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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 08/08/2016, n. 26
D. Pres.P. Bolzano 08/08/2016, n. 26
D. Pres.P. Bolzano 08/08/2016, n. 26
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Testo del provvedimento |
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Art. 21. Dopo l’articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 R, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 6-bis: |
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Art. 31. I commi 1 e 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 R, sono così sostituiti: |
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Art. 41. Dopo l’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 R, sono inseriti i seguenti articoli 7-bis e 7-ter: “Art. 7-bis - Coniugi separati 1. Agli effetti della legge e del presente regolamento due coniugi sono considerati separati: a) in caso di separazione giudiziale, dal momento in cui il presidente del tribunale ha disposto con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi; b) in caso di separazione consensuale: 1) quando il tribunale ha emesso il decreto di omologa della separazione, oppure 2) dalla data certificata nell’accord |
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Art. 51. Dopo l’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 R, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater: “Art. 8-bis - Valutazione della situazione economica per le prestazioni di primo livello 1. Ai fini della determinazione del VSE si considera la situazione economica media (“SEM”) del nucleo familiare nei due anni antecedenti l’anno di presentazione della domanda, se questa è presentata dopo il 30 giugno, o la situazione economica media del nucleo familiare nel penultimo e terzultimo anno antecedenti l’anno di presentazione della domanda, se questa è presentata entro il 30 giugno. Il VSE è calcolato ai sensi dei commi 2 e 3. 2. La situazione economica media (“SEM”) è calcolata con la seguente formula: dove per: a) R1 s’intende la somma dei redditi annuali di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, risultanti dalla DURP relativa al primo anno di reddito considerato; b) R2 s’intende la somma dei redditi annuali di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 genn |
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Art. 61. L’articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 R, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 9 - Documentazione e presupposti tecnici 1. Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie previste dall'articolo 2 della legge sono corredate da una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione all’agevolazione edilizia richiesta, da redigersi sul modulo predisposto dall'ufficio e munita della documentazione ivi indicata. 2. Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie per l’acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario sono inoltre corredate da: a) il piano di finanziamento, a conferma della disponibilità dei mezzi propri e della finanziabilità del progetto; 1) in caso di nuova costruzione: 1.1) il progetto approvato dal comune, completo di tutte le piante, le sezioni e i prospetti; 1.2) una copia della concessione edilizia; |
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Art. 71. Dopo l’articolo 9-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 R, è inserito il seguente articolo 9-ter: |
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Art. 81. Nel comma 6 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinc |
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Art. 111. L’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 R, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 12 - Situazione economica |
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Art. 151. Nel comma 5 dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Giunta provinc |
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Art. 161. Nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4 dell’articolo 34-bis del decreto del Pres |
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Art. 171. Nel comma 2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Giunta provinc |
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Art. 22 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017. |
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