In esito a quanto richiesto con nota n. 231 del 20 gennaio 2010 si comunica che il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 12-13 maggio 2010 ha approvato le seguenti considerazioni.
Ai fini del corretto inquadramento del quesito, è opportuno richiamare in via preliminare alcune di disposizioni della normativa di settore.
Il collaudo statico è una forma più approfondita di collaudo (realizzata con specifiche prescrizioni e modalità, individuate oggi dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008) cui devono essere sottoposte le opere in cemento armato o a struttura metallica. Secondo l’art. 67 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380R, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, “il collaudo statico deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.” Nel d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non si riscontrano