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Sent. C. Giustizia UE 23/11/2016, n. C-442/14

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Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Articolo 4, paragrafo 2 – Accesso del pubblico all'informazione – Nozione di “informazioni sulle emissioni nell'ambiente” – Direttiva 91/414/CEE – Direttiva 98/8/CE – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi – Riservatezza – Tutela degli interessi industriali e commerciali.

1) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che la circostanza che il richiedente un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario o biocida non abbia, nel corso del procedimento previsto per il conseguimento di detta autorizzazione, chiesto il trattamento riservato delle informazioni presentate nell’ambito di detto procedimento sulla base dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, dell’articolo 19 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, o degli articoli 33, paragrafo 4, e 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, non osta a che l’autorità competente, alla quale un terzo presenti, dopo la chiusura del procedimento medesimo, una domanda di accesso a tali informazioni sulla base della direttiva 2003/4, esamini l’opposizione di detto richiedente a tale domanda di accesso e, eventualmente, la respinga in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, della suddetta direttiva con la motivazione che la divulgazione delle informazioni in questione arrecherebbe pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.
2) L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 dev’essere interpretato nel senso che:
- rientra nella nozione di «emissioni nell’ambiente» ai sensi di tale disposizione il rilascio di prodotti o di sostanze, quali i prodotti fitosanitari o biocidi e le sostanze contenute in tali prodotti, nell’ambiente, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo;
- rientrano nella nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» ai sensi della suddetta disposizione le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo delle «emissioni nell’ambiente» di detti prodotti o sostanze, nonché i dati relativi agli effetti, a termine più o meno lungo, di dette emissioni sull’ambiente, in particolare le informazioni relative ai residui presenti nell’ambiente dopo l’applicazione del prodotto interessato e gli studi sulla misura della dispersione di tale sostanza nel corso di detta applicazione, a prescindere dal fatto che questi dati siano ricavati da studi realizzati in tutto o in parte sul campo, da studi di laboratorio o da studi di traslocazione.
3) L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 dev’essere interpretato nel senso che, in caso di richiesta di accesso a informazioni sulle emissioni nell’ambiente la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio a uno degli interessi contemplati all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettere a), d), e da f) a h), di tale direttiva, devono essere divulgati solo i dati pertinenti che possono essere estratti dalla fonte di informazione riguardanti le emissioni nell’ambiente, ove sia possibile dissociare tali dati dalle altre informazioni contenute nella suddetta fonte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Dalla redazione