento del carico complessivo di azoto e fosforo totale all’interno delle aree sensibili e dei relativi bacini drenanti, ai fini del raggiungimento, entro sette |
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Art. 20 - Inserimento dell’articolo 21 quater nella l.r. 20/20061. Dopo l’articolo 21 ter della l.r. 20/2006 è inserito il seguente: “Art. 21 quater - Disposizioni per lo scarico di acque reflue in aree sensibili 1. Qualora alla scadenza dei sette anni dall’individuazione dell’area sensibile e del relativo bacino drenante, sia stato conseguito l’obiet |
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Art. 21 - Modifiche all’articolo 22 della l.r. 20/20061. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente: |
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Art. 22 - Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 20/20061. L’articolo 26 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente: “Art. 26 - Norme transitorie per le acque reflue urbane 1. Al fine di aumentare la capacità depurativa degli scarichi da piccoli agglomerati e la disponibilità effettiva di acqua per gli usi possibili, nonché al fine di concorrere al migliore utilizzo delle risorse idriche ste |
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Art. 23 - Disposizioni per le aree sensibili esistenti1. Per le aree sensibili ed i rispettivi bacini drenanti già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano l |
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Art. 24 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 28/20101. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 28/2010 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 10 ottobre, n. 50 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 “Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25. Abrogazione della le |
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Art. 25 - Abrogazioni1. La legge regionale 14 novembre 2008, n. 61 (Disposizioni per le gestioni degli impianti di fognatu |
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Art. 26 - Disposizioni transitorie1. Fino all’adozione della deliberazione di cui all’articolo 21 ter, comma 2, della l.r. |
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