Sent. C. Giustizia UE 07/07/2016, n. C-46/15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 07/07/2016, n. C-46/15

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Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 48, paragrafo 2, lettera a), sub ii), secondo trattino - Capacità tecniche degli operatori economici - Effetto diretto - Mezzi probatori - Rapporto gerarchico tra l’attestazione dell’acquirente privato e la dichiarazione unilaterale dell’offerente - Principio di proporzionalità - Divieto di introdurre modifiche sostanziali ai mezzi di prova previsti.

1) L’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), sub ii), secondo trattino, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev’essere interpretato nel senso che esso soddisfa le condizioni per conferire ai singoli, in assenza di recepimento nel diritto interno, diritti che gli stessi possono far valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di un’amministrazione aggiudicatrice, purché quest’ultima sia un ente pubblico o sia stata incaricata, mediante atto dell’autorità pubblica, di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio di interesse pubblico e disponga a tal fine di poteri che oltrepassano quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra privati.
2) L’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), sub ii), secondo trattino, della direttiva 2004/18 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta all’applicazione di norme, fissate da un’amministrazione aggiudicatrice, come quelle di cui al procedimento principale, che non consentono a un operatore economico di dar prova delle proprie capacità tecniche mediante una dichiarazione unilaterale, salvo il caso in cui quest’ultimo apporti la prova dell’impossibilità o della seria difficoltà di ottenere un’attestazione dell’acquirente privato.
3) L’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), sub ii), secondo trattino, della direttiva 2014/18 dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di norme, fissate dall’amministrazione aggiudicatrice, come quelle di cui al procedimento principale, le quali impongono, a pena di esclusione della candidatura dell’offerente, che l’attestazione dell’acquirente privato contenga l’autentica di firma da parte di un notaio, avvocato o altro soggetto competente.

Dalla redazione