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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 23/08/2011, n. 0206/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 23/08/2011, n. 0206/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 23/08/2011, n. 0206/Pres.
- D. Pres. R. 15/10/2015, n. 0215/Pres.
- D. Pres. R. 10/01/2018, n. 03/Pres.
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[Premessa]Il Presidente Vista la legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008), di modifica della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), con la quale è stato istituito lo Sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi, in attuazione di quanto previsto dalla |
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Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale) |
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Art. 1 Finalità1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, da parte di soggetti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (D |
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Art. 2 Realizzazione e utilizzazione del Portale1. Il Portale si compone: a) della banca dati dei procedimenti amministrativi di competenza dello sportello unico; b) dell’archivio informatico delle domande presentate; |
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Art. 3 Criteri e parametri1. Il Portale garantisce: a) l’espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività produttive e di servizi, e in particolare dell’espletamento tramite il Portale di tutte le formalità richieste, ivi incluse la presentazione di dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere il titolo per l’accesso o per l’esercizio dell’attività dalle autorità competenti, nonché delle relative domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati o di iscrizioni ad ordini, albi e collegi o altri organismi; |
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Art. 4 Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale1. Il Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale, di seguito denominato Gruppo tecnico regionale, è costituito con decreto del Presidente della Regione e svolge, anche al fine di attuare il coordinamento con i Comuni e le Camere di commercio che dispongono di analoghi portali telematici, le seguenti funzioni: a) analizza l’evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico e alla gestione del Portale; b) definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini dell’implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del Portale, nonché le specifiche funzionali del portale ed i contenuti informativi standardizzati; |
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Art. 5 Servizi gestionali per le imprese e i prestatori di servizi1. Il Portale fornisce alle imprese e ai prestatori di servizi, nonché ai soggetti che svolgono attività di intermediazione o di assistenza nella predisposizione o istruttoria delle domande, i seguenti servizi: |
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Art. 6 Servizi gestionali per le pubbliche amministrazioni1. Il Portale mette a disposizione strumenti e modalità di interazione tra lo sportello unico e le amministrazioni pubbliche. 2. Gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche curano costantemente l’implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del Portale per le parti di rispettiva competenza. 3. La struttura regionale |
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Art. 7 Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso1. Nei casi in cui le attività produttive e le attività di servizi sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) “, a comunicazione”N5 o a silenzio assenso, la SCIA “, la comunicazione” |
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Art. 8 Banca dati dei procedimenti1. La banca dati dei procedimenti contiene l’informazione relativa ai procedimenti e alle attività di competenza dello sportello unico, compresa la modulistica in formato elettronico ed i requisiti necessari all’avvio dei procedimenti, nonché le informazioni relative ai singoli Sportelli unici. 2. La banca dati dei procedimenti è predisposta per permettere una facile organizzazione delle informazion |
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Art. 9 Autenticazione utente1. L’accesso alle funzioni riservate del portale avviene previa autenticazione. |
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Art. 10 Gestione telematica dei procedimenti1. Le domande, dichiarazioni e comunicazioni sono inviate esclusivamente in modalit&a |
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Art. 11 Ricevuta della presentazione delle pratiche telematiche1. Lo Sportello unico al momento di presentazione delle pratiche telematiche verifica |
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Art. 12 Protocollo Informatico1. Le comunicazioni allo sportello unico sono protocollate secondo la disciplina del |
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Art. 13 Altre comunicazioni1. Le comunicazioni e i provvedimenti relativi alla pratica dello sportello unico son |
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Art. 14 Accesso alle pratiche presentate1. Il portale dello sportello unico rende disponibile tramite web browser un'area riservata ad ogni utente al |
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Art. 15 Obblighi informativi1. I soggetti destinatari di provvedimenti dello sportello unico ivi compresi gli int |
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Art. 16 Rinvio1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al regolamento per la s |
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Art. 17 Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bo |
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