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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 15/07/2016, n. 172

Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
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[Premessa]


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE


di concerto con


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400R;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84R e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84R, il presente decreto disciplina le modalità e le norme tecniche delle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, anche al fine del

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) sito di interesse nazionale: sito oggetto di interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

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Art. 3 - Progetto di dragaggio

1. Ai fini di non pregiudicare le operazioni di bonifica del sito di interesse nazionale, il progetto di dragaggio, presentato ai sensi dell'articolo 5-bis comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84R, deve contenere:

a) i risultati della caratterizzazione dell'area da dragare, e ove necessario, i risultati della caratterizzazione del sito di reimpiego;

b) l'individuazione dell'area da dragare mediante l'indicazione delle coordinate geografiche dei vertici che compongono l'area nel sistema di riferimento WGS84;

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Art. 4 - Modalità di reimpiego dei materiali dragati

1. Ai fini del reimpiego dei materiali dragati nell'ambito del corpo idrico di provenienza e per la relativa autorizzazione all'utilizzo degli stessi, ai sensi dell'artico

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Art. 5 - Forme di pubblicità

1. Al fine di garantire idonea forma di pubblicità al procedimento di cui ai p

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Art. 6 - Norme transitorie

1. Le caratterizzazioni dei fondali in aree diverse da quelle portuali, e comunque in

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Allegato A - Modalità e norme tecniche per i dragaggi dei materiali


1. Ambito di applicazione

Le modalità e le norme tecniche contenute nel presente allegato si applicano ai progetti di dragaggio dei sedimenti marini di aree portuali e marino - costiere incluse nelle perimetrazioni dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) individuati ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152R, ai fini della corretta esecuzione delle attività di dragaggio e trasporto per la collocazione del materiale dragato.


2. Gestione ambientale del processo di movimentazione dei sedimenti

I sedimenti dragati all'interno di aree portuali e marino - costiere incluse nella perimetrazione dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), devono essere preliminarmente caratterizzati sulla base di metodologie e criteri stabiliti dall'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008. In esito a tale caratterizzazione possono risultare possibili una o più delle modalità di gestione di cui all'art. 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84R.

Le scelte progettuali, effettuate in conformità di quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto, possono essere adottate in funzione delle caratteristiche e peculiarità delle aree oggetto d'intervento ed anche sulla base di modelli matematici adeguatamente implementati in grado di prevedere, per i diversi scenari ipotizzati, il comportamento del sedimento movimentato in ambiente acquatico e i processi di dispersione e/o diffusione della contaminazione eventualmente presente. I risultati di tali modelli, ove applicati, devono costituire parte integrante del progetto di dragaggio di cui all'articolo 3 del presente decreto.


3. Dragaggio del materiale


3.1. Dragaggio convenzionale

La rimozione del sedimento dai fondali marini può avvenire principalmente mediante draghe convenzionali di tipo «meccanico» o «idraulico» o, più raramente, con sistemi di dragaggio «idrodinamico».

Le draghe meccaniche di tipo convenzionale (draghe a secchie, a benna o a cucchiaio, a benna mordente o a grappo) utilizzano una strumentazione meccanica per lo scavo ed il sollevamento del materiale. Le draghe idrauliche di tipo convenzionale (draghe aspiranti stazionarie con o senza disgregatore, draghe aspiranti semoventi con pozzo di carico) sollevano ed allontanano idraulicamente, mediante pompaggio, il materiale smosso (miscela di sedimento e acqua). Il dragaggio idrodinamico consiste nel «disturbare» ovvero sollevare, con forze meccaniche o idrauliche, il sedimento che, a seconda della tecnologia di dragaggio prescelta, viene semplicemente trasportato via dalle correnti (tecniche di agitazione), ad opera della forza di gravità (tecniche d'impiego di getti d'acqua sotto pressione) o grazie ad una spinta meccanica fornita dal sistema dragante (tecniche di aratura).

Numerosi sono i potenziali effetti del dragaggio sull'ecosistema marino-costiero, principalmente connessi con l'aumento della torbidità delle acque e la dispersione, ovvero diffusione delle sostanze contaminanti presenti nei sedimenti: alterazione dell'equilibrio ecosistemico ovvero produttivo di ecosistemi sensibili, compromissione di usi legittimi del mare, biomagnificazione degli inquinanti nella catena trofica.


3.2. Dragaggio ambientale.

Rispetto al dragaggio convenzionale, il dragaggio di tipo «ambientale» utilizza le migliori tecnologie disponibili integrate con opportune misure di mitigazione degli effetti sull'ecosistema.

Il dragaggio «ambientale» deve soddisfare i seguenti requisiti:

misure per ridurre al minimo la risospensione dei sedimenti e dell'incremento della torbidità;

La testa dragante deve essere progettata e successivamente manovrata in modo tale da ridurre il disturbo al sedimento e la conseguente formazione di una nube di torbida. Devono inoltre essere adottati opportuni accorgimenti per la fase di sollevamento del materiale.

della Misure per prevenire la perdita di materiale (Spill);

La testa dragante e, nel caso specifico di un dragaggio di tipo idraulico, la pompa di aspirazione, devono essere dimensionate in modo appropriato e manovrate opportunamente affinché tutto il materiale tagliato o smosso dalla testa dragante sia poi allontanato, evitando la perdita di sedimento e la successiva dispersione dello stesso. Devono inoltre essere adottati opportuni accorgimenti per la fase di sollevamento del materiale.

