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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 26/05/2016

Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
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[Premessa]

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 R, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R, recante «Norme in materia ambientale», e in particolare la Parte Quarta, Titolo I;

Visto l’art. 181, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152/2006 R il quale stabilisce che «entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata co

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Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 205, comma 3-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

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Allegato - Linee guida sul calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. Finalità ed ambito di applicazione

Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati raggiunta in ciascun comune, al fine di uniformare, sull’intero territorio nazionale, il metodo di calcolo della stessa.

I contenuti delle linee guida sono da intendersi come disposizioni alle quali le singole regioni si attengono nella formulazione del proprio metodo per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla norma nazionale vigente.

Il principio alla base del documento risiede anche nella necessità di creare un complesso di raccomandazioni tecniche, da applicarsi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, al fine di rendere confrontabili, sia a livello temporale che spaziale, i dati afferenti a diversi contesti territoriali.

Per raccolta differenziata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R, art. 183, comma 1, lettera p), si intende «La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separatamente in base al tipo ed alla natura al fine di facilitarne il trattamento specifico».

La raccolta differenziata rappresenta lo strumento cardine dell’economia circolare, perché raccogliendo le singole frazioni in modo separato si contribuisce alla riduzione della pericolosità dei rifiuti, si favorisce il trattamento specifico e la valorizzazione dei rifiuti che diventano risorse e, quindi, un’opportunità di sviluppo economico per il Paese, riducendo al contempo l’impatto complessivo sulla salute e sull’ambiente.

In questo modo, la raccolta differenziata diventa un’attività propedeutica e necessaria alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, che permettono e favoriscono il risparmio di risorse vergini.


2. Quadro normativo di riferimento

Il decreto legislativo n. 152/2006 R all’art. 205 individua i seguenti obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune:

almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;

almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;

almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

L’art. 1, comma 1108 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 R ha disposto che «Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la Regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all’interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:

a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;

b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;

c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.»

La direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE prevede all’art. 11, paragrafo 2, lettera a) che, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, siano aumentatati complessivamente almeno al 50% in termini di peso. Di conseguenza, per promuovere il riciclaggio di «alta qualità» (direttiva 2008/98/CE, art. 11, paragrafo 1) gli Stati membri «istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti. Entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro».

La direttiva 2008/98/CE, pur non prevedendo target di raccolta differenziata, richiede, dunque, che si proceda all’attivazione della stessa e che siano conseguiti obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio almeno per le quattro frazioni sopra indicate (carta, metalli, plastica e vetro).

Tale direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 R, di modifica del decreto legislativo n. 152/2006, che rafforza le indicazioni della direttiva in merito alla raccolta differenziata, stabilendo che la raccolta differenziata deve riguardare almeno le seguenti frazioni:

a. carta;

b. metalli;

c. plastica;

d. vetro;

e. ove possibile il legno.

L’art. 205, comma 3-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R, modificato dall’art. 32, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 R, dispone che «La Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei ver

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