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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 29/06/2004, n. 10
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- L.R. 06/06/2017, n. 13
- L.R. 27/12/2016, n. 33
- L.R. 29/12/2014, n. 41
- L.R. 27/11/2014, n. 38
- L.R. 11/03/2014, n. 3
- L.R. 11/05/2009, n. 16
- L.R. 24/12/2008, n. 44
- L.R. 20/02/2007, n. 7
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente normativa disciplina il sistema dell’assegnazione e della gestione del patrimonio d’edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) ed è rivolta in particolare a: |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutti gli alloggi di E.R.P. A tal fine sono considerati d’E.R.P. gli alloggi: a) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici per le finalità sociali proprie dell’E.R.P.; b) realizzati o recuperati con la totale copertura finanziaria delle risorse derivanti dai proventi delle vendite di cui alla legge 24 dicembre 1993 n. 560 (norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nell’ambito dei piani di investimento. 2. Sono esclusi dall’ambito d’applicazione della presente legge gli alloggi: |
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Art. 3 - (Competenze)1. Sono di competenza della Regione: a) la programmazione delle risorse finanziarie e l’individuazione di specifiche misure di sostegno finalizzate a sostenere le fasce sociali più deboli dell’utenza; N39 b) l’approvazione dei requisiti e dei criteri per l’assegnazione e la gestione del patrimonio d’E.R.P volti a garantire su tutto il territorio regionale un omogeneo livello di tutela; |
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TITOLO II - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI D’E.R.P. |
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Art. 4 - (Bandi di concorso)1. I comuni emanano ogni due anni un bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. N2 |
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Art. 5 - (Principi per l’assegnazione degli alloggi)1. I requisiti del nucleo familiare per partecipare all’assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono i seguenti: a) N31 cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea ovvero condizione di stranieri [regolarmente residenti da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale in regola con la normativa statale in materia di immigrazione]; b) N42 residenza o attività lavorativa [ |
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Art. 6 - (Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria)1. Ogni Comune provvede all’istruttoria delle domande pervenute ed alla formazione della graduatoria provvisoria che riporta il pu |
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Art. 7 - (Supporto alle attività di competenza comunale)1. I Comuni si avvalgono di un organo tecnico collegiale quale supporto nelle operazioni ed attività di competenza con riferimento a: a) predisposizione dei bandi di concorso per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. di cui all’articolo 4; b) verifica della rispondenza della procedura amministrativa di assegnazione alla vigente normativa nonché agli indirizzi ed alle direttive di cui all’articolo 3 comma 1 lettera d); c) esame delle opposizioni alla graduatoria provvisoria di cui al comma 2 dell’articolo 6; d) formulazione della graduatoria unificata n |
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Art. 8 - (Assegnazione di alloggi in locazione)01. L’offerta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è rivolta ai seguenti soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5: a) nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta; b) anziani ultrasessantacinquenni; c) nuclei familiari con presenza di soggetti disabili; d) nuclei familiari con presenza di malati terminali; e) giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli; f) appartenenti alle Forze dell’Ordine; |
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Art. 8-bis - (Durata del rapporto di assegnazione) |
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Art. 9 - (Casi particolari d’assegnazioni)1. In presenza di situazioni di emergenza abitativa il Comune può procedere, anche in deroga al possesso dei requisiti per l’assegnazione, a sistemazioni provvisorie in alloggi di edilizia residenziale pubblica, che non possono eccedere la durata di due anni. In presenza di tale circostanza l’ente gestore provvede a stipulare con l’avente titolo una specifica convenzione di durata pari a quella risultante dal provvedimento comunale di assegnazione |
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Art. 9-bis - (Coabitazione sociale)1. La Regione al fine di favorire il raccordo degli interventi abitativi di edilizia residenziale pubblica con le politiche sociali e sanitarie, prevede |
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Art. 10 - (Assegnazione ai profughi)1. L’assegnazione degli alloggi realizzati con i finanziamenti di cui alla legge 4 marzo 1952 n. 137 (assistenza a favore dei prof |
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TITOLO III - GESTIONE DEL PATRIMONIO |
