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Delib. G.R. Lombardia 18/11/2016, n. X/5832

Criteri per l’identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico (art. 4, comma 9, l.r. 31/2014).
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 4 comma 9 della Legge regionale 28 novembre 2014 n. 31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato», laddove si dispone che, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale: «I comuni nell’ambito dei rispettivi piani di governo del territorio possono identificare le opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico per le quali prevedere volontari interventi di demolizione e contestuale permeabilizzazione dei suoli. La rimozione delle opere incongrue, nonché il ripristino ambientale dei suoli, comporta il riconoscimento ai soggetti interessati di diritti edificatori dimensionati secondo criteri stabiliti dal piano di governo del territorio. I diritti edificatori così riconosciuti sono utilizza

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Allegato 1 - Criteri per l’identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico (art. 4, comma 9, l.r. 31/2014)

Il presente documento ha lo scopo di definire i criteri per l’identificazione nei PGT delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico, ai sensi dell’art. 4 comma 9 della l.r. 31/2014, che stabilisce quanto segue: “I comuni nell’ambito dei rispettivi piani di governo del territorio possono identificare, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale, le opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico per le quali prevedere volontari interventi di demolizione e contestuale permeabilizzazione dei suoli. La rimozione delle opere incongrue, nonché il ripristino ambientale dei suoli, comporta il riconoscimento ai soggetti interessati di diritti edificatori dimensionati secondo criteri stabiliti dal piano di governo del territorio. I diritti edificatori così riconosciuti sono utilizzabili in opportuni ambiti individuati dal piano di governo del territorio entro il tessuto urbano consolidato. Tali previsioni potranno essere attuate a condizione che gli edifici siano a norma con i permessi previsti dalla legge, non sottoposti a specifica tutela e non adibiti a uso agricolo da almeno cinque anni”.

Al fine di delimitare il campo di applicazione dei presenti criteri, si specifica che per opere edilizie, rispetto a cui valutare gli elementi di incongruità, si intendono sia gli edifici sia i manufatti edilizi che, come previsto dal suddetto dettato normativo, rispondano ai seguenti requisiti:

- siano a norma con i permessi previsti dalla legge, non sottoposti a specifica tutela e non adibiti a uso agricolo da almeno cinque anni:

la l.r. 31/2014 prevede infatti l’esclusione dall’applicazione dei presenti criteri, rispettivamente delle opere in cui l’attività agricola non sia cessata da almeno cinque anni, delle opere assoggettate a specifica tutela e di quelle non a norma con i permessi previsti dalla legge, ovvero realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica o realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi richiesti, per i quali trova invece applicazione la disciplina in materia di opere abusive.

- siano localizzati nel territorio agricolo o negli ambiti di valore paesaggistico:

la l.r. 31/2014 prevede infatti che le opere edilizie incongrue da individuarsi, debbano necessariamente essere situate in contesti caratterizzati e riconosciuti dal PGT da valenze agricole (aree destinate all’agricoltura, così come individuate nel Piano delle Regole) oppure da elevata qualità paesaggistica (ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica in base alla normativa statale e regionale e aree di valore paesistico-ambientale ed ecologiche così come individuate nel Piano delle Regole, ovvero aree inserite in parchi regionali, riserve, monumenti naturali, siti Natura 2000, rete ecologica regionale, nonché le aree di elev

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