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Sent. C. Giustizia UE 22/09/2016, n. C-223/15

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Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Marchio dell’Unione europea - Carattere unitario - Constatazione di un rischio di confusione in una parte soltanto dell’Unione - Portata territoriale del divieto di cui all'articolo 102 di detto regolamento.

Gli articoli 1, paragrafo 2, 9, paragrafo 1, lettera b), e 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, qualora un tribunale dei marchi dell’Unione europea constati che l’uso di un segno ingenera un rischio di confusione con un marchio dell’Unione europea in una parte del territorio dell’Unione europea, ma non in un’altra parte di tale territorio, detto tribunale deve concludere nel senso di una violazione del diritto esclusivo conferito da tale marchio e pronunciare un ordine di cessazione di detto uso per l’insieme del territorio dell’Unione europea, ad eccezione della parte di tale territorio per la quale sia stata accertata l’assenza di un rischio di confusione.

Dalla redazione