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Sent. C. Giustizia UE 16/11/2016, n. C-417/15

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Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Ambito di applicazione - Articolo 24, punto 1, primo comma - Competenze esclusive in materia di diritti reali immobiliari - Articolo 7, punto 1, lettera a) - Competenze speciali in materia contrattuale - Azione diretta all'annullamento di un atto di donazione di un immobile e alla cancellazione dell’iscrizione di un diritto di proprietà nel registro fondiario.

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretate nel senso che l’azione di annullamento di un atto di donazione di un immobile per incapacità di agire del donante non rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato, prevista all’articolo 24, punto 1, di tale regolamento, bensì nella competenza speciale di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a), di detto regolamento.
L’azione di cancellazione dal registro fondiario delle annotazioni relative al diritto di proprietà del donatario ricade nella competenza esclusiva prevista all’articolo 24, punto 1, del medesimo regolamento.

Dalla redazione