della Misure per ottimizzare la densità del materiale dragato, in relazione alla sua destinazione finale;

Il processo di dragaggio deve minimizzare la quantità d'acqua rimossa insieme al sedimento. A tal fine, in funzione della tipologia di dragaggio, il sistema dragante deve consentire il monitoraggio (e l'adattamento) in tempo reale di parametri quali: posizione della testa dragante rispetto al fondale, volume dragato, portata di aspirazione, densità del fango di dragaggio, velocità di avanzamento o rotazione, grado di riempimento delle benne/secchie.

misure per garantire un'elevata precisione nel posizionamento e accuratezza del profilo di scavo;

In funzione della qualità dei sedimenti e delle opzioni di gestione, il sistema di dragaggio e in particolare la testa dragante possono essere dotati di un sistema di posizionamento a elevata precisione, in modo da realizzare un monitoraggio in tempo reale del profilo di scavo, attraverso il confronto con un accurato modello digitalizzato del fondale costruito sulla base di una dettagliata batimetria dell'area d'intervento e dei risultati della campagna di caratterizzazione. La precisione richiesta deve essere coerente con l'accuratezza della caratterizzazione svolta.

Le draghe di tipo «ambientale» possono essere:

a) ottenute da draghe convenzionali mediante l'adozione di opportuni accorgimenti costruttivi e operativi, mirati principalmente all'automazione del processo di dragaggio e del suo controllo, ad impedire le perdite di materiale in colonna d'acqua (incapsulamento della catenaria delle draghe a secchie, sistemi di chiusura delle benne) ed a minimizzare l'aggiunta di acqua al materiale dragato e la produzione di torbidità (sistema di degassificazione, overflow controllato o ricircolo dell'overflow nelle draghe aspiranti refluenti con pozzo di carico, etc.);

b) appositamente costruite per la rimozione selettiva, accurata e sicura di sedimenti altamente contaminati.


3.3. Scelta della tecnologia di dragaggio

La scelta tra il dragaggio convenzionale e quello «ambientale» deve essere effettuata in funzione dei valori di riferimento per i sedimenti elaborati su base sito-specifica, secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e approvati dalla Conferenza di Servizi nonché dei potenziali effetti sull'ecosistema marino-costiero, con particolare attenzione a biocenosi sensibili ed usi legittimi del mare.

La selezione della tecnologia di dragaggio si deve basare sui seguenti fattori:

caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche del sedimento da dragare, definite sulla base della caratterizzazione (cfr. par. 2);

caratteristiche morfologiche ed idrodinamiche dell'area di dragaggio;

obiettivi del progetto;

presenza di obiettivi sensibili e/o aree a vario titolo protette;

specifiche opzioni di gestione per il materiale dragato;

risultati dell'applicazione di eventuali modelli matematici, adeguatamente implementati, in grado di prevedere, per i diversi scenari ipotizzati, il comportamento del sedimento risospeso durante le attività di dragaggio e i processi di dispersione e/o diffusione della contaminazione eventualmente presente.

Qualunque tipologia di draga venga prescelta, è indispensabile la presenza a bordo di strumentazione idonea al controllo in tempo reale dell'efficacia delle modalità esecutive applicate e dell'evoluzione dell'intervento, e che i mezzi utilizzati non costituiscano di per sé una fonte di contaminazione per l'ambiente circostante.

In particolare, nel caso di selezione di sistemi di rimozione meccanica di tipo «ambientale» deve essere previsto: la regolazione del grado di riempimento della benna (o delle secchie); l'adozione di una velocità adeguata di lavoro; la chiusura ermetica della benna; in funzione della qualità dei sedimenti, la presenza a bordo di dispositivi per il lavaggio dei mezzi d'opera.

Nel caso di selezione di sistemi di rimozione idraulica di tipo «ambientale» deve essere previsto: la regolazione della portata di aspirazione e della velocità di avanzamento della testa dragante; in funzione della qualità dei sedimenti, sistemi di ricircolo delle acque di trasporto.

Preliminarmente all'avvio delle attività di rimozione dei sedimenti, deve essere effettuata una ricognizione al fine di individuare e rimuovere eventuali ordigni bellici e trovanti di varia natura, escludendo alterazioni significative e misurabili delle risorse naturali interessate.


4. Trasporto del materiale dragato

Le operazioni di trasporto di sedimenti dragati in aree portuali e marino-costiere incluse nella perimetrazione dei Siti di Interesse Nazionale devono avvenire secondo modalità tali da prevenire o ridurre al minimo dispersioni e rilasci accidentali di materiale.

Il trasporto del materiale dragato può avvenire mediante tubazioni, bette o direttamente utilizzando il sistema dragante, se dotato di pozzo di carico, o con una combinazione di queste modalità.

Nel caso in cui venga selezionato il trasporto mediante betta o direttamente per mezzo del sistema dragante dotato di pozzo di carico, devono essere adottate tutte le accortezze al fine prevenire o ridurre al minimo la perdita di materiale durante il tragitto, tra cui: il controllo, anche automatizzato, dell'effettiva chiusura delle porte di scarico; la copertura del carico; la limitazione del grado di riempimento, adottando un adeguato franco di sicurezza.

Nel caso in cui venga selezionato il trasporto mediante tubazioni, deve essere eseguita la re

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