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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 17/12/2015, n. C-157/14
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Direttiva 2009/54/CE – Articoli 11, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela del consumatore – Indicazioni nutrizionali e sulla salute – Acque minerali naturali – Contenuto di sodio o di sale – Calcolo – Cloruro di sodio (sale da tavola) o quantità complessiva di sodio – Libertà di espressione e d’informazione – Libertà d’impresa.1) L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in combinato disposto con l’allegato a tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso vieta, per le acque minerali naturali e le altre acque, l’utilizzo dell’indicazione «a bassissimo contenuto di sodio/sale» e ogni altra indicazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore. L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, in combinato disposto con l’allegato III a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le confezioni, le etichette o la pubblicità delle acque minerali naturali contengano indicazioni o menzioni volte a far credere al consumatore che le acque in questione abbiano un basso contenuto di sodio o di sale oppure che siano indicate per le diete povere di sodio qualora il contenuto complessivo di sodio, in tutte le sue forme chimiche presenti, sia uguale o superiore a mg/l 20. 2) Dall’esame della seconda questione non è emerso alcun elemento tale da incidere sulla validità dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/54, in combinato disposto con l’allegato III a quest’ultima, nonché con l’allegato al regolamento n. 1924/2006. |
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