Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Umbria 29/07/2011, n. 7
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- Regolam. R. 12/07/2022, n. 4
- Deliberaz. G.R. 07/05/2012, n. 494
- Deliberaz. G.R. 23/01/2012, n. 40
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e individua le aree e i siti non |
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Art. 2 - (Impatti cumulativi e valutazione ambientale e di incidenza)1. Ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte II del Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il cumulo con altri progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili posizionati nella medesima area o in aree contigue sono disciplinati dal decreto ministeriale 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, p |
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Art. 3 - (Procedure amministrative)1. Fatti salvi i casi per i quali è prevista la procedura abilitativa semplificata, la comunicazione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 28/2011 e la dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis dello stesso decreto legislativo, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e 5 all’esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003. N11 2. L’autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto del d.lgs. 28/2011, del |
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Art. 4 - (Criteri e condizioni per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)1. L’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è realizzata nel rispetto dei criteri generali di localizzazione e progettazione e delle condizioni di cui all’Allegato B del presente regolamento. 2. L’autorizzazione unica di cui al |
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Art. 5 - (Impianti realizzati nell’ambito di interventi edilizi)1. L’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati nell’ambito di interv |
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Art. 6 - (Installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole)1. Nelle aree agricole di cui alla lettera c) dell'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate) la potenzialità fotovoltaica dell'appezzamento di terreno in disponibilità del proponente, intesa quale superficie massima utilizzabile per l'ubicazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, è pari: a) al cinque per cento della superficie dell'appezzamento ne |
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Art. 6-bis - (Installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree produttive)1. Nelle aree classificate quali insediamenti produttivi e per servizi esistenti e di nuova previsione di cui all'articolo 96 del Reg. reg. n. 2/2015, aventi la caratteristica della continuità, la potenzialità fotovoltaica, intesa quale superficie massima utilizzabile per l'ubicazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, è pari: a) al settanta |
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Art. 7 - (Individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti)1. L’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili n |
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Art. 7-bis - (Individuazione delle aree idonee) |
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Art. 8 - (Informazioni)1. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, per via telematica |
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Art. 9 - (Trasparenza amministrativa)1. Le informazioni inerenti l’installazione di impianti per la produzione di energia da |
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Art. 10 - (Oneri istruttori)1. Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore della Regione per le spese istruttorie relative ai procedimenti di autorizzazione unica sono stabiliti in misura pari a: |
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Art. 12 - (Norme transitorie e finali)1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. 2. Ai fini della conclusione delle relative procedure amministrative, le dichiarazioni per la procedura abilitativa semplificata e le istanze di autorizzazione unica presentate prima della da |
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Allegato A - Procedure amministrative
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Allegato B - Criteri e condizioniIMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA CON MODULI AL SUOLO E POTENZA SUPERIORE A 20 KW
DEFINIZIONI “Aree adiacenti” : zone o aree vicine, che stanno accanto, confinanti con le zone alle quali sono riferite. Non costituiscono elementi di separazione dalle aree adiacenti: la viabilità di accesso/confine, le reti di canalizzazioni con o senza acque fluenti, i corsi d’acqua (rii, fossi, torrenti e fiumi) di modeste dimensioni e comunque di una larghezza tra argini o sponde non superiore a ml. 5, la viabilità secondaria, le infrastrutture così come definite all’art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m. e i. (link: http:/www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293 ), e le aree per servizi comprese quelle per distributori/autogrill aderenti alla viabilità. “Aree di pertinenza”: quelle definite nel R.R. 3/11/2008, n. 9, ovvero quelle aree funzionalmente appartenenti ai manufatti esistenti a cui sono riferite, oggettivamente legate agli stessi a causa della loro funzione accessoria.
CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE La localizzazione dell’impianto fotovoltaico in adiacenza alle seguenti tipologie di aree compromesse, costituisce elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell’impianto proposto: a) aree produttive e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici; b) aree di pertinenza così come definite nel R.R. 3/11/2008, n. 9 di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque e aree di cava, anche dismesse, e di giacimento di cava di cui sia stato effettuato il riconoscimento, stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli; c) aree compromesse dal punto di vista territoriale e paesaggistico, adiacenti alle reti infrastrutturali ferroviarie e stradali di cui all’art. 31, comma 1, lett. a) e b), della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m. e i. link: http:/www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293 ) e alle reti elettriche di alta tensione, ovvero alle aree produttive artigianali e industriali e alle aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti e aree di cava, anche dismesse e di giacimento di cava di cui sia stato effettuato il riconoscimento. Costituisce elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell’impianto proposto, la localizzazione dei siti di impianto nelle aree ubicate su versanti collinari/montani ricompresi nei coni visuali, traguardati da insediamenti di valore storico culturale di cui all’art. 29 della l.r. n. 27/2000, centri, borghi storici e relative piazze, da infrastrutture ferroviarie e stradali di cui all’art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m. e i. (link: http:/www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293 ) , la cui immagine panoramica sia storicizzata e identifichi i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica e da cui sia percepibile distintamente e con contorni netti l’impianto stesso. Costituisce altresì elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico, la localizzazione dei siti di impianto adiacenti a situazioni particolari riferibili a emergenze paesaggistiche di pregio.
CRITERI PROGETTUALI DI CARATTERE GENERALE Nelle relazioni di accompagnamento del progetto di realizzazione dell’impianto, al fine di consentire valutazioni ambientali e paesaggistiche e di evidenziare l’esistenza di possibili impatti cumulativi di più impianti tra loro contermini, dovranno essere ricompresi anche i seguenti elementi: a. l’individuazione planimetrica su cartografia e su ortofotodigitale in scale adeguate, del sito di imposta dell’impianto e del contesto paesaggistico di riferimento progettuale (CRP) inteso come la porzione di territorio in cui i caratteri paesaggistici, naturalistici e antropici entrano in chiara e nitida relazione visiva con la trasformazione introdotta dalla realizzazione dell’impianto previsto. Il contesto così definito, deve riportare anche i vincoli paesaggistici esistenti ed altri eventuali elementi paesaggistici qualificanti comprensivi di un congruo numero di coni visuali rappresentativi dell’impatto potenziale del progetto nel raggio di almeno km. 2 (due); b. uno studio percettivo con un congruo numero di simulazioni fotografiche georeferenziate su ortofoto, inerenti sia l’impianto in progetto, che altri impianti esistenti o già autorizzati, nonché gli elementi paesaggistici presenti e qualificanti all’interno del suddetto contesto paesaggistico di riferimento progettuale (CRP). Nella progettazione degli impianti si dovrà altresì fare riferimento ai seguenti criteri: a) evitare gli interventi che comportino significative alterazioni della morfologia dei suoli, specialmente per quelli situati in pendenza e su versanti collinari; b) salvaguardare la continuità delle reti di naturalità della Rete Ecologica della Regione Umbria, con particolare riferimento alle connessioni umide e di crinale; c) mantenere i tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno quali reti di canalizzazioni, opere storiche di presidio idraulico e ogni relativa infrastruttura (ponti, sostruzioni, gallerie, ecc. …), viabilità storica e i segni delle centuriazioni romane e gli elementi del mosaico paesaggistico; d) minimizzare le interferenze con i caratteri visuali del paesaggio, con specifico riferimento alla continuità percettiva delle principali linee di crinale (skyline naturale); e) privilegiare l’uso della rete viaria esistente, senza modifiche dei suoi caratteri di ruralità sia in termini dimensionali che morfologici (larghezza, finitura, andamento); f) tener conto, nella realizzazione di eventuali |
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Allegato C - Aree non idoneeIMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA CON MODULI AL SUOLO E POTENZA SUPERIORE A 20 KW
DEFINIZIONI Ambito di pertinenza: l’area di intrusione visiva tra l’impianto da realizzare e l’edificio tutelato, di estensione non inferiore a 500 m. dal perimetro dell’edificio stesso.
