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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Puglia 09/12/2002, n. 19
L.R. Puglia 09/12/2002, n. 19
- L.R. 30/12/2020, n. 35
- L.R. 19/07/2013, n. 19
- L.R. 13/10/2011, n. 26
- L.R. 25/07/2011, n. 20
- L.R. 02/12/2005, n. 17
- L.R. 12/01/2005, n. 1
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità della legge)1. La Regione Puglia istituisce, in attuazione della legge 18 maggio1989, n. 183 e successive modificazioni e secondo la previsione dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267, un'unica Autorità di bacino, in seguito denominata "Autorità di bacino della Puglia", con sede in Bari, con competenza sia sui sistemi idrografici regionali, così come d |
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Art. 2 - (Delimitazioni dei bacini idrografici)1. Le delimitazioni del bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto, nonch&eac |
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TITOLO II - AUTORITÀ DI BACINO |
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Art. 3 - (Organi dell'Autorità di bacino)1. Sono organi dell'Autorità di Bacino: |
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Art. 4 - (Comitato istituzionale)1. Il Comitato istituzionale è composto: a) dal Presidente della Regione Puglia, che lo presiede, o suo delegato; b) dal Presidente della Regione Basilicata, o suo delegato; c) dal Presidente della Regione Campania, o suo delegato; |
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Art. 5 - (Compiti del Comitato istituzionale)1. Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino ha i seguenti compiti: a) adozione dei progetti dei piani stralcio e di bacino di ciascun sistema idrografico assegnato alla competenza dell'Autorità di bacino in un unico e generale piano di bacino; b) definizione dei criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione dei piani di bacino e determinazione delle componenti che costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni; c) adozione delle misure di salvaguardia; d) adozione e approvazione dei piani di bacino relativ |
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Art. 7 - (Segretario generale)1. Il Segretario generale, con l'ausilio della Segreteria tecnica operativa a cui è preposto: a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino; b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale, cui formula proposte; c) cura i rapporti |
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Art. 8 - (Segreteria tecnica operativa)1. La Segreteria tecnica operativa è diretta dal Segretario generale e svolge le seguenti funzioni: a) elabora i piani di bacino e i piani stralcio; b) elabora e sviluppa l'attività di pianificazione e di programmazione dell'Autorità di bacino e di quanto a questa connesso, in base a quanto definito dagli articoli. 3 e 17 della legge 183/1989; c) predispone la relazione annuale sull'uso del suolo e delle acque e del suo costo ambientale, sulle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche dei bacini idrografici, sullo stato di attuazione dei piani di bacino e dei programmi triennali di intervento e della loro efficacia sulla salvaguardia e sulla rinnovabilità delle risorse ambientali, nonché sullo sviluppo e la sicurezza delle società regionali; d) fornisce supporto tecnico-operativo al Comitato istituzionale, al Comitato tecnico e a qualunque altra attività compatibile con i fini istituzionali dell'Autorit&agrav |
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TITOLO III - PIANO DI BACINO E PROGRAMMA |
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Art. 9 - (Piani di bacino)1. I piani di bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali dei territori interessati. Pertanto essi rappresentano il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori inerenti gli interventi comunque riguardanti ciascun bacino. 2. I piani di bacino inerenti i singoli bacini idrografici, regionale e interregionale, devono confrontarsi e concertarsi con i programmi regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e delle acque. Gli stessi hanno i contenuti di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 183/1989 e il carattere vincolante e prescrittivo di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso |
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Art. 10 - (Programmi triennali)1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi ai sensi della legge 183/1989 e successive modifiche. 2. I programmi triennali di intervento sono predisposti e approvati dall'Autorità di bacino e sono trasmessi per l'attuazione alle regioni per le parti di rispettiva competenza territoriale e per le finalità previste dagli articoli 21 e 22 della legge 183/1989 e successive modifiche. 3. Le province, le comunità montane e i comuni interessati, secondo le rispettive competenze, sentiti i consorzi di bonifica, concorrono, tra l'altro, alla predisposizione dei programmi triennali di in |
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Art. 12 - (Conferenza intersettoriale per l'uso e la difesa del suolo e delle acque)1. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino convoca almeno una volta nell'anno la Conferenza intersettoriale per l'uso e la difesa del suolo e delle acque, presieduta dal Segretario stesso e partecipata dai dirigenti dei settori regionali interessati o |
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TITOLO IV - NORME FINANZIARIE |
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Art. 13 - (Spese di funzionamento)1. A tutte le spese di funzionamento, compreso il trattamento economico complessivo spettante al Segretario generale, provvedono le regioni interessate in misura proporzionale, determinate sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale della superficie totale, come |
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Art. 14 - (Attività di studio e di ricerca)1. Le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bac |
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Art.15 - (Norma finanziaria)1. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione del progetto di delimitazione definitiva dei bacini idrografici, per la ripartizione delle spese di funzionamento, come individuate all'articolo 13, comma 1, si fa riferimento ai valori della superficie territoriale e della popolazione residente, attualmente aggiornati. Sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale dei suddetti valori, le quote di partecipazione alle spese di funzionamento sono le seguenti: Regione: Puglia 93% Regione: |
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TITOLO V - NORME TRANSITORIE |
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Art. 16 - (Sede e Segreteria tecnica operativa)1. Entro sei mesi dalla data di insediamento del Comitato istituzionale, la Regione P |
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Art. 17 - (Segreteria tecnica e Segretario generale)1. In sede di prima applicazione della presente legge la Segreteria tecnica operativa è articolata negli Uffici: Ufficio segreteria |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 18 - (Regolamento di amministrazione e contabilità)1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dovrà conformarsi ai |
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Art. 19 - (Misure di salvaguardia)1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, il Comitato istituzionale adotta |
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Art. 20 - (Abrogazione di norme di legge)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni altra disposizione di legge regionale che contrasta con la presente. |
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