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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 27/01/2005, n. 5
L. R. Basilicata 27/01/2005, n. 5
L. R. Basilicata 27/01/2005, n. 5
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 02/02/2006, n. 1
- L.R. 08/08/2005, n. 27
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Capo I - Disposizioni di carattere finanziario |
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Art. 1 - Omissis
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Capo II - Disposizioni in materia di entrata |
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Art. 2 - Art. 3 Omissis
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Art. 4 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi1. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono finalizzate a regolamentare l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dall'art. 3, commi da 24 a 40, della L. 28.12.1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) in relazione al tributo speciale per il deposito in discarica. 2. Il tributo speciale si applica ai rifiuti come definiti e classificati dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5.02.1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, compresi i fanghi palabili: a) conferiti in discarica autorizzata; b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia; c) smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati. 3. Le Amministrazioni provinciali competenti per territorio al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e d'impianti di incenerimento ai sensi dell'art. 31 della L.R. 2.02.2001 n. 6 (Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano), sono tenute a trasmettere, alla struttura regionale competente in materia tributaria, gli atti relativi alle nuove autorizzazioni, entro trenta giorni dal rilascio, nonché a comunicare le modifiche alle autorizzazioni in essere, entro lo stesso termine. 4. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è dovuto: a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo; b) dal gestore dell'impianto di incenerimento per quei rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia. Il tributo è dovuto per gli impianti ubicati nel territorio della Regione e per ognuno di essi. Il tributo è altresì dovuto: a) da chiunque esercita l'attività di discarica abusiva; b) da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale ed al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della constatazione delle violazioni di legge, alle competenti strutture della Amministrazione provinciale. 5. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'art. 12 del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22, e successive modificazioni e i |
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Art. 5 - Omissis
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Art. 6 - Modifiche alla L.R. 4.08.1987, n. 20 "Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali"1. L'art. 13 della L.R. 4.08.1987, n. 20, come modificato dall' |
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Capo III - Omissis
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Capo IV - Disposizioni in materia sanitaria, socio-sanitaria e sociale |
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Art. 15 - Norme in materia di accreditamento1. Nelle more del completamento della disciplina dell'accreditamento istituzionale in materia sanitaria av |
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Art. 16 - Art. 18 Omissis
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Art. 20 - Art. 24 Omissis
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Capo V - Disposizioni varie |
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Art. 25 - Omissis
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Art. 26 - Disposizioni in materia di utilizzo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada1. Al fine di armonizzare gli interventi relativi alla sicurezza stradale e al miglioramento della circolazione sulle strade, le Provincie e i Comuni sono tenuti a comunicare semestralmente alla |
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Art. 27 - Art. 30 Omissis
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Art. 31 - Disposizioni in materia di organi e personale degli Enti Parco1. Il primo comma dell'art. 12 della L.R. 24 novembre 1997, n. 47 è sostituito dal seguente: "La durata degli organi dell'Ente Parco non potrà essere superiore a due mandati consecutivi. È consentito un terzo man |
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Art. 32 - Disciplina programmatica degli interventi in campo forestale1. La programmazione regionale degli interventi in materia idraulico-forestale, di cui alla L.R. 10 novembre 1998 n. 42, comprende anche gli interventi di compensa |
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Art. 33 - Modifiche alla L.R. 27 dicembre 1977, n. 49 "Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori"1. L'art. 3 della L.R. 27 dicembre 1977, n. 49, è sosti |
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Art. 34 - Omissis
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Art. 36 - Omissis
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Art. 37 - Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande1. Fino alla data di emanazione degli indirizzi regionali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi che effettuano la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, compres |
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Art. 38 - Omissis
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Art. 39 - Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 14.4.2000, n. 47 e 21.8.2001, n. 291. All'art. 1 L.R. 14.4.2000, n. 47, dopo le parole "enti gestori" sono abrogate le parole "in forza dei citati articoli" dopo la parola "stessi" sono aggiunte le parole "al solo fine della dismissione secondo le norme della presente legge". 2. Al comma 1 dell'art. 5 della L.R. 14.4.2000, n. 47 sono aggiunti i seguenti capoversi: "I requisiti soggettivi dei subentranti sono attestati ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 228/2001, o dal sindaco del comune territorialmente competente o con atto notorio. Nel caso in cui, dopo la morte dell'assegnatario ed entro il termine di entrata in vigore della Legge Regionale 47/2000, il pagamento delle 15 rate di ammortamento del prezzo del podere sia stata effettuata dagli eredi, la dichiarazione di avvenuto pagamento potrà essere rilasciata agli eredi medesimi in comunione e pro indiviso". 3. All'art. 6 della L.R. 14.4.2000, n. 47, così come modificato dall' |
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Art. 40 - Art. 41 Omissis
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Capo VI - Disposizioni finali |
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Art. 42 - Art. 43 Omissis
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Art. 44 - Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollet |
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Tabelle A - Tabella G Omissis
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