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L.R. Molise 20/10/2004, n. 23

Realizzazione e gestione delle aree naturali protette.
Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 05/05/2005 n.17
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[Premessa]


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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione Molise, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della legge n. 394/1991, R detta disposizioni per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette al fine di garantire la conservazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-culturale e naturalistico, e di promuovere, co

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Art. 2 - (Classificazione delle aree naturali)

1. I parchi naturali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico ambientale, che costituiscono, n

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Art. 3 - (Consulta tecnica)

1. È istituita presso l'assessorato regionale all'Ambiente la Consulta tecnica per le aree naturali protette (di seguito denominata: "Consulta"), quale organismo di consultazione e di supporto tecnico-scientifico in materia di protezione della natura.

2. La Consulta, presieduta dall'Assessore all'Ambiente o da un dirigente suo delegato, composta prevalentemente da esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia naturalistico-ambientale, è nominata dal Presidente della Giunta regionale in esito alle seguenti designazioni da inviarsi entro 30 giorni dalla richiesta dello stesso Presidente:

a) tre componenti designati dalle associazioni di protezione ambientale operanti sul territorio regionale e rappresentate nel Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349; R

b) due componenti designati dall'Università degli Studi del Molise, di cui uno in rappresentanza del Parco Tecnologico del Molise, esperti rispettivamente in discipline forestali, agronomiche, territoriali ed economiche;

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Art. 4 - (Programma triennale sulle aree protette)

1. Il programma triennale sulle aree protette provvede ad individuare le aree protette istituite o da istituire nonché le risorse necessarie al loro funzionamento. In particolare il programma:

a) individua i territori nei quali si prevede l'istituzione, nel periodo di riferimento, di aree naturali protette, motivandone la "perimetrazione"N1 provvisoria e la tipologia di gestione;

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Art. 5 - (Norme transitorie di salvaguardia)

1. Entro i confini dei parchi e delle riserve naturali, dalla loro istituzione e fino all'entrata in vigore dei relativi piani del parco e regolamenti valgono le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Sono consentiti gli interventi previsti dai piani paesistici di cui alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 24, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Nello stesso arco di tempo di cui al comma 1 sono vietati:

a) la trasformazione delle costruzioni esistenti con l'esclusione di quanto previsto dai Piani regolatori generali, dai Programmi di fabbricazione per i centri urbani o dalle perimetrazioni effettuate ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;R

b) la manomissione e l'alterazione del territorio mediante movimento di terreno, scavi, apertura di nuove cave e strade, installazione di funivie ed impianti di risalita;

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Art. 6 - (Attività agricole)

1. Le attività rurali ecocompatibili e quelle agro-silvo-pastorali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette così come la salvaguardia del paesaggio rurale rientra le priorità di tutela.

2. Per consentire la continuità delle attività agro-silvo-pastorali, nell'ambito delle finalità istitutive delle aree protette, i piani di cui agli artt. 13 e 15, compatibilmente con la tutela dei valori naturali e culturali presenti nell'area, devono favorire:

a) le colture e gli allevamenti esercitati al momento dell'istituzione delle aree protette

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Art. 7 - (Conferenza per l'istituzione di un parco naturale regionale)

1. Ogni qualvolta la Regione progetta o riceve proposta in merito all'istituzione di un parco naturale regionale, il Presidente della Giunta regionale indice, entro 90 giorni, una apposita conferenza, ai sensi della lettera a

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Art. 8 - (Istituzione dei parchi naturali regionali)

1. Al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area, la Regione istituisce i parchi naturali regionali utilizzando in particolare i propri demani e patrimoni forestali nonché, sentiti i rispettivi rappresentanti, quelli delle Province, dei Comuni e di altri Enti pubblici. L'istituzione avviene in conformità ai principi enunciati dalla presente legge e della legge n. 394/1991, e successive modificazioni, e tenuto conto del documento di indirizzo di cui al comma 2 dell'art. 7.

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Art. 9 - (Organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali)

1. Sono organi degli enti di gestione dei parchi naturali regionali:

a) il Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale sentiti i presidenti delle Province stesse;

b) il Consiglio direttivo, composto da 7 membri, di cui tre designati dalla Co

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Art. 10 - (Personale)

1. L'ente di gestione dell'area protetta può avvalersi sia di personale proprio che di:

a) personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici;

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Art. 11 - (Statuto)

1. Lo statuto dell'Ente Parco ne definisce e disciplina le finalità e l'ordinamento amministrativo indicando, in particolare:

a) la sede legale;

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Art. 12 - (Strumenti di attuazione)

1. Ogni parco naturale regionale deve dotarsi dei seguenti strumenti:

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Art. 13 - (Piano del Parco)

1. Ai fini della tutela e della promozione dei valori naturali, paesistici e culturali, l'ente provvede alla redazione ed all'adozione del piano del Parco, in conformità ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge n. 394/1991 ed agli indirizzi della legge istitutiva.

