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L. R. Basilicata 07/08/2003, n. 29

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5 aprile 2000, n. 28 e alla L.R. 4 gennaio 2002, n. 5.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 02/02/2004, n. 1
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Art. 1

1. All'articolo 2 della Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 28 è aggiunto il seguente comma:

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Art. 2

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 28 come sostituito dall'

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Art. 3

1. Al comma 3 dell'art. 5 della L.R. 5 aprile 2000, n. 28, come sostituito dall'art. 4 della L.R. 4.01.2002, n. 5 sono apportate le seguenti rettifiche ed integrazioni:

a) nel primo periodo le parole "di quelle pubbliche" sono sostituite con le seguenti: "ivi comprese quelle pubbliche";

b) nel quarto periodo fra le parole "compatibilità" e "l'apertura" sono inserite le seguenti: "il trasferimento ovvero".

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Art. 4

1. Al comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 28 dopo le parole "della specializzazione" sono inserite le segue

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Art. 5

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 28 è inserito il se

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Art. 6

1. I commi 11 e 12 dell'art. 15 della Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 28, come sostituiti dall'

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Art. 7

1. L'art. 16 della Legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 come modificato dall'art. 10 della Legge Regionale 4 gennaio 2002 n. 5 è così sostituito:

"1. Le strutture sanitarie pubbliche e private per le quali non è fatto esplicito richiamo nell'allegato A) alla presente legge sono tenute al rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal D.P.R. 14.1.1997 al fine di ottenere l'autorizzazione sanitaria prevista dalla presente legge regionale.

2. Le strutture sanitarie in possesso dell'autorizzazione sanitaria possono ottenere l'accreditamento sulla base dei criteri e delle modalità all'uopo stabilite dalla Giunta Regionale.

3. La Giunta Regionale definisce ai fini dell'accreditamento, tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza, il fabbisogno delle prestazioni sanitarie, di cui all'art. 8-quater comma 1 del D.Lgs. 229/99, anche solo individuando le risorse complessivamente dispon

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Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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