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Sent. C. Giustizia UE 26/11/2015, n. C-487/14

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Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Spedizioni – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Spedizioni all’interno dell’Unione europea – Punto di entrata diverso da quello previsto nella notifica e nell’autorizzazione preventiva – Modifica essenziale delle modalità di spedizione dei rifiuti – Spedizione illegale – Proporzionalità dell’ammenda amministrativa.

1) L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008, deve essere interpretato nel senso che la spedizione di rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV di tale regolamento, nel paese di transito attraverso un valico di frontiera diverso da quello indicato nel documento di notifica ed autorizzato dalle autorità competenti, deve essere considerata come una modifica essenziale intervenuta sulle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, e pertanto il fatto di non aver informato di tale modifica le autorità competenti comporta che la spedizione di rifiuti è illegale, in quanto effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nella notifica», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera d), di detto regolamento.

2) L’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 669/2008, secondo il quale le sanzioni applicate dagli Stati membri in caso di violazione delle disposizioni di tale regolamento devono essere proporzionate, deve essere interpretato nel senso che l’irrogazione di un’ammenda che sanziona la spedizione di rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV di detto regolamento, nel paese di transito attraverso un valico di frontiera diverso da quello indicato nel documento di notifica autorizzato dalle autorità competenti, il cui importo di base corrisponde a quello dell’ammenda applicata in caso di violazione dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione e di trasmettere una notifica scritta preventiva, può essere considerata proporzionata soltanto qualora le circostanze che caratterizzano l’infrazione commessa consentano di constatare che si tratta di violazioni di gravità equivalente. Spetta al giudice nazionale verificare, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano la causa di cui è investito e, in particolare, dei rischi che la violazione può comportare per la protezione dell’ambiente e della salute umana, se l’importo della sanzione non ecceda la misura necessaria per realizzare l’obiettivo di assicurare un grado elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana.

Dalla redazione