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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 17/12/2013, n. 39

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Convenzione per la gestione, ristrutturazione ed ampliamento della RSA e la progettazione, realizzazione e gestione dell'asilo nido tra il Comune di Mesero e la Soc. Cooperativa Coopselios.

1. In una concessione per la gestione, ristrutturazione ed ampliamento di una RSA e la progettazione, realizzazione e gestione di un asilo nido, l’aumento della durata della concessione da 21 a 35 anni per ristabilire l’equilibrio economico finanziario alterato per effetto dell’imprevista esigenza di maggiori lavori, ( “non programmabili dal gestore all’atto

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[Premessa]

Il Consiglio


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Considerato in fatto

Con nota pervenuta dal sig. Maurizio Antonali, consigliere comunale, acquisita con prot. 80884 del 23/08/2012, sono state segnalate presunte irregolarità inerenti la Convenzione in oggetto. In particolare le modifiche apportate alla convenzione potrebbero averne modificato l'equilibrio economico finanziario. Nel dettaglio l'esponente ha segnalato che la durata della convezione è passata da 21 a 35 anni, che il Comune ha autorizzato un ripianamento per mancati guadagni nei confronti della cooperativa per € 724.336,00 e riconosciuto maggiori spese per investimenti per € 340.000,00.

Nel corso dell’istruttoria è emerso quanto segue.

Il Comune di Mesero è proprietario della Residenza Sanitaria Assistenziale "Dott. Mario Leone", situata in Via San Bernardo n.4, su cui era necessario intervenire per l'adeguamento a nuovi standards. La S.A., impossibilitata a sostenere finanziariamente l'onere degli adeguamenti necessari, con deliberazione di G.C. n. 64 del 3/05/2006, bandiva gara, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. B) della L. 109/94R allora vigente, sulla base del progetto preliminare predisposto dalla S.A, per l’affidamento in concessione della gestione, ristrutturazione ed ampliamento della RSA e la realizzazione dei lavori costruzione e gestione dell'asilo nido.

Gli elementi di valutazione dell’offerta comprendevano: prezzo, valore tecnico ed estetico delle opere progettate, tempo di esecuzione dei lavori, rendimento, durata della concessione, modalità di gestione (progetto tecnico-gestionale) e tariffe proposte. Veniva inoltre specificato che per l'elemento durata della concessione l'offerta doveva indicare la durata del rapporto concessorio relativo alla gestione delle opere realizzate, che poteva essere della durata massima complessiva di 30 anni, compresa la fase di realizzazione

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Ritenuto in diritto

Preliminarmente si rileva che il quadro normativo di riferimento, la L. 109/94R, come ritenuto dalla S.A, non appare sostanzialmente innovato per le parti di interesse nel caso di specie dal d.lgs. 163/2006.

Sulle problematiche relative alla concessione l’Autorità ha dettato alcune linee guida con la Determinazione 2/10 da cui si prende spunto di seguito per meglio definire la questione oggetto d’esame, atteso che, per quanto sopra precisato, i riferimenti al Codice dei contatti contenuti nella determinazione non ne impediscono l’applicabilità al caso in questione.

Il Codice dei contratti definisce all’art. 3, comma 11, le concessioni come contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, la loro gestione funzionale ed economica, con le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L’elemento caratteristico di tale istituto è l’assunzione da parte del concessionario del rischio connesso alla gestione dei servizi cui è strumentale l’intervento realizzato, in relazione alla tendenziale capacità dell’opera di autofinanziarsi, ossia di generare un flusso di cassa derivante dalla gestione che consenta di remunerare l’investimento effettuato.

Si ricorda, inoltre, che ex art.143, comma 9, del Codice rientrano a pieno titolo nella nozione di concessione tanto le ipotesi dove il concessionario assume, oltre al rischio di costruzione, il rischio di domanda (es. autostrade), quanto le concessioni in cui al rischio di costruzione si aggiunge il c.d.

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Il Consiglio

- ritiene l’operato della stazione appaltante in contrasto con le disposizioni dell’art. 143, comma 8 del d.lgs. 163/2006R in quanto non appaiono del tutto motivate le ipotesi

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