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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 03/03/2005, n. 18
L.R. Abruzzo 03/03/2005, n. 18
- L.R. 28/04/2014, n. 23
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Art. 1 - Istituzione1. La Regione Abruzzo istituisce i distretti rurali quali strumenti di sviluppo e di corretta gestion |
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Art. 2 - Definizione1. I distretti rurali sono sistemi locali caratterizzati da identità storiche e territoriali o |
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Art. 3 - Finalità1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere i distretti rurali, interviene con politiche finalizzate a: a) favorire i processi di riorganizzazione interna del distretto, rafforzando e consolidando il coordinamento e le relazioni tra le imprese; |
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Art. 4 - Costituzione ed individuazione dei distretti ruraliN31. Il Distretto rurale si costituisce mediante protocollo di intesa tra gli enti locali e i soggetti privati che operano nel sistema integrato in ambito locale così come definito dall’articolo 3. |
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Art. 5 - Piano di distrettoN31. |
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Art. 6 - Contenuti e procedure del pianoN31. Il Piano di distretto è adottato dalla Regione d'intesa con le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali maggiormente rappresentative del territorio regionale interessato, e i suoi contenuti, che assumono maggiore o minore rilevanza in funzione della tipologia di distretto, sono così rappresentati: a) processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all'interno del distretto rurale; b) riorganizzazione delle filiere produttive, comprese quelle foresta-legno e dell'agroenergia, ai fini dell'incremento della competitività e della salvaguardia ambientale; |
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Art. 7 - Consulenza e sostegno tecnico |
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Art. 8 - Controllo1. Le Province trasmettono, ogni semestre, alla Giunta regionale, apposita relazione sull'attivit&agr |
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Art. 8 bis - Distretto agroalimentare della pescaN51. |
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Art. 9 - Norma finanziaria1. Per la prima applicazione della presente legge per l'anno 2005, non si prevedono oneri a carico de |
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Art. 10 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino |
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