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Sent. C. Giustizia UE 09/06/2016, n. C-69/15

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Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Rifiuti - Spedizioni - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Articolo 2, punto 35, lettera g), iii) - Spedizione illegale - Informazioni erronee o incoerenti risultanti dal documento contenuto nell'allegato VII di detto regolamento - Articolo 50, paragrafo 1 - Sanzioni applicabili nell'ipotesi di violazione delle disposizioni di detto regolamento - Proporzionalità.

1) L’articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (UE) n. 255/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, deve essere interpretato nel senso che una spedizione di rifiuti come quelli indicati all’allegato III di detto regolamento, destinati al recupero, deve essere considerata illegale, ai sensi di tale disposizione, ove il documento di cui all’allegato VII del medesimo regolamento relativo a tale spedizione contenga informazioni erronee o incoerenti, come quelle contenute nei documenti di accompagnamento oggetto del procedimento principale, per quanto riguarda l’importatore/destinatario, l’impianto di recupero nonché i paesi/Stati interessati, indipendentemente dalla corretta indicazione di tali informazioni in altri documenti messi a disposizione delle autorità competenti, dall’intento di indurre in errore tali autorità e dall’attuazione, da parte di dette autorità, delle procedure previste dall’articolo 24 del summenzionato regolamento.
2) L’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 255/2013, in forza del quale le sanzioni applicate dagli Stati membri nell’ipotesi di violazione delle disposizioni di detto regolamento devono essere proporzionate, deve essere interpretato nel senso che una spedizione di rifiuti per la quale il documento di cui all’allegato VII del regolamento medesimo contenga informazioni erronee o incoerenti può, in linea di principio, essere sanzionata con un’ammenda il cui importo corrisponde a quello dell’ammenda applicata nell’ipotesi di violazione dell’obbligo di compilare tale documento. Nel contesto del controllo della proporzionalità di tale sanzione, il giudice del rinvio deve prendere in considerazione, in particolare, i rischi che tale infrazione può provocare nel settore della tutela dell’ambiente e della salute umana.

Dalla redazione