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L. R. Calabria 21/12/2005, n. 17

Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.
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Art. 1 - (Finalità)

1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini turisti

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Art. 2 - (Attività turistiche e ricreative)

1. Per attività turistico ricreative si intendono:

a) stabilimenti balneari e servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;

b) esercizi di ristorazione e di somministrazione

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Art. 3 - (Funzioni della Regione)

1. Spettano alla Regione, in attuazione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 e della legge regionale 12 ag

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Art. 4 - (Funzioni e competenze dei Comuni)

1. Per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione conferisce ai Comuni le funzioni per l’attività amministrativa inerenti:

a) il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime;

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Art. 5 - (Concertazione)

1. La Regione persegue la concertazione con gli enti locali interessati all’adozione dei provvedimenti regionali concernenti la gestione del demanio marittimo a finalità

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Art. 6 - (Piano di indirizzo regionale)

1. La Regione individua nel Piano di Indirizzo Regionale per l’utilizzo del demanio marittimo, di seguito denominato PIR, l’atto di programmazione attraverso il quale:

a) determina una percentuale non inferiore al 30 per cento delle aree ricadenti sul demanio marittimo di ogni singolo comune rivierasco riservandolo all’uso pubblico ed alla libera balneazione;

b) stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali;

c) individua le aree costiere non più fruibili ai fini dell’uso pubblico del mare;

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Art. 7 - (Modalità di approvazione del PIR)

N22

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della

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Art. 8 - (Attività consentite)

1. Salvo quanto disposto dal Codice della Navigazione, dal suo regolamento di attuazione, dalle leggi speciali in materia, dalle ordinanze emanate dal Capo del Circondario marittimo, con riserva di dare indirizzi con successivi regolamenti in ordine alla garanzia del pubblico utilizzo degli arenili, alla tutela e conservazione degli ambienti marini e litoranei, nelle aeree demaniali marittime sulle quali la Regione esercita le funzioni delegate, possono essere anche effettuate:

a) N3

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Art. 9 - (Opere consentite)

1. Possono essere realizzati assetti, interventi, installazioni che permettano dai luoghi accessibili al pubblico la visibilità del mare e dell’orizzonte marino, delle dune e delle spiagge.

2. Nelle aree demaniali marittime vincolate alle utilizzazioni turistiche e ricreative possono essere realizzate opere considerate di facile rimozione delle seguenti tipologie:

a) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento;

b) strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate;

c) impianti e manufatti totalmente interrati;

d) costruzioni ad un unico piano in muratura ordinaria, con solaio in cemento armato semplice o misto, oppure

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Art. 10 - (Concessione in uso di beni del demanio marittimo)

1. Il PIR, prevede l’autorizzazione, per fini turistici e ricreativi, di occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso per lo svolgimento di attività corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato, alle seguenti condizioni:

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Art. 11 - (Obblighi, divieti e limiti)

1. Con riferimento ad aree ed ambiti territoriali devono essere osservati i seguenti obblighi, divieti e limiti secondo i principi di sostenibilità ambientale ed in relazione alla loro rilevanza ai fini dell’equilibrio ambientale (bilancio dei sedimenti, azione antierosiva dei fondali), nonché ai fini della economia t

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Art. 12 - (Piani Comunali di spiaggia)

1. Il Piano comunale di spiaggia, di seguito denominato PCS, costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui i Comuni provvedono a:

a) disciplinare e localizzare le attività di cui al comma 3 del precedente articolo 8 facendo salva la situazione esistente rispetto alle imprese già titolari di concessione;

b) individuare e regolamentare le zone di demanio marittimo destinate alle attività di cui al comma 1 del medesimo precedente art. 8;

c) indicare:

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Art. 13 - (Modalità di approvazione del PCS)

1. Il Consiglio comunale, previo parere non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale, entro il termine perentorio di 90

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Art. 14 - Norme di salvaguardia

N16

1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.

