1. L’ordine di demolizione dell’opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell’erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall’ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili. La natura reale della demolizione, dunque, implica che l’esecuzione della sanzione prescinde dalla titolarità del diritto di proprietà, e, di conseguenza, la stessa competenza del P.M. rimane inalterata, anche in caso di trasferimenti di proprietà del bene da demolire