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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 12/08/2016, n. 19
Regolam. R. Lazio 12/08/2016, n. 19
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e definizioni1. Il presente regolamento autorizzato ai sensi degli articoli 52, comma 3, e 56 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 13R (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) e successive modificazioni nonché dell'articolo 7, comma 1, della |
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Art. 3 - Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della L.R. 13/2007R le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, fermo restando il libero accesso al mare, sono le seguenti: a) stabilimenti balneari, consistenti in aree demaniali marittime attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione per il posizionamento di attrezzature balneari, caratterizzate dalla presenza di un punto di ristoro, cabine e/o spogliatoi, servizi igienici. Sono considerati stabilimenti balneari anche quelli che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime ed in parte su aree di proprietà privata; b) spiagge libere con servizi, consistenti in aree demaniali marittime di libera f |
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CAPO II - Requisiti e caratteristiche delle tipologie di utilizzazione delle aree del demanio marittimo |
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Art. 4 - Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali: a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell'arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile; b) cabine e/o spogliatoi, posizionate in modo da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare; c) punto di ristoro; d) servizi igienici separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili, numericamente sufficienti in relazione alle strutture presenti e nel rispetto di quanto previsto dai PUA comunali; e) docce numericamente sufficienti in relazione alle strutture presenti e nel rispetto di quanto previsto dai PUA comunali; |
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Art. 5 - Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere con servizi1. Le spiagge libere con servizi devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali: a) noleggio di attrezzature da spiaggia; b) punto di ristoro; c) servizi igienici, separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili e realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. I servizi igienici, compatibilmente con lo stato dei luoghi, possono essere localizzati all'interno o all'esterno del punto di ristoro e in ogni caso nel limite dei metri quadrati di superficie coperta; d) docce numericamente sufficienti in relazione alle strutture presenti e nel rispetto di quanto previsto dai PUA comunali; e) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili; f) accesso autonomo all'arenile e ai servizi; g) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico; |
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Art. 6 - Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere1. Al fine di assicurare i servizi di assistenza, pulizia, salvataggio e altri servizi ritenuti necessari, i Comuni possono stipulare convenzioni di cui all'articolo 7, comma 1 lettera b) e possono consentire l'installazione, per il periodo della stagione balneare, di struttu |
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Art. 7 - Convenzioni1. I comuni, per la gestione dei servizi, provvedono mediante: a) convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare, in base al modello di cui all'allegato A, con i titolari delle concessioni delle spiagge libere con servizi di cui all'articolo 5 e degli esercizi di ristorazione di cui all'articolo 9, i quali assicurano: 1) uno o più |
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Art. 8 - Requisiti e caratteristiche dei punti e dei campi d'ormeggio1. I punti di ormeggio devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali: a) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, nonché pulizia degli appositi contenitori; b) appositi dispositivi per il rispetto della normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi, per il salvataggio e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. |
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Art. 9 - Requisiti e caratteristiche degli esercizi di ristorazione.1. Gli esercizi di ristorazione devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali: a) servizi igienici, separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili e realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. I servizi igienici, compatibilmente con lo stato dei luoghi, possono essere localizzati all'interno o all'esterno della struttura preposta e in ogni caso nel limite dei metri quadrati di superficie coperta; b) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico; c) rac |
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Art. 10 - Requisiti e caratteristiche dei noleggi di imbarcazioni e natanti in genere.1. Nelle aree adibite al noleggio di imbarcazioni e natanti in genere può essere installata una struttura di facile |
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CAPO III - Tutela delle aree demaniali marittime, trasparenza delle procedure |
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Art. 11 - Interventi di recupero e riqualificazione.1. I manufatti, le opere e le pertinenze comprese in aree assentite in concessione ed insistenti su suolo demaniale che ve |
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Art. 12 - Salvaguardia della libera visuale del mare.1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, all'interno dei singoli ambiti omogenei individuati dai Comuni nei PUA ai sensi dell'articolo 2, comma 2, deve essere garantita la libera visuale del mare su una por |
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Art. 13 - Varchi di accesso all'arenile.1. I comuni prevedono di norma varchi di accesso all'arenile nella misura di uno ogni 300 mt di costa. Laddove nel raggio di 300 mt non siano presenti spiagge libere o spiagge libere con servizi che possano assolvere alla suddetta funzione è obbligatoria la realizzazione di un varco, anche nelle m |
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Art. 14 - Trasparenza e legalità.1. Per l'assegnazione di nuove concessioni trovano applicazione le disposizioni in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, i principi di parità di trattamento, di trasparenza e divieto di discriminazione. 2. I comuni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53-bis, comma 3, della L.R. n. 13/2007, provvedono in particolare a: a) svolgere procedure competitive per la selezione dei concessionari ai fini del rilascio di nuove concessioni; b) attuare idonee procedure rivolte a rendere pubbliche le istanze presentate dai concessionari demaniali marittimi tese ad ottenere l'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della conces |
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Art. 15 - Durata delle concessioni.1. I Comuni, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, determinano, nelle procedure di affidamento delle concessioni, la durata delle stesse che deve essere correlata all'entità degli investimenti. 2. Ai fini del riconoscimento dell'importo dell'investimento proposto, devono essere computati in particolare: a) gli investimenti per gli interventi di manutenzione straordinaria, di recupero o ripristino, di demolizione e ricostruzione; |
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CAPO IV - Disposizioni comuni e finali |
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Art. 16 - Disposizioni comuni1. La fascia di arenile pari a 5 metri dalla battigia è lasciata sgombera da attrezzature balneari e da altri oggetti ingombranti tali da impedire il libero transito nonché eventuali operazioni di soccorso. I Comuni, nei casi in cui non sia effettivamente possibile garantire la distanza minima di 5 metri, possono definire, con apposita ordinanza, da adottare previa consultazione con le Capitanerie di porto, distanze inferiori, fino al limite minimo di 3 metri. 2. Nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione per finalità turistiche e ricreative, la realizzazione, la modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per i disabili, fioriere o altri arredi necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali ad esempio gazebo, zone d'ombra, campi da gioco con recinzioni e rete di protezione, aree adibite all'installazione di |
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Art. 17 - Classificazione degli stabilimenti balneari1. Con successivo regolamento regionale sono stabilite, ai sensi degli articoli 52, comma 4 e 56 della L.R. 13/2007, le mo |
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Art. 18 - Destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo1. La Regione, ai sensi dell'articolo 52-bis della L.R. 13/2007, promuove la destagionalizzazione delle attività tu |
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Art. 19 - Disposizioni transitorie1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i titoli concessori relativi alle spiagge attrezzate e agli esercizi di ristorazione nel caso in cui prevedano arenile in concessione per il preposizionamento delle attrezzature balneari sono convertiti nella tipologia di utilizzazione di cui all'articolo 4, anche in deroga ai re |
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Art. 20 - Stato di attuazione del regolamento1. La Regione, attraverso la struttura competente, svolge un'attività di monitoraggio, controllo e vigilanza sul ri |
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Art. 22 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino |
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Allegato A - Schema di convenzioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Schema di convenzioneParte di provvedimento in formato grafico |
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