2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate:

a) concessioni demaniali marittime stagionali:

1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;

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Art. 15 - (Soggetti destinatari)

1. Le concessioni di aree ricadenti nel demanio marittimo da utilizzare a fini turistico-ricreativi possono essere rilasciate a soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni, Cooperative, ONLUS, Cral aziendali, previa apposita richiesta, da inoltrare al Comune territorialmente competente, che deve contenere, oltre a quanto previsto nello strumento di pianificazione di cui al precedente art. 12:

a) l’uso cui si intende destinare la disponibilità in concessione dell’area richiesta;

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Art. 16 - (Lega navale Italiana)

1. La Regione riconosce che la Lega Navale Italiana, quale Ente pubblico che svolge servizi di interesse pubblico ai fini della diffusione nell’ambito regionale, in particolare tra i giovani, dello spirito marinaro e della cultura di mare, contribuisce a determinare e a realizzare l’interesse per lo sviluppo e per il progresso delle attività che hanno sul mare e sul litorale marittimo la loro operatività e il loro mezzo di azione, ai sensi degli art. 1 e seguenti dello Statuto dell’Ente stesso, approvato con Decreto Interministeriale Ministero Difesa e Ministero Infrastrutture e Trasporti del 20 marzo 2003. Inoltre, la Lega Navale Italiana esercita la sua attività sotto la vigilanza dello Stato, e in particolare, dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. La Regione prende atto, altresì, che la Lega Navale Italiana è stata

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Art. 17 - (Concorso di più domande di concessione)

1. Nel caso di più domande di prima concessione la preferenza è accordata, a parità di garanzie individuate secondo le previsioni

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Art. 18 - (Procedure per il rilascio delle concessioni)

1. Le concessioni demaniali sono rilasciate a cura del Comune in conformità al PCS e devono contenere, oltre agli elementi previsti dal regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 18 febbraio 1997, anche:

a) i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto, nonché l’inizio della gestione;

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Art. 19 - (Valenza turistica e determinazione canoni)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e previo parere vincolante della Commissione permanente, in applicazione dell’articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 individua le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C

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Art. 20 - (Revoca, decadenza, subingresso)

1. La concessione demaniale può essere revocata per motivi di interesse pubblico, da parte del Comune e/o della Regione.

2. Il Comune dichiara la decadenza del concessionario, oltre che per inosservanza delle condizioni indicate alle lettere “a”, “b” e “c” del comma 1 del precedente art. 18:

a) per omesso pagamento del canone di cui all’art. 18 comma 2, determinato ai sensi del precedente art. 19;

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Art. 21 - (Struttura amministrativa regionale)

1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di cui alla presente legge presso il Dipartimento competente è istituita, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, una struttu

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Art. 22 - (Vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza sull’uso delle aree del demanio marittimo date in concessione per le finalità di cui alla presente legge, son

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Art. 23 - (Ricorsi)

1. Può essere proposto ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale avverso i provvedimenti adottati dagli Enti titolari

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Art. 24 - (Cauzione)

1. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario è tenuto a prestare cauzione in applicazione dell’articolo 17 del regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (parte mari

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Art. 25 - (Difesa delle coste e conservazione delle spiagge)

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 8, della legge regionale n. 13 del 17 agosto 2005, sono di competenza dei Comuni costieri:

a) l’approvazione degli interventi di ripascimento degli arenili con l’esclusione di quelli stagionali per il rip

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Art. 26 - (Norme tributarie)

1. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla l.r. 1/1971, nella misura indicata dall’articolo 9, comma 1 della medesima legge regionale. N9

2. L’imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone di concessione, mediante versamento agli uffici regionali competenti. N10

2-bis. Le funzio

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Art. 27 - (Norma transitoria)

1. Fino a quando non sarà approvato il PIR di cui al precedente art. 7, continuano a produrre effetto le concessioni già rilasciate che potranno essere rinnovate, per una sola volta, anche successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

2. Alle istanze di concessione presentate, il cui iter burocratico è già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge, si continuerà ad applicare la normativa precedente.

3. Dall’entrata in vigore della presente modifica ed integrazione alla legge 21 dicembre 2005 n. 17 e s.m.i., decadono tutte le norme, i regolamenti e gli atti deliberativi in materia in contrasto con la stessa.

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Art. 28 - (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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