Sent. C. Giustizia UE 15/09/2016, n. C-516/14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 15/09/2016, n. C-516/14

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Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 178, lettera a) - Diritto alla detrazione - Modalità di esercizio - Articolo 226, punti 6 e 7 - Indicazioni obbligatorie che devono figurare sulla fattura - Entità e natura dei servizi resi - Data in cui è effettuata la prestazione di servizi.

L’articolo 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le fatture che presentano solamente l’indicazione «servizi giuridici forniti [da una certa data] sino ad oggi», come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non sono conformi, a priori, ai requisiti di cui al punto 6 di tale articolo e che le fatture che presentano solamente l’indicazione «servizi giuridici forniti sino ad oggi» non sono, a priori, conformi né ai requisiti di cui al citato punto 6 né a quelli previsti dal punto 7 di detto articolo, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.
L’articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità tributarie nazionali possano negare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto per il solo motivo che il soggetto passivo detiene una fattura che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 226, punti 6 e 7, della menzionata direttiva, laddove tali autorità dispongano di tutte le informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali relativi all’esercizio del diritto in parola siano soddisfatti.

Dalla redazione