Sent. C. Giustizia UE 27/10/2016, n. C-292/15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 27/10/2016, n. C-292/15

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Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Servizi pubblici di trasporto di passeggeri con autobus - Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Articolo 4, paragrafo 7 - Subappalto - Obbligo per l’operatore di fornire direttamente una parte importante dei servizi pubblici di trasporto di passeggeri - Portata - Articolo 5, paragrafo 1 - Procedura di aggiudicazione dell’appalto - Aggiudicazione dell’appalto conformemente alla direttiva 2004/18/CE.

1) L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, deve essere interpretato nel senso che, nel corso di una procedura di aggiudicazione di un appalto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri con autobus, l’articolo 4, paragrafo 7, di tale regolamento resta applicabile a tale appalto.
2) L’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 1370/2007 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’amministrazione aggiudicatrice stabilisca nella misura del 70 % la quota di fornitura diretta da parte dell’operatore a cui è affidata la gestione e la prestazione di un servizio pubblico di trasporto di passeggeri con autobus, come quello oggetto del procedimento principale.

Dalla redazione