Sent. C. Giustizia UE 28/04/2016, n. C-191/14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 28/04/2016, n. C-191/14

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Rinvio pregiudiziale - Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis, paragrafo 5 - Metodo di assegnazione delle quote - Assegnazione delle quote a titolo gratuito - Modalità di calcolo del fattore di correzione transettoriale uniforme - Decisione 2011/278/UE - Articolo 15, paragrafo 3 - Decisione 2013/448/UE - Articolo 4 - Allegato II - Validità.

1) L’esame delle questioni dalla prima alla quarta nelle cause C-191/14 e C-192/14, della terza questione nella causa C-295/14 e della prima questione nelle cause C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14 non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella parte in cui tale articolo 15, paragrafo 3, esclude la considerazione delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità ai fini della determinazione del quantitativo massimo annuo di quote.
2) L’articolo 4 e l’allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono invalidi.
3) Gli effetti della dichiarazione di invalidità dell’articolo 4 e dell’allegato II della decisione 2013/448 sono limitati nel tempo nel senso che, da un lato, tale dichiarazione produrrà effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, al fine di consentire alla Commissione europea di adottare le misure necessarie, e, dall’altro, le misure adottate entro tale termine sulla base delle disposizioni invalidate non potranno essere rimesse in discussione.
 

Dalla redazione