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Art. 11 - (Atto convenzionale di locazione)1. L’ente gestore provvede alla stipulazione dell’atto convenzionale di locazione con l’assegnatario. N50 2. A seguito della richiesta dell’assegnatario, è ammessa la cointestazione dell’atto convenzionale di locazione ad un altro componente maggiorenne facente parte del nucleo familiare così come definito ai sensi dell’articolo 5. 3. La mancata sottoscrizione dell’atto convenzional |
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Art. 12 - (Ampliamenti)1. Entrano a far parte di diritto del nucleo familiare assegnatario: a) il coniuge o il convivente di fatto dell’assegnatario ed i figli con lo stesso residenti; b) i figli d |
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Art. 12-bis - (Subentri)1. In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione, purché la convivenza risulti dimostrata anagraficamente al verificarsi di tale evento, il coniuge o il convivente di fatto dell’assegnatario e gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo assegnatario. 2. Il subentro è consentito, altresì, nei confronti dei seguenti soggetti qualora sia dimostrata anagraficamente la convivenza continuativa con l’assegnatario nei trentasei mesi che precedono la data del decesso del medesimo: |
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Art. 13 - (Gestione del patrimonio di E.R.P.)1. Le A.R.T.E., in qualità di enti gestori, contabilizzano e riscuotono i canoni convenzionali di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come definiti dalla presente legge. 1-bis. Ai fini della determinazione del canone di locazione gli enti gestori acquisiscono annualmente dagli assegnatari la dichiarazione ISEE aggiornata. In caso di mancata o incompleta presentazione di tale dichiarazione l’ente gestore applica il canone massimo previsto dalle vigenti disposizioni per la |
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Art. 14 - (Gestione dei servizi accessori)1. L’atto convenzionale di locazione prevede l’autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni ovvero la gestione da parte delle A.R.T.E., in conformità alle decisioni dell’assemblea degli assegnatari. 2. L’ente gestore promuove il coinvolgimento degli assegnatari nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e favorisce l’autogestione, da parte dell’utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria, fornendo alle autogestioni stesse l’a |
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Art. 15 - (Mobilità dell’utenza)1. Gli enti gestori, sentite le organizzazioni sindacali dell’utenza maggiormente rappresentative a livello provinciale, d’intesa con gli enti proprietari, predispongono programmi di mobilità dell’utenza attraverso il cambio di alloggi, al fine di eliminare le condizioni di sotto utilizzazione o di affollamento degli alloggi pubblici, i disagi abitativi di carattere sociale od economico, favorire l’attuazione di programmi di cessione autorizzati ai sensi della vigente normativa, nonché di programmi complessi. N9 1-bis. Gli oneri derivanti dal p |
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Art. 16 - (Cause di annullamento e decadenza)1. Il Comune dispone l’annullamento dell’assegnazione nei seguenti casi: a) contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione stessa; b) ottenimento dell’assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false. 2. Il Comune pronuncia la decadenza dall’assegnazione, oltre che in tutti i casi previsti espressamente dalla presente legge, qualora anche un solo componente il nucleo assegnatario: a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli; b) non abiti nell’alloggio assegnatogli o ne muti la destinazione d’uso; c) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite; d) abbia perduto i requisiti previsti per l’assegnazione, salvo quanto indicato nella lettera e); e) frui |
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Art. 17 - (Occupazione illegale degli alloggi)1. L’ente gestore o il Comune, qualora accerti l’occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attiva le procedure stabilite ai sensi dell’arti |
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Art. 18 - (Risoluzione del contratto)1. I Comuni possono prevedere negli atti convenzionali di locazione specifiche condizioni, ulteriori rispetto a quanto indicato nell |
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Art. 19 - (Morosità)1. Il mancato pagamento dei canoni e delle quote per i servizi accessori, dovuti per tre mensilità, anche non continuative, determina la messa in mora da parte dell’ente gestore, il quale ingiunge la liquidazione di una somma, pari agli importi non riscossi, comprensiva degli interessi legali e delle spese e provvede alla riscossione coattiva. |
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Art. 20 - (Interventi di sostegno economico all’utenza)1. Gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica istituiscono, secondo le modalità fissate dalla Regione, un fondo di sostegno economico all’utenza da utilizzarsi per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi accessori. N12 2. Al finanziamento di detto fondo concorrono la Regione, gli enti locali e gli enti gestori. La Regione concorre nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Gli |
