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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 29/07/2004, n. 19
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- L.R. 10/12/2019, n. 29
- L.R. 12/02/2010, n. 4
- L.R. 27/07/2005, n. 14
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TITOLO I - Disposizioni generali e norme di principio |
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Art. 1 - Finalità, oggetto e principi della disciplina1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni. 2. In particolare, la presente legge: a) definisce le funzioni della Regione e degli Enti locali ed individua in particolare i |
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TITOLO II - Funzioni istituzionali e disciplina dei servizi pubblici locali |
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Capo I - Funzioni regionali e provinciali |
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Art. 2 - Funzioni della Regione1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane sul territorio regionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge: |
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Art. 3 - Funzioni delle Province1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le Province valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, de |
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Capo II - Funzioni e compiti dei Comuni |
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Art. 4 - Realizzazione di cimiteri, crematori e cinerari1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori. 2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri |
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Art. 5 - Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali1. I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le |
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Art. 6 - Funzioni amministrative e di vigilanza1. Fatte salve le attribuzioni dei Comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai Comuni le funzioni autorizzative in merito: a) |
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Art. 7 - Regolamenti comunali1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i Comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento. 2. Con i regolamenti di cui al comma 1, vengono in particolare stabiliti: |
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TITOLO III - Norme di polizia mortuaria |
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Art. 8 - Organizzazione delle attività di medicina necroscopica1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende sanitarie garantiscono le funzioni di coord |
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Art. 9 - Decesso per malattia infettiva e diffusiva1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'Azienda sanitaria competente deve adottare, a tutela della |
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Art. 10 - Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 14, siti anche in altro Comune della Regione Emilia-Romagna o in Regione confinante a condizione di reciprocità. N3 2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. 3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna o in Comuni |
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Art. 11 - Cremazione1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari. 2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree priva |
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Art. 12 - Esumazioni ed estumulazioni1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di opera |
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TITOLO IV - Attività funebre |
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Art. 13 - Attività funebre1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale; c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane. 2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l’attività funebre devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune in cui ha sede legale l’impresa. La |
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Art. 14 - Strutture per il commiato1. Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato. 2. Tali strutture po |
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Art. 14-bis - Localizzazione urbanistica delle strutture per il commiato e dei cinerari1. Il Piano Urbanistico Generale dei Comuni individua gli ambiti idonei |
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TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 15 - Registro regionale di mortalità1. È istituito il Registro regionale di mortalità, con finalità statistico-epidemiologiche; le Aziende sanitarie sono tenute a trasmettere periodica |
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Art. 16 - Norme transitorie e finali1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui al comma 3 di detto articolo entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del provvedimento medesimo. |
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