Deliberaz. G.P. Bolzano 22/11/2016, n. 1290 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.P. Bolzano 22/11/2016, n. 1290

Definizione dei criteri per la concessione di contributi per interventi di musealizzazione e fruizione pubblica di beni archeologici di particolare valore storico-archeologico.
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Testo del provvedimento

L'articolo 6-bis, comma 5, della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, prevede che la Giunta provinciale, in considerazione dell'interesse alla pubblica fruizione, possa concedere contributi a committenti privati per interventi edilizi finalizzati alla musealizzazione di beni archeologici di particolare valore storico-archeologico, rinvenuti su terreno di loro proprietà

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Allegato - Criteri per la concessione di contributi per interventi di musealizzazione e fruizione pubblica di beni archeologici di particolare valore storico-archeologico


Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano - ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 5, della legge provinciale 12 giugno 1975 n. 26, e successive modifiche - le modalità di concessione di contributi per spese sostenute da privati per interventi di musealizzazione e fruizione pubblica di beni archeologici di particolare valore storico- archeologico, rinvenuti in fondi di proprietà privata.


Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini dei presenti criteri valgono le seguenti definizioni:

a) "edifici e fondi privati con destinazione di pubblica utilità": edifici e fondi di proprietà privata destinati a soddisfare interessi di natura pubblica e sociale (ad es. case di riposo, associazioni non profit, onlus, ecc.);

b) "edifici e fondi privati con destinazione a scopo di lucro": edifici e fondi di proprietà privata destinati esclusivamente alla realizzazione di un guadagno per il proprietario (ad es. fabbriche, negozi, ecc.);

c) "spese di gestione": spese per il personale, spese di pulizia e per le utenze (riscaldamento, climatizzazione, energia elettrica) e assicurazioni;

d) "spese di manutenzione ordinaria": spese finalizzate a conservare in buono stato gli immobili, mantenendoli idonei all'uso cui essi sono adibiti, con esclusione di ogni modifica sia alla destinazione d'uso che allo stato dei locali;

e) "spese di manutenzione straordinaria": spese per la realizzazione di opere e modifiche per rinnovare o sostituire parti anche strutturali dell'edificio esistente, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio provinciale Beni archeologici;

f) "regolare apertura al pubblico": la struttura museale è aperta al pubblico per almeno 150 giorni all'anno;

g) "occasionale apertura al pubblico": la struttura museale è aperta al pubblico solo occasionalmente; la collettività viene informata sugli orari di apertura;

h) "fruizione pubblica": possibilità per il pubblico di accedere a strutture che sono state musealizzate nel rispetto delle esigenze

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  • Redazione Legislazione Tecnica