AREE NON IDONEE È preclusa l’installazione nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all’Allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010, di seguito specificate: a) aree boscate di cui all’art. 142, comma 1, lett. g, del D. Lgs. n. 42/2004, e s. m. e i. normativa di riferimento: art 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.; art. 15 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 e s. m. e i; incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta la soppressione della vegetazione arborea che le norme intendono tutelare; b) insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale (art. 18 del Regolamento Regionale25 marzo 2010 n. 7) e ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all’art. 29 della L.R. 27/2000 e s. m. e i. (link: http:/www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293) e ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale ai sensi dell’art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. normativa di riferimento: art. 18 del Regolamento Regionale25 marzo 2010 n. 7; art. 29 della L.R. n. 27/2000 e s.m. e i; art. 33, comma 5 della l.r. n.11/2005 ; D.Lgs n.42/2004 s.m. e i.; incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta pregiudizio per la salvaguardia del valore estetico, storico e culturale di tali insediamenti, che le norme intendono tutelare; c) aree interessate da singolarità geologiche normativa di riferimento: art.16 della L.R. 27/2000 e s.m. e i; incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta l’alterazione e il degrado di tali ambiti che le norme intendono tutelare; d) terreni con presenza di produzioni agricole di qualità inerenti vigneti e oliveti DOP (ex DOC e DOCG), quando sia comprovata l’esistenza sui lotti interessati dalle previsioni progettuali di una coltivazione di pregio certificata normativa di riferimento: D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 62 e D.G.R. n. Direzione regionale Programmazione, innovazione, competitività dell’Umbria incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta la soppressione di tali produzioni che le norme intendono salvaguardare; e) parchi nazionali, interregionali e regionali limitatamente alle zone A e B di cui all’art. 12 della L. 394/91 normativa di riferimento: art. 12 della L. 394/91 e L.R. n. 9/1995; incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici espressi da tali aree, che le norme intendono tutelare; f) aree della Rete Natura 2000 normativa di riferimento: Direttiva 92/43/CE - Direttiva 79/409/CE; art. 13 della L.R. n. 27/2000 e s. m. e i.; incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori naturalistici e di biodiversità che concorrono a determinare il valore paesaggistico di tali aree e che le norme intendono tutelare; g) “beni paesaggistici” così come definiti all’art 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i., già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell’ Autorità competente normativa di riferimento: art 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.; incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e culturali degli ambiti che le norme intendono tutelare; h) zone di interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 42/2004, e s. m. e i. riconosciute e perimetrate con provvedimento dell’Autorità competente normativa di riferimento: art 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.; incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e storico culturali dell’ambito, che le norme intendono tutelare; i) aree di particolare interesse agricolo di cui all’art. 20 della L.R. 27/2000 (link: http:/www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293) fatte salve le eccezioni sottoriportate. normativa di riferimento: art. 20 della L.R. 27/2000 e s. m. e i.; incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica l’alto valore agronomico di tali aree che la norma intende tutelare; l) aree poste a distanza uguale o inferiore a m. 200 dai centri storici e/o zone A così come individuati nel PRG comunal incompatibilità riscontrate:la realizzazione degli impianti è incompatibile con le esigenze di rispetto paesaggistico di tali ambiti. Le preclusioni suddette valgono per tutte le tipologie di impianti fotovoltaici fissati al suolo sia con strutture fisse che con strutture mobili (es.: impianti ad inseguimento). Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.
ECCEZIONI 1. Nelle aree di particolare interesse agricolo, la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, è consentita solo ai fini di autoconsumo certificato come desunto dalle fatture del gestore di rete elettrica o nei cas |
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ALLEGATO C-bis - “Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”. Ulteriori aree non idonee ricadenti nei territori dei comuni di Amelia, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Castiglione del Lago, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montecastrilli, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni ed Umbertide.IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA CON MODULI AL SUOLO E POTENZA SUPERIORE A 20 KW AMELIA: Aree ricadenti nelle zone E4 (aree di particolare interesse naturalistico e ambientale); CASTEL GIORGIO: Zona La Renana per la parte ricadente nel territorio del comune di Castel Giorgio, “Zona dell’altopiano dell’Alfina”; CASTEL VISCARDO: Zona dell’altopiano dell’Alfina, zona valliva confinante con il Fiume Paglia (Selva di Meana - Necropoli etrusca delle Caldane, le fonti di Tiberio); GUALDO CATTANEO: Aree definite ad “Alta Visibilità” in colore rosso nelle cartografie inviate; MASSA MARTANA: Unità di Paesaggio n. 1 della Montagna; MONTECASTRILLI: Porzione di Unità di Paesaggio 3Ma fino al confine comunale (ovvero includendo la piccola porzione di UdP 2Ci); Porzione di Unità di Paesaggio 2Cf ricadente all’interno della zona di particolare in |
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