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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 02/08/2005, n. 2122
Deliberaz. G.R. Veneto 02/08/2005, n. 2122
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TESTO DEL DOCUMENTOLa materia delle costruzioni in zone classificate sismiche è regolata in ambito regionale dalle norme di cui al Capo XII della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 R "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", che si aggiungono, modificandola in parte, alla normativa posta dalla legislazione statale (L. 64/1974, riconfluita nel D.P.R. 380/2001 - Testo unico in materia edilizia). L'articolo 66 della predetta legge regionale 27/2003, che stabilisce le procedure da seguire per la realizzazione degli interventi nei comuni ricompresi nelle zone classificate ad alta sismicità, è stato da ultimo modificato con legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 R "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente" (B.U.R. n. 135 del 31 dicembre 2004), per dare attuazione al principio di fonte statale (art. 20 della L. 741/1980) - tuttora vigente - che attribuisce alle regioni la facoltà di introdurre nel proprio ordinamento norme legislative di semplificazione delle procedure in argomento, come regolate dal citato D.P.R. 380/2001. R Nello specifico, l'art. 7 del "collegato alla finanziaria 2004", allo scopo di accelerare la conclusione del cospicuo numero di procedimenti pendenti presso i competenti uffici del Genio Civile interessati dalla precedente modifica legislativa (L.R. 13/2004) ed evitare la paralisi nel settore edilizio, ha istituito un regime transitorio - applicabile dall'entrata in vigore della legge 13/2004, sino al 30 giugno 2005 - connotato dalla notevole snellezza della procedura relativa alla realizzazione degli interventi, e al contempo dalla necessità di effettuare controlli puntuali sulla conformità alle norme tecniche dei singoli progetti presentati. Dal 1° luglio 2005 è dunque in vigore il regime definitivo, vale a dire quello disciplinato dall'articolo 66 della L.R. 27/2003, come modificato dall'articolo 6 della citata L.R. 38/2004, il cui comma 6 assegna agli uffici tecnici regionali il termine di sessanta giorni dalla trasmissione dei progetti, per l'effettuazione dei controlli; decorso detto termine l'autorizzazione s'intende rilasciata, eccettuati i casi testualmente indicati dalla disposizione medesima. Un ulteriore significativo aspetto di semplificazione contenuto nel novellato articolo 66, comma 6, della legge regionale in materia di lavori pubblici, è costituito dall'attribuzione della facoltà di effettuare i controlli sui progetti con il metodo a campione, secondo le modalità e i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Al fine di assicurare comportamenti omogenei da parte degli Uffici del Genio Civile, di seguito si riportano le indicazioni da osservare nella compilazione e presentazione dei progetti nonché, in attuazione della predetta disposizione di cui all'articolo 66, comma 6, della L.R. 27/2003, i criteri e le modalità da osservare nell'attuazione delle verifiche con il metodo a campione. a) Disposizioni sulla compilazione dei progetti Il progetto deve essere composto dai seguenti elaborati: 1. elaborati grafici architettonici e relativa relazione tecnico illustrativa; 2. relazione geologica, geotecnica e sulle fondazioni, compresa la stabilità dei terreni circostanti; 3. relazione sulle caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione; 4. elaborati grafici strutturali. 1. Il progetto architettonico deve essere corredato da: - relazione tecnico-illustrativa; - corografia in scala adatta, con l'ubicazione del sito; - estratto di mappa sufficientemente ampio, aggiornato alla data di presentazione del progetto e completo nei riferimenti. L'edificio oggetto dell'intervento in progetto deve essere chiaramente evidenziato; |
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