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Deliberaz. G.R. Toscana 07/06/2016, n. 544

Delibera di approvazione delle "Linee guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessione ai sensi dell'articolo 03, comma 4 bis, del d.l. 400/1993 convertito dalla l. 494/1993”, in attuazione dell'art. 3 della Legge Regionale n. 31 del 9 maggio 2016.
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- Deliberaz. G.R. 11/12/2023, n. 1487
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

 

Considerato che la L.R. n. 31 del 9 maggio 2016 dispone l’abrogazione dell’articolo 32 della Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016);

Visto che l’art. 3 della L.R. n. 31 del 9 maggio 2016 dispone che, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, approva le linee guida per l’istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessione, ai sensi dell’

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Allegato “A” - Linee guida per l’istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2016 n. 31

 

Premessa

La legge regionale 9 maggio 2016 n. 31 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015” detta le disposizioni per l'applicazione dell'articolo 03, comma 4-bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Con la citata legge la regione Toscana intende garantire in tutto il territorio regionale:

- la valorizzazione del paesaggio e degli elementi identitari della fascia costiera attraverso la qualificazione dell'offerta turistico-balneare;

- adeguate ed omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo.

La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 31/2016, è tenuta, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della stessa, ad approvare le Linee-guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di tali concessioni, che costituiscono direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88, che ha appunto operato il trasferimento ai Comuni delle competenze attribuite alla Regione dall’articolo 105 del d.lgs. 112/1998 in materia di concessioni demaniali marittime.

 

Il quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dal comma 4–bis (introdotto dal comma 253 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217), che dispone, relativamente alle attività turistico-ricreative: “Le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.”

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare del 6 maggio 2010 n. 6105, sviluppando un'articolata motivazione fondata sull’interpretazione dei principi comunitari ed in particolare della Comunicazione interpretativa n. 2000/C 121/2002 della Commissione Europea sulle concessioni nel diritto comunitario, ha dato indicazioni per l'applicazione della norma statale di cui trattasi, individuando un'apposita procedura, sia in termini documentali che istruttori.

La Circolare prevede che l’istruttoria sia avviata con la presentazione al Comune della seguente documentazione:

a) piano economico finanziario (nel caso di investimenti e di costi da ammortizzare);

b) relazione tecnica sugli interventi e grafici esplicativi (nel caso di opere da realizzare);

c) computo metrico estimativo dei lavori (nel caso di opere da realizzare);

d) perizia di stima dei manufatti pertinenziali al momento dell’intervento (nel caso di pertinenze demaniali marittime).

In ottemperanza alle disposizioni della legge regionale 31/2016, e nel rispetto dei criteri e delle condizioni dalla stessa fissati, le presenti Linee-guida, destinate ad orientare l'applicazione dell’istituto di cui trattasi da parte dei Comuni, individuano:

- il contenuto minimo dei documenti citati dalla Circolare ministeriale, da presentare per consentire una compiuta istruttoria, con le relative certificazioni ed attestazioni;

- gli interventi ammissibili quali investimenti utili per avviare l’istruttoria ai sensi delle disposizioni vigenti;

- gli elementi oggettivi del contesto territoriale, di cui tenere conto per la ponderazione degli investimenti ammissibili per garantire la loro coerenza fra gli obiettivi della normativa regionale e la durata richiesta;

- i riferimenti per la definizione del progetto di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, utili anche per la valutazione della proposta nel caso di avvio di procedura comparativa da sviluppare ai sensi dell’articolo 37 del Codice della Navigazione;

- le modalità applicative in caso di conclusione positiva del procedimento.

 

1. La documentazione necessaria per avvio dell’istruttoria

La documentazione necessaria per l’avvio dell’istruttoria, oltre a quanto può essere richiesto in relazione alle peculiarità della concessione oggetto della richiesta e dei singoli regolamenti dei comuni competenti, si compone di quanto indicato nella Circolare 6 maggio 2010 n. 6105, debitamente integrata in relazione alle specifiche condizioni del procedimento da sviluppare.

I documenti, redatti come di seguito riportato, dovranno essere asseverati, ad ogni effetto di legge, da professionisti competenti per i diversi argomenti di cui trattano, pena l'inammissibilità dell’istanza.

 

1.1 Piano economico finanziario e capacità economico finanziaria N1

Il Piano economico finanziario risulta il documento di maggiore rilievo in quanto ai suoi contenuti si ricollega la durata della concessione:

Nel calcolo dei costi di realizzazione si considerano le spese per:

- interventi edilizi consentiti dagli strumenti urbanistici inerenti fabbricati, impianti tecnologici, impianti finalizzati al risparmio energetico e riconversione ecocompatibile degli immobili, comprensivi degli oneri per acquisire beni destinati a garantire la loro agibilità e funzionalità ai fini commerciali ed essere usati durevolmente e solo nel caso siano iscrivibili nel bilancio come immobilizzazioni;

- oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria sugli immobili e gli impianti ricompresi nell’investimento;

- oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria relativa ad interventi necessari e programmabili a scadenze fisse, secondo le regole della tecnica, sugli im

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