Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 23/02/2012, n. 23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 23/02/2012, n. 23

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Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate da Assoposte e da Consorzio Multiservizi Integrati – “Servizio di trasporto dei prodotti postali e attività collegate nell'ambito territoriale delle province di: Chieti, Frosinone, Latina, Roma e Viterbo (estendibile alle province di L’Aquila, Pescara, Teramo, Rieti, Campobasso e Isernia), Cagliari, Carbonia–Iglesias, Ogliastra, Olbia Tempio e Sassari (estendibile alle province di Nuoro, Oristano, Medio Campidano)” Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Importo complessivo stimato: euro 6.650.398,46; S.A.: Poste Italiane s.p.a..

1. Non vi è violazione del principio generale di determinatezza degli elementi essenziali della gara, in rapporto alle quantità del servizio o della fornitura, allorquando l’Amministrazione appaltante si avvalga di una clausola della lettera di invito in cui sia chiaramente previsto lo ius variandi ossia la facoltà di modificare il corrispettivo dell’appalto, in positivo o in negativo, per la sopravvenienza di circostanze determinate: in tali casi, non si produce alcun comportamento lesivo della par condicio dei partecipanti, data la presenza di una disciplina cui l&rsq

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[Premessa]

Il Consiglio


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Considerato in fatto

A) In data 15 settembre 2011 è pervenuta la prima delle istanze in epigrafe, con la quale Assoposte (Associazione Nazionale Imprese Servizi Postali) ha chiesto un parere in merito alla legittimità del capitolato speciale d’appalto predisposto da Poste Italiane s.p.a. per l’aggiudicazione dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 222 del d.lgs. n. 163/2006R, avente ad oggetto il servizio di trasporto dei prodotti postali e le attività collegate, per le province di Chieti, Frosinone, Latina, Roma e Viterbo (estendibile alle province di L’Aquila, Pesca

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Ritenuto in diritto

A) Il primo dei quesiti all’esame, avanzato da Assoposte, riguarda la legittimità dell’art. 2 del capitolato speciale – parte A, per due distinti profili:

1) la facoltà riservata alla stazione appaltante di variare, in aumento o in diminuzione, e comunque nei limiti del 25%, il valore dei buoni di consegna, secondo i parametri specificati negli artt. 8 e 9 del capitolato tecnico – parte B (ove è stabilito che l’appaltatore, per sopravvenute necessità operative di servizio, sarà assoggettato ad eventuali modifiche in corso di validità del buono di consegna, nel rispetto del termine minimo di preavviso; dette modifiche potranno riguardare l’incremento o la riduzione di un servizio già contrattualmente previsto, l’eliminazione di un servizio, l’attivazione di un nuovo servizio o la modifica della tipologia di veicolo da utilizzare per il trasporto; la valorizzazione delle variazioni è regolamentata, secondo criteri predeterminati, nell’allegato G al capitolato tecnico);

2) la limitazione del diritto dell’appaltatore alla revisione prezzi, nell’ipotesi di rinnovo biennale dell’affidamento, alla misura massima del 50% dell’incremento medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie per l’anno precedente, con onere di richiesta entro 3 mesi dalla scadenza del primo biennio, a pena di decadenza.

Quanto al primo profilo, Assoposte prospetta il rischio che l’applicazione da parte del committente di plurime variazioni “a cascata”, ciascuna nella misura del 25% della prestazione base, giunga ad azzerare il contenuto negoziale del capitolato d’appalto, esponendo l’appaltatore all’incertezza sulla quantità delle prestazioni dovute nel corso del rapporto e sulla remunerazione, entrambe rimesse alla discrezionalità del committente.

Il rilievo non può essere accolto.

In via generale, deve escludersi che vi sia violazione del principio generale di determinatezza degli elementi essenziali della gara, in rapporto alle quantità del servizio o della fornitura, allorquando l’Amministrazione appaltante si avvalga di una clausola della lettera di invito in cui sia chiaramente previsto lo ius variandi ossia la facoltà di modificare il corrispettivo dell’appalto, in positivo o in negativo, per la sopravvenienza di circostanze predeterminate: in tali casi, non si produce alcun comportamento lesivo della par condicio dei partecipanti, data la presenza di una disciplina cui l’Amministrazione stessa si è autovincolata in sede di gara (in questo senso: Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2003 n. 1544; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 8 maggio 2003 n. 549).

Con riguardo agli appalti dei settori speciali (in cui rientra senz’altro la procedura in esame, relativa a servizi postali), si osserva, poi, che l’art. 206 del Codice dei contratti pubblici esclude l’applicabilità delle previsioni restrittive dettate dagli artt. 114 e 132 dello stesso Codice, in tema di ammissibilità delle varianti in corso d’opera; per quanto riguarda i servizi e le forniture, inoltre, l’art. 339 del D.P.R. n. 207/2010 parimenti esclude l’estensione ai settori speciali delle limitazioni dettate dall’art. 311 dello stesso Regolamento, in tema di varianti disposte dalla stazione appaltante.

Ma, tutto ciò premesso, la legittimità delle clausole contrattuali predisposte da Poste Italiane s.p.a. discende viepiù dalla considerazione della natura e delle finalità tipiche dell’accordo quadro, definito dall’art. 1, quarto comma, della Direttiva 2004/17/CE e dall&rsquo

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- legittimo l’art. 2 del capitolato speciale d’appalto – parte A, relativo all’accordo quadro per ilservizio

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