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L.R. Basilicata 25/02/2005, n. 17

Agriturismo e turismo rurale.
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[Premessa]


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TITOLO I - AGRITURISMO
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CAPO I - Disposizioni Generali
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Basilicata, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della Unione europea, sostiene l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la pesca e l'a

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Art. 2 - Forme idonee di turismo nelle campagne

1. Sono forme idonee di turismo nelle campagne le attività agrituristiche, di ospitalità

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Art. 3 - Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame.

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Art. 4 - Definizione di pescaturismo e ittiturismo

1. Si intendono per pescaturismo e ittiturismo le seguenti attività esercitate da pescatori professionisti singoli o associati, e connessi a quelli di pesca, purché non siano pre

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Art. 5 - Soggetti

1. Fra i soggetti di cui agli articoli 3 e 6 rientrano le persone fisiche e giuridiche, che rivestono la qualità di impren

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Art. 6 - Connessione

1. Le attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4 si reputano connesse a quelle principali, agricola o di pesca, quando non sottraggono risorse all'esercizio dell'attività agricola o dell'attività di pesca, ed assicurano la piena utilizzazione delle risorse aziendali, finalizzata anche ad una più efficace commercializzazione dei prodotti.

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CAPO II - Immobili, criteri e obblighi
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Art. 7 - Utilizzazione immobili

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzioni dello stesso. La edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento delle strutture esi

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Art. 8 - Determinazione di criteri e limiti di svolgimento delle attività

1. Con Regolamento emanato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, sentita la com

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Art. 9 - Norme igienico-sanitarie

1. I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività disciplinate dalla presente legge sono stabiliti con il Regolamento di cui all'articolo 8.

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Art. 10 - Elenco regionale

1. La Regione istituisce l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge, distinto per Sezioni.

2. I soggetti che intendono intraprendere un'attività agrituristica, di pescaturismo o ittiturismo vengono iscritti nell'elenco regionale, nelle rispettive sezioni, subordinatamente alla dimostrazione della disponibilità di un'azienda agricola, di pesca o di acquacoltura e della sussistenza degli elementi di connessione tra l'attività agricola o di pesca e l'attività agrituristica o di ittiturismo a norma del prece

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Art. 11 - Autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche, ittituristiche e di pescaturismo

1. Il Regolamento di cui all'art. 8 della presente legge fisserà criteri e procedure per l'inoltro ai comuni delle domande di autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche, ittituristiche o di pescaturismo. I Comuni interessati sono quelli dove ha sede l'immobile aziendale destinato alle attività medesime o dove insiste la parte del fondo destinata ad ospitare turisti campeggiatori dotati di tende o di altri mezzi di soggiorno autonomo, o dove ha sede legale l'impresa di pesca.

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Art. 12 - Certificazione

1. Nell'ambito degli accertamenti di cui agli articoli 10 e 11, la Regione ed i comuni possono avvale

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Art. 13 - Riserva di denominazioni

1. L'uso delle denominazioni "agriturismo", "pescaturismo" e "ittiturismo", e dei termini attributivi

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Art. 14 - Obblighi degli operatori

1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento delle attività di cui agli artt. 3 e 6 della presente legge sono obbligati a:

a) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale nonché le tariffe praticate;

b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa;

c

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CAPO III - Controlli e violazioni
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Art. 15 - Controlli comunali

1. Il Comune mediante verifiche periodiche, di iniziativa o su sollecitazione dell'Ufficio regionale per l'agriturismo accerta la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di cui all'autorizzazione ed il rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

2. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco, con provvedimen

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Art. 16 - Rapporto sulle violazioni

1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi d

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CAPO IV - Coordinamento e competenze
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Art. 17 - Attività di coordinamento e raccordo finanziario

1. La Giunta Regionale, nell'ambito della programmazione regionale per l'agricoltura, e avuto riguard

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Art. 18 - Competenze del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

1. Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ha il compito di:

a) tenere l'elenco degli operatori, di cui agli artt. 3 e 4, autorizzati ai sensi della presente legge;

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Art. 19 - Commissione Regionale per l'Agriturismo

1. È istituita la Commissione regionale per l'Agriturismo.