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Art. 20-bis - (Misure di compensazione per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) |
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TITOLO IV - CESSIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
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Art. 21 - (Programmi di cessione)1. Gli enti proprietari del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, d’intesa con gli enti gestori e con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello provinciale, previa individuazione di quegli immobili che, a causa della localizzazione in zone disagiate e prive di servizi |
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Art. 22 - (Programmi di investimento)1. La Regione definisce gli indirizzi ed i criteri per la redazione dei piani di cessione e di investimento. |
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Art. 23 - (Requisiti soggettivi degli assegnatari aspiranti all’acquisto)1. Possono presentare domanda per l’acquisto gli assegnatari in possesso dei seguenti requisiti: a) avere in uso a titolo di locazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica d |
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Art. 24 - (Prezzo e modalità di vendita)1. Il prezzo degli alloggi fa riferimento al valore catastale con la diminuzione di un punto percentuale, fino al massimo del 15 per cento, per ogni anno di assegnazione, da calcolarsi al netto dei costi di cui all’articolo 1 comma 10-bis della legge 24 dicembre 1993 n. 560 (norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). 2. Il valore catastale di cui al comma 1 è determinato tenendo conto degli aggiornamenti avvenuti a fini fiscali, ivi compreso quanto disposto dall’articolo 2 comma 63 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004). 3. Il valore di |
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Art. 25 - (Limiti per la vendita degli alloggi acquistati)1. Gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati anche parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d’uso per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contr |
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Art. 26 - (Approvazione dei programmi)1. I programmi di cui al presente titolo che possono riguardare anche le unità immobiliari ad uso non abitativo facenti parte dei fabbricati inseriti nel piano di vendita, sono approvati dalla Regione, su proposta degli enti proprietari, i quali possono agire anche in forma associata con riferimento al medesimo ambito di appartenenza, ovvero avu |
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TITOLO V - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1998 N. 9 (NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PUBBLICA E RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI PUBBLICI) |
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Art. 27 - (Modificazione dell’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9)1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge re |
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Art. 28 - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9)1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 9/1998 sono abrogate le parole da “in relazione” a “normativa”. |
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Art. 28-bis - (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9) |
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Art. 29 - (Modifiche agli articoli 21 e 23 della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9)L’articolo 21 della l.r. 9/1998 è così sostituito: “Art. 21 - (Centro di Valutazione Territoriale) 1. Al fine di dare attuazione al programma comunitario Interreg. III B – MEDOCC, progetto centri |
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TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 31 - (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate: a) la |
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Art. 32 - (Soppressione della gestione speciale di cui all’articolo 10 del D.P.R. 1036/1972)1. La gestione speciale di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. |
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Art. 33 - (Norme transitorie)1. La Regione approva entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge: a) i requisiti e i criteri per l’assegnazione degli alloggi anche finalizzati alla omogeneità dei successivi regolamenti comunali; b) la convenzione - tipo di cui all’articolo 13, comma 4. 2. Entro tre mesi dall’adempimento di cui al comma 1, lettera a), i Comuni emanano i regolamenti per l’assegnazione degli alloggi. Sino alla definizione delle graduatorie conseguenti ai nuovi bandi, si procede alle assegnazioni sulla base delle graduatorie in essere n |
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Art. 34 - (Norme di prima applicazione)1. Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge i Comuni possono autorizzare l’ampliamento del nucleo familiare nei confronti dei discendenti dello stesso, qualora sia comprovata, anc |
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