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Sent. C. Cass. civ. 20/07/1960, n. 2035

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Opere pubbliche - Appalto - Ingerenza della P.A. - Responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori.

In tema di appalto di opere pubbliche, l'autonomia dell'appaltatore è contenuta in limiti più ristretti di quelli previsti per gli appalti privati, perché l'ingerenza della P.A. sull'esecuzione dell'opera si concreta non già attraverso una generica vigilanza, ma, fermo restando nell'appaltatore ogni potere relativamente all'organizzazione dell'impresa e del lavoro, con una assistenza e sorveglianza intense e continue, attraverso il direttore dei lavori la cui nomina, a norma del regolamento sull'appalto, delle opere pubbliche 25 maggio 1895 n. 350, è obbligatoria, a differenza di quanto è stabilito per i contratti di appalto disciplinati dal Codice civile. In caso di non buona e puntuale esecuzione dei lavori è configurabile la responsabilità del direttore dei lavori in concorso con quella dell'appaltatore nei confronti della P.A. trattandosi di due distinte responsabilità che si ricollegano l'una al contratto di appalto e l'altra ad un rapporto d'impiego o ad un contratto di locazione d'opera. Come, del pari, è configurabile la responsabilità extracontrattuale del predetto direttore, in concorso con quella dell'appaltatore, nel caso di danni arrecati ad un terzo dall'esecuzione dell'opera pubblica.

Dalla redazione