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Circ.Ass.R. Sardegna 03/02/2005, n. 40

Circolare esplicativa della L.R. 25.11.2004, n. 8, recante "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale".
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[Premessa]



La presente Circolare si propone di dare le prime risposte ed alcuni orientamenti comportamentali non solo agli En

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1. La pianificazione paesaggistica regionale

L'annullamento dei PP.TT.PP. da parte del Presidente della Repubblica e, in tempi successivi, dal TAR Sardegna ha prodotto una situazio

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2. Le misure di salvaguardia dell'articolo 3

Nel ribadire la inedificabilità degli ambiti territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 10 bis della L.R. n. 45/89 il legislatore, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico, ha prescritto alcune limitazioni nell'uso del suolo, tra le quali il divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia negli ambiti di cui ai punti a), b) e c) del comma 1 dello stesso articolo 3, escludendo dal rispetto delle citate limitazioni gli interventi che, pur compresi nei suddetti ambiti, ricadano nei territori dei Comuni di cui al 1 e 2 comma dell'art. 8 che, alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale del 10 agosto 2004, n. 33/1, hanno provveduto all'approvazione del P.U.C., nonché di

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3. Gli interventi ammessi dal 1 comma dell'articolo 4

Le misure di salvaguardia previste all'articolo 3 non trovano applicazione per alcuni limitati interventi, elencati nel comma 1, dal punto a) al punto g) dell'articolo 4, che non abbisognano di particolare trattazione, posto che la loro formulazione si presenta sufficientemente chiara e ben delineata.

Per rispondere ad alcune richieste pervenute, si chiarisce comunque che, per quanto riguarda la lettera a), le opere ammesse non devono, in particolare, essere finalizzate a trasformare l'originaria tipologia dell'edificio oggetto di intervento con lo scopo di ottenere unità immobiliari aggiuntive, né ad alterare la destinazione urbanistica originaria in altra destinazione, come, ad esempio, la modifica dall'uso commerciale a quello residenziale, né a modificare il profilo dell'esistente o ad alterarne l'originario impianto planimetrico. Sono quindi ammessi soltanto gli eventuali volumi tecnici di modesta entità quali, ad esempio, locali caldaia, vani scala e ascensori, nonch&e

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4. Gli interventi nelle "aree intercluse"

Al comma 2 dell'articolo 4 il legislatore regionale, mentre ha voluto esplicitamente escludere, nelle more di redazione del P.R.P., gli interventi da attuare nelle zone omogenee "C" localizzate fuori dal perimetro urbano e dalle frazioni individuate dai Comuni ai sensi della legge n. 1228/54, ha considerato ammissibili soltanto quelli

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5. Gli altri interventi ammessi dal 2 comma dell'art. 4

Nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali "C", "D", "F" e "G" la realizzazione delle opere è consentita se, alla data del 10 agosto 2004, le stesse risultano comprese in un piano attuativo vigente (ossia già approvato e convenzionato se di iniziativa privata, ovvero munito della approvazione definitiva se di iniziativa pubblica), e sempreché alla stessa data le opere di urbanizzazione riguardanti il reticolo stradale siano state realizzate in misura tale da determinare "un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi" che l'Amministrazione comunale dovrà valutare ed attestare in sede tecnica a seguito di documentate analisi ricognitive sul territorio.

A tal proposito si precisa che, al fine di poter determinare l'esistenza di un "mutamento consistente ed irreversibile" degli ambiti interessati da piani attuativi, non si ritiene sufficiente il semplice tracciamento delle infrastrutture stradali preordinato alla loro esecuzione, ma deve essere univocamente ed obiettivamente accertata la "compromissione" del territorio interessato attraverso la compiuta realizzazione dell'intero reticolo stradale così come previsto nel piano approvato e convenzionato.

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6. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale

Relativamente ai contenuti dello studio in argomento, l'articolo 5 riprende, nella sostanza, quanto già contenuto nelle norme della precedente pianificazione paesaggistica, estendendone l'obbligatorietà all'intero territorio dei Comuni ricadenti in tutto o in parte nella fascia dei 2000 metri dal mare e non soltanto limitato agli ambiti di efficacia vincolante, come già prescritto dalle norme su riportate.

A tal proposito è il caso di precisare che i Comuni già dotati di P.U.C. vigente non sono tenuti a predisporre, per la parte di territorio ricadente entro i 2000 metri dal mare, un nuovo Studio di Compatibilità Paesistico Ambientale, ove abbiano già ottenuto in relazione a quest'ultimo, la verifica d

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7. Le norme transitorie

Nelle more di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale l'articolo 8, mentre ribadisce quanto già espresso nella delibera G.R. n. 33/2004 circa la validità ed efficacia dei P.U.C. approvati prima del 10 agosto 2004, consente la definizione delle procedure di approvazione del P.U.C. da parte dei Comuni che, a tale data, abb

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8. La realizzazione degli interventi pubblici

Si accenna infine alla realizzazione degli interventi pubblici, finanziati dagli Enti menzionati dall'articolo 7 della legge n. 8/2004 e ricadenti negli ambiti di cui al 1 comma dell'articolo 3 della legge medesima, per i quali gli stessi Enti pubblici ovvero le stazioni appaltanti dovranno inoltrare g

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9. La sospensione dei lavori per la realizzazione degli impianti eolici

L'introduzione del comma 3 dell'art. 8 nella legge n. 8/2004, è volta a produrre una sospensione generalizzata dei lavori di costruzione degli impianti eolici, fatte salve quelle situazioni che sono sottratte alla regola generale e che costituiscono una eccezione, caratterizzate dalle seguenti condizioni:

- valida autorizzazione (in difetto o meno di VIA);

- inizio dei lavori antecedente alla data di entrata in vigore della norma (26/11/2004);

- modificazione irreversibile dei luoghi, a seguito dei lavori già eseguiti.

È indubbio che le condizioni sopraelencate devono coesistere tutte, per far sì che la sospensione dei lavori possa essere superata.

Per quanto attiene la validità dell'autorizzazione si ritiene non sussista alcun problema interpretativo circa la tipologia dell'atto amministrativo in quanto lo stesso legislatore ha ritenuto non influente ai fini della prosecuzione dei lavori la modalità di procedura seguita dai progetti delle opere, considerando, sotto questo profilo, equivalenti la procedura della VIA e quella della Verifica.

Analogamente non sembra presentare alcuna difficoltà l'accertamento della data all'inizio dei lavori, che può essere facilmente e incontestabilmente rilevata dalle comunicazioni in possesso delle Amministrazioni Locali e dall'attività di verifica e di controllo svolta dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per il tramite del C.F.V.A.

In relazione al concetto di "modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi" si ritiene invece necessario legare la definizione indicata dalla legge a parametri fisici, misurabili e legati in modo logico alla tipologia dell'impianto in realizzazione, ai luoghi nei quali va ad inserirsi e allo stato effettivo dei lavori.

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