Deliberaz. G.P. Bolzano 29/11/2016, n. 1322 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.P. Bolzano 29/11/2016, n. 1322

Criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione degli impianti di biogas.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 29/12/2020, n. 1094
- Deliberaz. G.P. 18/12/2018, n. 1383

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Testo del provvedimento

La Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ha assunto da tempo responsabilità in materia di tutela del clima e di politica energetica e, con la Strategia per il Clima Energia-Alto Adige-2050, ha fissato gli obiettivi e le misure da realizzare nei prossimi anni.

L'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, prevede la concessione di contributi per interventi di utilizzo razionale dell'energia, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

I criteri per la concessione di contributi per la costruzione e l'ampliamento di impianti di biogas sono attualmente disciplinati dalla

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Allegato - Criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione degli impianti di biogas

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per investimenti per la costruzione e l'ampliamento di impianti di produzione di biogas ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche. I contributi sono concessi al fine di incentivare l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi in attuazione dei principi contenuti nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, nonché in conformità alle direttive della Strategia per il Clima Energia- Alto Adige-2050, approvate con Deliberazione della Giunta provinciale 20 giugno 2011, n. 940.


Articolo 2 - Definizioni

1. Per l'attuazione dei presenti criteri si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l'investimento;

b) cogenerazione: la generazione simultanea di energia termica ed elettrica in un unico processo;

c) effluenti di allevamento: il concime organico prodotto nelle imprese agricole, quali stallatico, liquame, liquiletame, paglia e residui vegetali;

d) impresa: qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalla sua modalità di finanziamento. Non è rilevante se l'attività è svolta con scopo di lucro o meno;

e) costi ammissibili: i costi ammissibili a contributo ai sensi dei presenti criteri individuati come investimento distinto all'interno dei costi di investimento complessivi;

f) piccole e medie imprese: le imprese così definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;

g) relazione tecnica: la relazione contenente i seguenti dati e documenti:

- dati relativi al committente e al sito dell'intervento;

- descrizione dettagliata dello stato di fatto e degli interventi in progetto;

- calcolo del risparmio energetico ottenuto con l'intervento;

- tutti gli ulteriori calcoli, progetti e schemi di funzionamento necessari per la valutazione dell'intervento.


Articolo 3 - Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi tutte le imprese che realizzano gli interventi di cui ai presenti criteri nel territorio della provincia di Bolzano.


Articolo 4 - Regimi di aiuto

1. I contributi sono concessi:

a) ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GUUE L 187 del 26 giugno 2014) e nel rispetto delle condizioni generali e di quelle specifiche dell'articolo 41 del regolamento;

b) in regime "de minimis", ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013), n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013) o n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GUUE L 190 del 28 giugno 2014).

2. Prima della concessione del contributo i richiedenti possono scegliere per quale regime di aiuto optare, nel rispetto delle soglie massime di aiuto fissate dai regolamenti di cui al comma 1.


Articolo 5 - Requisiti generali

1. I richiedenti devono presentare domanda scritta di contributo, corredata della documentazione richiesta, all' "Ufficio provinciale Energia e tutela del clima"N6. La domanda va presentata prima dell'avvio dei lavori.

2. Nel caso di lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, il cui avvio è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio dei lavori al comune competente, la domanda di contributo deve essere presentata prima della dichiarazione di inizio dei lavori.

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