2. La Commissione esprime pareri sui programmi regionali di interesse per l'ospitalità nelle zone rurali.

3. La Commissione è

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Art. 20 - Consorzi Agrituristici

1. I consorzi agrituristici possono:

a) organizzare, per conto delle aziende associate, il piano di utilizzazione ottimale dei servizi e delle strutture dei singoli soci, al fine di conseguire una più intensa fruibilità delle strutture ed una maggiore socializzazione fra gli ospiti;

b) promuovere l'immagine e la commercializzazione del prodotto agrituristico attraverso iniziative di animazione e di informazione e con campagne pubblicitarie, preferibilmente nel contesto delle iniziative di marketing territoriale;

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Art. 21 - Attività di studio e di ricerca e formazione professionale

1. La Regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con g

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Art. 22 - Promozione dell'offerta

1. Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale provvede a idonee forme di pubblicità e diffu

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TITOLO II - IL TURISMO RURALE
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 23 - Finalità

1. Le norme di cui al presente titolo hanno la finalità di promuovere il turismo nelle aree de

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Art. 24 - Turismo Rurale

1. Per Turismo Rurale si intende l'offerta turistica da promuovere nelle aree e nei centri rurali al fine di valorizzare gli aspetti naturali, ambientali, sociali, culturali, storico-monumentali ed archeologici, preservando nel contempo le peculiarità del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale.

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Art. 25 - Aree rurali e centri urbani

1. La Regione Basilicata entro tre mesi dall'approvazione della presente legge predispone la mappa della ruralità regionale, sulla base delle seguenti suddivisioni:

a) zone di montagna: territori che pr

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CAPO II - Iniziative finanziabili
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Art. 26 - Iniziative per il turismo rurale

1. La Regione Basilicata concede contributi in conto capitale per le seguenti iniziative atte a sviluppare il turismo rurale:

a) il recupero di immobili da destinarsi all'ospitalità, alla ristorazione, all'esercizio di attività tipiche artigianali o dei servizi di supporto al turismo rurale;

b) il recupero di immobili da destinarsi alla vendita esclusiva di prodotti tipici locali;

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Art. 27 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi, nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge, per le iniziative del comma 1, del precedente art. 26:

a) gli imprenditori agricoli così come definiti

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CAPO III - Compiti
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Art. 28 - Compiti della Regione

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Regione Basilicata sono attribuiti i seguenti compiti:

a) predisposizione del Programma Regionale di Turismo Rurale in sinergia con le azioni previste dall'Agriturismo, dalla pescaturismo ed ittiturismo,

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Art. 29 - Compiti dei Comuni

1. I Comuni, nel rispetto delle leggi vigenti, rilasciano le autorizzazioni in materia di pubblici esercizi.

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TITOLO III - INCENTIVI E ABROGAZIONI
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Art. 30 - Clausola valutativa

1. Entro il trenta giugno di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione comprendente:

a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) dati relativi all'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 svolta dagli enti competenti;

c) dati relativi alla sospensione e alle revoche dell'autorizzazione disposte ai sensi dell'articolo 15, nonch&eacut

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Art. 31 - Incentivi regionali per l'agriturismo ed il turismo rurale

1. La determinazione degli incentivi regionali per il sostegno delle attività regolate dalla p

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Art. 32 - Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 27 aprile 1996, n. 24 (Nuova disciplina dell'agriturismo) e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli operatori agrituristici autorizzati ai sensi della legge regionale 27 aprile 1996, n. 24, sono iscritti d'ufficio nell'elenco regionale di cui al precedente articolo 13 che invia il relativo certificato di iscrizione all'interessato entro 4 (quattro) mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa verifica che l'autorizzazione

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Art. 33 - Pubblicazione

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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