2. Il piano viene predisposto, con la collaborazione del servizio regionale competente, entro 12 mesi dalla costituzione dell'ente.

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Art. 14 - (Regolamento)

1. Contestualmente all'adozione del piano del Parco, e comunque non oltre sei mesi dalla sua approvazione, il Consiglio direttivo dell'ente di gestione del Parco adott

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Art. 15 - (Piano pluriennale di promozione economica e sociale)

1. Nel rispetto delle finalità dell'area protetta, delle prescrizioni stabilite dal piano del Parco e dal regolamento, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno delle aree protette, e la tutela dei valori naturali, storici ed ambientali.

2. A tal fine, entro un anno dalla sua costituzione, la Com

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Art. 16 - (Nulla-osta)

1. Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno

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Art. 17 - (Aree contigue)

1. La Regione, di concerto con gli Enti gestori dei parchi, sentiti gli enti locali interessati, istituisce, solo per i parchi nazionali, le Aree contigue ai parchi stessi individuando, per esse, le opportune misure di tutela dell'ambiente funzionali alla conservazione dei valori delle Aree protette medesime.

2. Ai fini della gestione venatoria, dette aree si configurano come speciali Ambiti Territoriali di caccia anche in deroga ai limiti di superficie stabiliti dell'art. 18 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19.

3. All'interno di tali speciali ATC - Aree contigue, il rapporto cacciatore/ettari di territorio, rappresentato dall'indice di densità venatoria, è di 1/40 e l'esercizio della caccia è riservato prioritariamente ai cacciatori:

- nati in un comune compreso nell'area contigua;

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Art. 18 - (Riserve naturali)

1. l. Le riserve naturali sono individuate nel programma triennale di cui all'art. 4 e sono istituite dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni, le Province, le Comunità montane interessate e la Consulta. Eventuali riserve che insistano sul territorio di due Province sono istituite previa intesa e gestite secondo criteri unitari per l'intera arca delimitata.

2. La proposta di istituzione delle riserve naturali può essere richiesta dalla Provincia o dalla Comunità montana o dai Comuni r

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Art. 19 - (Monumenti naturali)

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. i e per garantire una più ampia azione di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale, può istituire e tutelare i monumenti naturali di cui al comma 3 dell'art. 2.

2. I monumenti naturali vengono sottoposti a vincolo diretto alla loro conservazione e tutela

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Art. 20 - (Controlli e commissariamento)

1. L'ente di gestione del Parco invia entro il 30 giugno di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, per le successive determinazioni da parte del Consiglio, una relazione sulle attività dell'anno precedente che evidenzi lo stato di attuazione delle iniziat

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Art. 21 - (Vigilanza e sorveglianza)

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata dalla Regione e dalle Province per quanto di loro competenza.

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Art. 22 - (Poteri dell'ente di gestione dell'area naturale protetta)

1. Ai legali rappresentanti degli enti di gestione delle aree protette disciplinate dalla presente le

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Art. 23 - (Sanzioni)

1. Fatte salve le violazioni di carattere penale, alle violazioni delle norme di cui alla presente le

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Art. 24 - (Tabellazione)

1. I confini delle aree protette sono indicati a cura dell'ente di gestione con apposite tabelle da a

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Art. 25 - (Recupero e detenzione di esemplari di fauna)

1. La titolarità del recupero di esemplari di fauna vivi, morti o di parti di essi nel territo

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Art. 26 - (Indennizzi e risarcimento per i danni economici)

1. I risarcimenti dei danni arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico, alle colture agr

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Art. 27 - (Riduzione in pristino)

1. Qualora venga esercitata una attività non prevista o in difformità dal piano, dal regolamento o dal nullaosta, il

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Art. 28 - (Scelte educative)

1. Gli enti di gestione delle aree protette riservano particolare attenzione nel curare l'aspetto did

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Art. 29 - (Risorse finanziarie)

1. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) le somme stanziate dalla Regione nel proprio bilancio annuale relative a spese correnti e di investimento;

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Art. 30 - (Patrimonio)

1. Gli enti di gestione dei parco regionale sono dotati di un proprio patrimonio, che può esse

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Art. 31 - (Misure di incentivazione)

1. Ai Comuni ed alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confi

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Art. 32 - (Promozione turistica)

1. Le aziende e gli Enti di promozione turistica, in relazione alle attività connesse alla pro

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Art. 33 - (Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato in 300.000 Euro, per l'ese

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Art. 34 - (Norma finale)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della

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Art. 35 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet

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A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica