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D. Min. Sviluppo Econ. 04/11/2016

Criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati.
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- D. Min. Sviluppo Econ. 05/11/2019
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[Premessa]

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visto l'art. 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che autorizza per ciascun anno del triennio 2016 - 2018 la spesa di 10 milioni di euro per interventi a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a sostegno delle cooperative previste dall'art. 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

Considerato che il medesimo comma 195 destina le predette risorse a interventi in favore delle imprese rivolti alla continuità del credito bancario e

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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «DGIAI»: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero;

c) «legge n. 208/2015»: la legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», limitatamente all'art. 1, commi 195, 196, 197 e 198;

d) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

e) «Sezione del Fondo crescita»: la sezione del Fondo per la crescita sostenibile istituita per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente decreto;

f) «Sezione del Fondo di garanzia»: la sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita per la concessione di garanzie e controgaranzie alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente decreto;

g) «Disposizioni operative»: le dis

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Art. 2. - Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Gli interventi disposti dal presente decreto sono finalizzati a sostenere le imprese beneficiarie a fronte di programmi di sviluppo di durata biennale relativi a una o più delle seguenti attività:

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Art. 3. - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese beneficiarie in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

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Art. 4. - Accesso alla Sezione del Fondo di garanzia

1. La garanzia della Sezione del Fondo di garanzia è concessa in favore delle imprese beneficiarie, indipendentemente dai limiti dimensionali, secondo le condizioni di operatività previste dalle Disposizioni operative vigenti alla data della domanda.

1-bis. Relativamente alle imprese sequestrate o confiscate l’accesso alle risorse della Sezione del Fondo di garanzia è richiesto dall’amministratore giudiziario, previa auto

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Art. 5. - Finanziamento agevolato

1. A valere sulla Sezione del Fondo crescita e a fronte del programma di sviluppo presentato può essere concesso alle imprese beneficiarie un finanziamento agevolato:

a) di importo non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a euro “2.000.000,00 (due milioni/00)”N5 e comunque di importo non superiore:

1) all'ammontare delle attivit&agrav

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Art. 6. - Agevolazione concedibile

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, con riferimento agli specifici settori in cui operano le imprese beneficiarie, nel rispetto dei massimali in termini di ESL previsti dal Regolamento de minimis, dal Regolamento de minimis agricoltura e dal Regolamento de minimis pesca.

2. Relativamente ai finanziamenti agevolati,

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Art. 7. - Presentazione e valutazione delle domande

1. Le imprese beneficiarie presentano al Ministero le domande di finanziamento agevolato, redatte secondo lo schema allegato al decreto di cui all'art. 12 e complete della documentazione ivi prevista, a partire dalla data e secondo le modalità indicate con il medesimo decreto.

1-bis. Relativamente alle imprese sequestrate o confiscate l’accesso ai finanziamenti agevolati è richiesto dall’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall’ANBSC, dopo l’adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa beneficiaria previsti dall’art. 41, comma 1 -sexies del codice antimafia.N4

2. Le imprese beneficiarie indicano nella domanda di finanziamento agevolato e nel programma di sviluppo in essa contenuto una o più delle attività previste all'art. 2, comma 1.

3. Le attività previste dal programma di sviluppo devono risultare completate dall'impresa beneficiaria entro ventiquattro mesi dalla data della prima erogazione del finanziamento agevolato.

4. Ciascuna impresa beneficiaria può presentare una sola domanda di finanziamen

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Art. 8. - Concessione ed erogazione del finanziamento agevolato

1. Per le domande di finanziamento agevolato per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede, entro sessanta giorni dalla ricezione, all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione all'impresa beneficiaria.

2. A seguito del provvedimento di concessione il Ministero eroga il finanziamento agevolato all'impresa beneficiaria, in tre quote di pari importo e per stati di avanzamento della spesa, con le seguenti modalità:

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Art. 9. - Controlli e ispezioni

1. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, al fine di verificare la correttezza e conformità di quanto affermato nelle DSAN rese da

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Art. 10. - Revoca

1. Il Ministero procede alla revoca dell'agevolazione, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera a), nei casi di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento.

2. Il Ministero può procedere alla revoca totale del finanziamento agevolato, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera b), nei casi in cui l'impresa beneficiaria:

a) abbia reso, nelle DSAN, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento dichiarazioni mendaci o erronee ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

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Art. 11. - Disposizioni finanziarie

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse a valere sulla Sezione del Fondo di garanzia e sulla Sezione del Fondo crescita. A tal fine, le risorse disponibili sugli appositi stanziamenti di bilancio sono versate annualmente rispettivamente sul conto corrente di tesoreria n. 22034 del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sulla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile.

2. Una quota pari al dieci per cento delle r

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Art. 12. - Disposizioni attuative

1. Il Ministero, con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito web www.mise.gov.it, definisce il modello di domanda del finanziamento agevolato e l'ulteriore documentazione che le imprese beneficiarie sono tenute a presentare e fornisce altresì precisazioni, chiarimenti e dettagli in merito all'attuazione degli interventi di cui al presente de

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