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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ass.R. Sicilia 09/06/2011, n. 38780
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- Circ. Ass. R. 07/05/2015
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TESTO DEL DOCUMENTOPervengono richieste di chiarimenti formulate da alcuni comuni dell’Isola relativamente a quanto citato in oggetto; si ritiene opportuno, pertanto, fornire i necessari chiarimenti circa i provvedimenti di autorizzazione e concessione edilizia in sanatoria relativi alle leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003, laddove i relativi edifici abusivi siano stati costruiti all’interno di aree perimetrate a pericolosità e/o a rischio geomorfologico o idraulico nei piani stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) dei bacini idrografici della Sicilia. Si premette, innanzi tutto, che i provvedimenti di autorizzazione e concessione edilizia in sanatoria devono comprendere la disamina dei vincoli presenti sul territorio al momento in cui viene esaminata ed esitata la domanda di condono, quindi anche se tali vincoli sono stati apposti in data successiva alla realizzazione dell’abuso edilizio. A tal proposito si rinvia alla giurisprudenza del Consiglio di Stato riferita alla necessità di dover tenere conto dei vincoli anche se sopravvenuti alla data di esecuzione delle opere abusive, ovvero sopravvenuti alla data di presentazione della domanda dovendosi valutare la situazione al momento in cui viene esaminata la domanda di condono (Consiglio di Stato, sez. VI n. 1509 del 20 ottobre 1999, n. 3143 del 4 giugno 2002 e la n. 7811 della sez. VI del 30 novembre 2004 e Consiglio di Stato ad. Plen., n. 20 del 22 luglio 1999). Risulta utile altresì ricordare che la Corte costituzionale con sentenza n. 39 dell’8 febbraio 2006 ha dichiarato l’illeggittimità dell’art. 17, comma 11 della legge della Regione siciliana del 16 aprile 2003 n. 4, che prevedeva la non necessarietà del parere relativo ai vincoli (compreso quello idrogeologico) apposti posteriormente rispetto all’ultimazione del fabbricato abusivo oggetto della sanatoria. |
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